Italian court dismisses appeal claiming trial court misinterpreted evidence regarding a guarantee obligation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by F.lli Rullo s.r.l. inadmissible against the Second Instance Court's decision rejecting the claim against Aniello Silvestri. The appellant argued that the lower court misinterpreted witness testimony and ignored relevant facts regarding the guarantor's status. The court ruled that the errors alleged were merely evaluative rather than objective misinterpretations of evidence, which fall outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of evidence for that of the trial court unless there is a decisive error in the objective description of the evidence itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11204/2022R.G., proposto da F.lli Rullo s.r.l., e x lege domiciliat a in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentata e difesa dall’Avvocato Salvatore Di Stasio; –ricorrente– nei confronti di Silvestri Aniello, ex lege domiciliat o in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentatoe difes o dall’Avvocato Ugo Verrillo; -controricorrente- nonché di Rocco Formicola; –intimato – Oggetto: Domanda di adempimento di obbligazione di garanzia.
C.C. 06/12/2022 r.g.n. 11204/2022 Pres. A. Scrima Est. P. Spaziani per la cassazione della sentenza n. 1247/2022della Corte di appello di Napoli, depositata il 28 marzo 2022; udita la relazionedella causa svolta nella C amera di consiglio del 6 dicembre 2022 dalConsigliere Relatore, Paolo Spaziani . Rilevato che: con sentenza 28 marzo 2022, n. 1247, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 14 gennaio 2015 – il quale aveva condannato, in solido tra loro, Rocco Formicola, quale debitore principale, e Aniello Silvestri, quale fideiussore, a pagare alla società F.lli Rullo s.r.l. la somma di Euro 21.843,66, oltre interessi, a titolo di corrispettivo dell’acquisto di materiale necessario per l’esecuzione di lavori edili –, rigettò la domanda proposta dalla F.lli Rullo s.r.l. nei confronti del solo Aniello Silvestri, sul rilievo che non era stata provata l’assunzione, da parte di quest’ultimo, della dedotta garanzia fideiussoria dell’obbligazione gravante su Rocco Formicola; per la cassazione ditale sentenza ricorre la F.lli Rullo s.r.l., sulla base di due motivi; risponde con controricorso Aniello Silvestri; non svolge difese l’intimato Rocco Formicola; la società ricorrente ha depositato due memorie.
Considerato che: 1.1. i l primo motivo di ricorso denuncia « violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1937 c.c., nonché degli artt. 115, 116 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»; la società ricorrente deduce che la Corte di merito: avrebbe travisato le risultanze dell’interrogatorio formale di Luigi Rullo, amministratore della società, prendendone in considerazione soltanto una parte; avrebbe totalmente ignorato le dichiarazioni testimoniali di Giuseppe Rullo; e avrebbe indebitamente attribuito rilievo alla circostanza che l’appartenenza di Aniello Silvestri alla Guardia di Finanza fosse stata appresa successivamente alla C.C. 06/12/2022 r.g.n. 11204/2022 Pres.
A. Scrima Est. P. Spaziani stipula della fideiussione, nonché alla circostanza che questi era stato assolto, in sede penale, dal reato di truffa; 1.2.i l secondo motivo di ricorso denuncia « violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1937 c.c., nonché degli artt. 115, 116 in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»; la società ricorrente deduce che la Corte di merito: avrebbe omesso l’esame dell’intero interrogatorio formale reso da Luigi Rullo, che era stato oggetto di discussione tra le parti, limitandosi ad estrapolarne una minima porzione e travisandone completamente il reale significato; avrebbe omesso di valutare la deposizione del teste Giuseppe Rullo, anche questa oggetto di discussione tra le parti; e avrebbe indebitamente reputatoidonee a suffragare la decisione in ordine al carattere dirimente dell’interrogatorio formale sia la circostanza che, dopo la conclusione della fideiussione, fosse stato appreso che il Silvestri apparteneva alla Guardia di Finanza, sia la circostanza che egli era stato assolto dal reato di truffa in sede penale;
2. i motivi – da esaminare congiuntamente stante la reciproca connessione –sono inammissibili; essi, infatti, nel censurare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie offerto dalla Corte di appello, omettono di considerare che esso apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485;
Cass. 15/07/2009, n. 16499); la Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha ritenuto: che dalle dichiarazioni testimoniali di Giuseppe Rullo era emerso che il Silvestri e il Formicola si erano presentati presso l’esercizio commerciale in uso alla società F.lli Rullo e il Silvestri aveva chiesto di fornire al Formicola, costruttore edile, i materiali necessari alla realizzazione di una casa di abitazione, garantendo per il pagamento; che, peraltro, avuto riguardo alle dichiarazioni rese da Luigi Rullo in sede di interrogatorio formale, doveva C.C. 06/12/2022 r.g.n. 11204/2022 Pres.
