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Ordinanza — n. 3953/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness and lack of standing as widow was not a party in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3953/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to procedural tardiness and lack of standing. The appellant, Maria Di Natale, claimed she was the widow of the deceased debtor and had not been notified of the appeal proceedings. The court ruled that the appeal was filed after the statutory deadline and that only parties who formally participated in the lower court judgment have the right to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 368 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the statutory deadline or by a person who did not formally participate as a party in the judgment under review.

Parole chiave

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tardiness of appeal lack of standing deceased party necessary co-litigant unified contribution petizione d'eredità responsabilità per debiti ereditari revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Art. 368 c.p.c.
Art. 404 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
(-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
articolo 615 c.p
Quest’ultimo propose opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c.
articolo 327 c.p
La sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 15 luglio 2020; il termine di cui all’articolo 327 c.p.c.
art. 404 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 4878 del 18/05/1994
Tali princìpi costituiscono jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 4878 del 18/05/1994, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 6343 del 26/06/1998
Sez. L, Sentenza n. 6343 del 26/06/1998, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 1854 del 18/02/2000
516783 -01; Sez. 3, Sentenza n. 1854 del 18/02/2000, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 9538 del 13/07/2001
534069 -01; Sez. 2, Sentenza n. 9538 del 13/07/2001, Rv.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17234 del 29/07/2014
548140 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17234 del 29/07/2014, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 17974 del 11/09/2015
632169 -01; Sez. 1, Sentenza n. 17974 del 11/09/2015, Rv.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9245-2021 proposto da: DI NATALE MARIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI SAVOCA; -ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA SPA ; -intimata - avverso la sentenza n. 332/2020 del TRIBUNALE di GELA, depositata il 15/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'8/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. La società Riscossione Sicilia s.p.a., essendo munita di titolo esecutivo giudiziale, iniziò l’esecuzione forzata nei confronti del proprio debitore Francesco Tosto. Quest’ultimo propose opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di pace di Gela. Il Giudice di pace di Gela con sentenza n. 865/17 accolse in parte l’opposizione. La sentenza fu appellata dalla Riscossione Sicilia s.p.a..

2. Nella prima udienza del giudizio di appello il difensore di Francesco Tosto dichiarò l’avvenuto decesso del proprio assistito. Il giudizio venne riassunto dalla Riscossione Sicilia s.p.a., mediante la notifica dell’atto di riassunzione a Giuseppe, Nunzia e Vincenzo Tosto, eredi dell’appellato.

3. Con sentenza 15 luglio 2020 n. 332 il Tribunale di Gela accolse il gravame e rigettò l’opposizione a precetto proposta da Francesco tosto, condannando i suoi eredi alla rifusione delle spese del solo grado di appello.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Maria Di Natale, dichiaratasi vedova di Francesco Tosto. La Riscossione Sicilia s.p.a. non si è difesa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo la ricorrente chiede che la sentenza d’appello sia dichiarata nulla, in quanto pronunciata nei confronti di tre soltanto dei quattro eredi dell’originario opponente, Francesco Tosto. Allega di essere la vedova di quest’ultimo, e di non avere ricevuto alcuna notifica dell’atto di citazione in riassunzione del giudizio d’appello. 1.1.

Il ricorsoè manifestamente inammissibile per più ragioni. In primo luogo il ricorso è inammissibile per tardività. La sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 15 luglio 2020; il termine di cui all’articolo 327 c.p.c. è dunque scaduto il 15 gennaio 2021 (non s’applica ratione materiae al presente giudizio la sospensione feriale dei termini); mentre il ricorso è stato notificato il 23 marzo 2021. 1.2. In secondo luogo il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare. La legittimazione a ricorrere per cassazione, infatti, spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel grado del giudizio di merito conclusasi con la sentenza impugnata.

Col ricorso, infatti, non si esercita un'azione, ma un potere processuale che spetta soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio. Né rileva in contrario che il ricorrente, rimasto estraneo al giudizio d’appello, deduca a fondamento dell’impugnazione la propria qualità di litisconsorte necessario pretermesso: infatti tale circostanza può giustificare l'inopponibilità della sentenza nei suoi confronti o legittimarlo all'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ., ma non anche all'impugnazione ordinaria. Tali princìpi costituiscono jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 4878 del 18/05/1994, Rv. 486678 -01;

Sez. L, Sentenza n. 6343 del 26/06/1998, Rv. 516783 -01; Sez. 3, Sentenza n. 1854 del 18/02/2000, Rv. 534069 -01; Sez. 2, Sentenza n. 9538 del 13/07/2001, Rv. 548140 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17234 del 29/07/2014, Rv. 632169 -01; Sez. 1, Sentenza n. 17974 del 11/09/2015, Rv. 636512 - 01).

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di