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Ordinanza — n. 3954/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal rejecting penalty clause as damages caparra confirmatoria under Civil Code articles 1363, 1367, 1385, 1386.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3954/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Iguana Beach S.A.S. against a lower court ruling that denied damages for breach of a preliminary purchase contract. The appellant argued the contract's penalty clause should serve as a damages caparra confirmatoria, but the court found the parties intended a multa penitenziale (penalty for withdrawal) instead. Consequently, the court held that such a penalty cannot be used to quantify damages for the other party's breach, upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 1363, 1367, 1385, 1386 c.c.: A penalty clause (multa penitenziale) agreed upon for unilateral withdrawal functions as a compensation for the right to rescind, not as damages for breach of contract, and thus cannot be used to liquidate damages for the other party's non-performance.

Parole chiave

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caparra confirmatoria multa penitenziale breach of contract liquidation of damages preliminary contract Civil Code interpretation rescission rights risarcimento contrattuale del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 1363 c.c.
Art. 1367 c.c.
Art. 1385 c.c.
Art. 1386 c.c.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
(ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 13 DPR 115/2002
art. 380-bis c.p
art. 1363 c.c

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 6558 del 18/03/2010
Sez. 2, Sentenza n. 6558 del 18/03/2010, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 6577 del 05/12/1988
Sez. 2, Sentenza n. 6577 del 05/12/1988, Rv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5094/2022 R.G. proposto da : IGUANA BEACH S.A.S. di Lucio Farinazzo C. , domiciliat a presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato ROSSO SEBASTIANO (RSSSST69M24D969J), sebastiano.rosso@ordineavvgenova.it, che l a rappresenta e difende; -ricorrente- contro MELIS ROBERTO, BRUNA CLAUDIO, ERRECI S.N.C., BRESSANO ELISA, CIRESI ROSARIA; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 783/2021 depositata il6/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2022dal Consigliere MARCO DELL'UTRI.

Rilevato che, con sentenza resa in data 6/7/2021, la Corte d’appello di Genova, in accoglimento dell’appello proposto dalla Erreci s.n.c. di Bruna Claudio e Melis Roberto, nonché personalmente dai soci Claudio Bruna, Roberto Melis, Elisa Bresciano e Rosaria Ciresi, e in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato la domanda proposta dalla Iguana Beach s.a.s. di Lucio Farinazzo C. per la condanna della Erreci s.n.c. al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice a seguito dell’inadempimento della società convenuta al contratto preliminare mediante il quale la Erreci s.n.c. si era impegnata ad acquistare l’azienda già in precedenza concessa in affitto dalla Iguana Beach s.a.s. alla stessa Erreci s.n.c.; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come la Iguana Beach s.a.s. non avesse fornito alcuna prova dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell’inadempimento della controparte al contratto preliminare di compravendita di azienda, non potendo utilizzarsi, ai fini della liquidazione di tali danni, il parametro costituito dall’importo contrattualmente individuato nella clausola con la quale i contraenti avevano previsto le somme che la Erreci s.n.c., quale promittente acquirente, avrebbe dovuto corrispondere alla controparte a titolo di corrispettivo per l’eventuale recesso dal contratto preliminare, trattandosi, per l’appunto, di una clausola avente ad oggetto la disciplina di una multa penitenziale e non già di una caparra confirmatoria, e non essendovi stato nella specie alcun recesso della Erreci s.n.c., ma solo la reciproca contestazione di inadempimenti tra le parti; avverso la sentenza d’appello, la Iguana Beach s.a.s. di Lucio Farinazzo C. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; la Erreci s.n.c. di Bruna Claudio e Melis Roberto, nonché personalmente i soci Claudio Bruna, Roberto Melis, Elisa Bresciano e Rosaria Ciresi, non hanno svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il motivo d’impugnazione proposto, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per error in judicando con riferimento agli artt. 1363, 1367, 1385 e 1386 c.c. (ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che le parti, nel prevedere il pagamento, da parte della società promittente acquirente, dell’importo di euro 30.000,00 in caso di recesso (ovvero, in luogo di tale pagamento, la consegna di una fideiussione bancaria a prima richiesta: entrambe le prestazioni totalmente mancate), avessero dato luogo alla previsione di una multa penitenziale e non già di una caparra confirmatoria (la cui dazione ben poteva essere dalle parti differito, in tutto in parte, a un momento successivo alla conclusione del contratto), avendo peraltro, il giudice a quo, del tutto trascurato di tener conto del consolidato principio in forza del quale nessuna parte può trarre giovamento da un proprio inadempimento, essendo la Erreci s.n.c. incorsa in diversi inadempimenti, ivi compresa la mancata consegna della fideiussione bancaria aprima richiesta individuata dalle parti quale alternativa al pagamento della somma di euro 30.000,00 quale corrispettivo del recesso; sotto altro profilo, la società ricorrente censura l’errore in cui sarebbe incorso il giudice a quo nell’interpretazione della volontà contrattuale delle parti relativa al contenuto della clausola in esame, essendosi la corte territoriale sottratta alla corretta applicazione dei principi di cui agli artt. 1363 e 1367 c.c.; il motivo è manifestamente infondato; osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.

Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nel caso di specie, l’odierna società ricorrente si è limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, la pretesa scorrettezza dell’interpretazione complessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale con le quali le parti dettero vita alla previsione del corrispettivo per il recesso (ex art. 1363 c.c.) , oltre alla violazione del principio della conservazione del contratto (ex art.1367 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di una macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto (così come dell’oggettiva impossibilità della conservazione dell’atto nei termini fatti propri dall’interpretazione del giudice d’appello), bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, avendo correttamente sottolineato come, là dove i contraenti ebbero a prevedere il pagamento di una somma di danaro a titolo di corrispettivo per il recesso dal contratto (come espressamente avvenuto nel caso di specie), dovesse radicalmente escludersi il ricorso di una caparra confirmatoria, avendo propriamente le parti stipulato un accordo evidentemente riconducibile alla figura della multa penitenziale, destinata ad assolvere alla medesima funzione della caparra penitenziale (dalla prima distinta per l’anticipazione della corresponsione: v.

Sez. 2, Sentenza n. 6558 del 18/03/2010, Rv. 611811 -01); a tale ultimo riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la caparra penitenziale (che si ha quando alla stipulazione del diritto di recesso si accompagna alla dazione di una somma di danaro o di altra quantità di cose fungibili), o la multa penitenziale (quale corrispettivo previsto per il recesso), a differenza della caparra confirmatoria funziona non già come un risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, ma come corrispettivo del recesso per volontà unilaterale; l’accertamento concreto della volontà delle parti di dar vita all’una o all’altra figura compete al giudice del merito, e il suo apprezzamento al riguardo è incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, Sentenza n. 6577 del 05/12/1988, Rv. 460886 -01); ne deriva la piena correttezza della decisione impugnata nella parte in cui, interpretando la clausola de qua alla stregua di una multa penitenziale, ha escluso l’utilizzabilità di tale parametro ai fini della liquidazione dei danni rivendicati dalla società odierna ricorrente come conseguenza dell’inadempimento della controparte; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo le parti intimate svolto difese in questa sede; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a