Cassation court dismisses appeal against execution judge's ruling declaring opposition too late and inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Sandra Casagrande's appeal inadmissible, upholding the execution judge's decision that her opposition was untimely. Casagrande argued the judge lacked power to dismiss the opposition solely on timing grounds and should have set a deadline for a merits phase. The court ruled that when an execution judge decides the merits without setting a subsequent term, the party must raise objections there, making a cassation appeal against the summary order inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 617 c.p.c.; Art. 186 disp. att. c.p.c.: When the execution judge decides the merits without fixing a term for the merits phase, the party must raise objections in that phase, rendering a cassation appeal against the summary order inadmissible.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8768-2021 proposto da: CASAGRANDE SANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO 202, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA SARACENI, che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro POLENGHI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato GREZ E ASSOCIATI SRL STUDIO LEGALE, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO LUIGI POLENGHI; -controricorrente - nonché BENUCCI ANACLETO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA AULETTA; -controricorrente e ricorrente incidentale adesivo - nonché INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE.; -resistente - avverso l'ordinanza n. RG 243/2019 del TRIBUNALE di SONDRIO, depositata il 18/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'8/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2019 Giancarlo Polenghi, creditore di Anacleto Benucci, essendo munito di titolo esecutivo iniziò l’esecuzione forzata nelle forme dell’espropriazione di crediti. Pignorò due crediti pensionistici vantati dal debitore nei confronti dell’INPS.
2. Intervenne nella procedura Sandra Casagrande, dichiaratasi anch’essa creditrice di Anacleto Benucci in virtù di dieci cambiali. Il Giudice dell’esecuzione ritenne incidentalmente che il credito vantato dall’intervenuta era prescritto, e con ordinanza 2.11.2020 assegnò a Giancarlo Polenghi le somme pignorate.
3. Sandra Casagrande propose opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., avverso la suddetta ordinanza. Il Giudice dell’esecuzione, a conclusione della fase sommaria del giudice di opposizione, emise l’ordinanza 18.1.2021 con la quale dichiarò “tardiva l’opposizione e quindi improcedibile nel merito”.
4. La suddetta ordinanza è stata impugnata per cassazione da Sandra Casagrande, con ricorso fondato su un motivo. Anacleto Benucci ha notificato controricorso adesivo, chiedendo l’accoglimento dell’impugnazione principale. Giancarlo Polenghi ha resistitocon controricorso. Sandra Casagrande e Giancarlo Polenghi hanno depositato memoria. L’INPS non ha notificato un controricorso, limitandosi a depositare una procura ai fini dell’eventuale discussione in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 112, 487 e 617 c.p.c., nonché dell’art. 186 disp. att. c.p.c..
Deduce che il giudice dell’esecuzione non aveva il potere di dichiarare inammissibile per tardività l’opposizione da essa proposta, né poteva astenersi dal fissare il termine per l’introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione. Aggiunge che quel giudice, dichiarando “tardiva l’opposizione ed improcedibile il merito” ha pronunciato una decisione definitiva e quindi ricorribile per cassazione. 1.1. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione chiude la fase sommaria del giudizio oppositivo è priva di contenuto decisorio, non acquista efficacia di giudicato e non vincola il giudice della fase di merito dell’opposizione agli atti esecutivi; e che pertanto eventuali statuizioni sul merito dell’opposizione in essa contenute sono da reputare tamquam non essent(ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30300 del 20/11/2019, Rv. 656163 - 01;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9652 del 13/04/2017, Rv. 643828 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 22503 del 27/10/2011, Rv. 620241 -01). Parimenti, questa Corte ha ripetutamente affermato che quando il giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase sommaria, decida il merito della controversia senza fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, è consentito alla parte introdurre comunque tale giudizio per far valere in quella sede ogni doglianza, e che di conseguenza è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza del giudice dell’esecuzione (ex plurimis, Sez. 3- , Ordinanza n. 11848 del 12/04/2022, Rv. 664806 - 01;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30300 del 20/11/2019, Rv . 656163 -01).
2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Il relativo importo, sulla base della notula depositata dal controricorrente, è stato così determinato: -) il valore della causa è pari al credito vantato dalla ricorrente principale (euro 187.000); -) si applicano le tariffe previste dal d.m. 55/14 come modificato dal d.m. 13.8.2022 n. 147, in virtù dell’art. 6 di tale ultimo decreto; -) èdovuto il compenso pari al valore medio tabellare per la fase di studio (3.402); per quella introduttiva (2.478) e per quella decisionale (1.775); -) è dovuto l’aumento di cui all’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, per avere il controricorrente contrastato due diverse parti; tale aumento è fissato nella misura del 20% per ogni parte; -) è dovuto l’aumento per la manifesta infondatezza del ricorso, ex art. 4, comma 8, d.ml. 55/14, che si reputa equo nella misura del 20%; -) è dovuto l’aumento per l’avvenuta redazione degli atti del controricorrente con modalità informatiche che agevolano la consultazione, ex art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/14; tale aumento si reputa equo nella misura del 20%; -) è dovuto l’aumento per il deposito della memoria, ex art. 4, comma 10 quater, d.m. 55/14; tale aumento si reputa equo nella misura del 20%. 2.1.
La condanna alla rifusione delle spese va posta a carico della ricorrente principale e di Anacleto Benucci in solido, avendo ambedue domandato la cassazione dell’ordinanza impugnata, e dunque dovendo ritenersi ambedue soccombenti, per i fini di cui all’art. 91 c.p.c.. Questa Corte ha infatti già stabilito che deve ritenersi soccombente rispetto alla parte vincitrice, e può perciò essere condannata al rimborso delle spese del processo, non solo la parte che propone domande, ma anche quella che interviene nel processo per sostenere le ragioni di una parte contro l'altra (ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 4213 del 23/02/2007, Rv. 595357 -01).
P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Sandra Casagrande e Anacleto Benucci, in solido, alla rifusione in favore di Giancarlo Polenghi delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 12.603, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.