A. Scrima Est. P. Spaziani escludersi che nella circostanza il Silvestri avesse assunto una valida ed efficace garanzia fideiussoria, la volontà in ordine alla quale avrebbe dovuto essere manifestata, ai sensi dell’art.1937 c.c., in modo inequivocabile ed avrebbe dovuto essere riferita, ai sensi dell’art.1346 c.c., ad un oggetto determinato o determinabile; che, infatti, Luigi Rullo aveva dichiarato, tra l’altro, che al momento della discussione del prezzo il Silvestri si era allontanato, «per non far vedere che si interessava al prezzo»; che tale dichiarazione rendeva evidente che al comportamento del Silvestri non poteva attribuirsi il crisma della inequivocabilità necessaria ai fini dell’assunzione dell’impegno fideiussorio, atteso che lo stesso creditore aveva avuto l’impressione che egli non apparisse, o, comunque, non volesse apparire interessato a sapere il prezzo concordato, e cioè l’importo che, in tesi,avrebbe dovuto garantire; che il rilievo circa la mancata assunzione, nella circostanza, di un valido ed efficace impegno fideiussorio trovava conferma nel fatto che la società creditrice non disponeva di notizie sulla solvibilità del Silvestri,della cui qualità di sottufficiale della Guardia di Finanza avrebbe appreso solo successivamente; che, infine, l’estraneità del Silvestri al contegno inadempiente del debitore Formicola poteva trarsi anche dalla circostanza che egli era stato assolto in sede penale dal reato di truffa; avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte di merito, i motivi di ricorso in esame sono, dunque, inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella fornita dal giudice di appello, il quale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non ha omesso di prendere in considerazione tutte le prove assunte in giudizio e non si è sottratto alla analitica e motivata valutazione di esse; in particolare, mentre appare del tutto infondata la deduzione del ricorrente circa il mancato esame della testimonianza del teste Giuseppe Rullo, la circostanza che, con riguardo all’interrogatorio formale di Luigi Rullo, la Corte di appello abbia attribuito rilievo soltanto alle dichiarazioni sfavorevoli C.C. 06/12/2022 r.g.n. 11204/2022 Pres.
A. Scrima Est. P. Spaziani al dichiarante si palesa del tutto rispondente al corretto utilizzo di tale mezzo istruttorio, quale mezzo finalizzato provocare la confessione (art.228 c.p.c.); 3.nelle memorie depositate in vista dell’adunanza camerale, il ricorrente ha evocato pronunce di questa Corte che hanno affermato la sindacabilità in Cassazione, per violazione dell’art.115 c.p.c., dell’errore del giudice di merito che abbia concretato un travisamento della prova (viene citata, in particolare, Cass. 24/08/2022, n. 25310); al riguardo, va osservato che in tali pronunce non si mette in discussione che la valutazione del materiale probatorio è espressione dell’essenza della discrezionalità valutativa del giudice di merito, estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità e, conseguentemente, non denunciabile, dinanzi a quest’ultima, come vizio della decisione di merito, a seguito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., restando totalmente interdetta alle parti la possibilità didiscutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali di carattere probatorio; il travisamento della prova censurabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., postula invece:
a) che l’errore del giudice di merito cada, non sulla espressione del giudizio di valutazione della prova, ma sulla descrizione del contenuto oggettivo della medesima, traducendosi nell’utilizzazione di prove che non esistono nel processo ovvero che hanno un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito;
b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussionetra le parti, in ciò distinguendosi l’errore di percezione in esame da quello, parimenti di percezione, che fonda la legittimazione al rimedio revocatorio di cui all’art.395 n.4 c.p.c., il quale deve cadere sul contenuto oggettivo di un fatto –non di una prova – non oggetto di discussione;
c) e che l’errore sia decisivo, in quanto la decisione sarebbe stata diversa, non già in termini di mera probabilità, ma in termini di assoluta certezza, se fosse stata esattamente fondata sui contenuti informativi oggettivamenterisultanti dall’esperimento probatorio ed inequivocabilmente C.C. 06/12/2022 r.g.n. 11204/2022 Pres. A. Scrima Est. P. Spaziani diversi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito (cfr., in tema, Cass. 04/03/2022, n.7187; Cass. 26/04/2022, n. 12971); nel caso di specie, non è stato denunciato un errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, nel senso sopra precisato, ma errori valutativi, attinenti alla selezione delle prove e all’apprezzamento delle circostanze di fatto, i quali restano incensurabili in sede di legittimità, non essendo consentito suscitare dalla Corte di cassazione una ricostruzione dei fatti alternativa a quella motivatamente offerta dal giudice del merito;
3. i n definitiva, il ricorso proposto dalla F.lli Rullo s.r.l. va dichiarato inammissibile; 4.le spese relative al rapporto processuale tra la società ricorrente e il controricorrente Aniello Silvestriseguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; non si deve provvedere su quelle relative al rapporto processuale con l’intimato Rocco Formicola, che non ha svolto difese nel giudizio di legittimità; 5.ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulte riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.
Per Questi Motivi la Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente a rimborsare a l contro ricorrent e le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello C.C. 06/12/2022 r.g.n. 11204/2022 Pres.
A. Scrima Est. P.