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Ordinanza — n. 3946/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to late filing exceeding the 60-day statutory deadline for cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3946/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiffs filed it significantly beyond the mandatory 60-day deadline. Although the appellate judgment was notified on September 28, 2021, the cassation petition was only submitted on March 22, 2022. The court ruled that the notification of the decision alone triggers the time limit, regardless of any concurrent material correction requests.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 326 c.p.c.: The appeal to the Court of Cassation must be lodged within sixty days of the notification of the contested judgment; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal statutory deadline notification date procedural inadmissibility time limit danni da incendio risarcimento alle vittime di reati assicurazione privata contro gli incendi

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
le relazioni di notificazione allegate al ricorso) e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c.
Art. 326 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma
art. 380-bis c.p
art. 325 c.p
le relazioni di notificazione allegate al ricorso) e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8657/2022 R.G. proposto da : TAMMARO VINCENZO, TAMMARO FRANCESCA, rappresentati e difesi d a ll’avvocato MINUCCI PAOLO (MNCPLA60E17F839P) p e c minucci@pec.it -ricorrenti- contro SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI SPA (già SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOPERATIVAA RL) elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato ALBERICI FABIO (LBRFBA62L24H501S) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro STEFANELLI FERNANDO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MUSTO ANIELLO (MSTNLL72R02F839C) -controricorrente- nonchè contro LA ROCCA FORTUNA, LA ROCCA LUIGI, LA ROCCA ANTONIO, nella qualità di eredi di LA ROCCA FERDINANDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 2, presso lo studio dell’avvocato MALANDRINO GIANLUIGI (MLNGLG57L03H769R) rappresentato e difeso dagli avvocati CORVINO UMBERTO (CRVMRT55B01F839H), CHIANESE FERNANDO (CHNFNN56S04F839C) -controricorrenti- nonchè contro TAMMARO MARIO, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI, FIORE FRANCESCO, MINISTERO DELL'INTERNO, GIUSTINIANI BARBARA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3434/2 021 depositata il23/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI. Rilevatoche, con sentenza resa in data 23/9/2021 (n. 3434/2021), la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento degli appelli principale e incidentale proposti, rispettivamente, da Ferdinando La Rocca e da Fernando Stefanelli, e in riforma per quanto di ragione della sentenza di primo grado, tra le restanti statuizioni, ha dichiarato la concorrente responsabilità di Francesco Fiore e del Ministero “degli Interni”, unitamente al La Rocca, nella colpevole causazione dei danni sofferti da Fernando Stefanelli a seguito dell’evento incendiario dedotto in giudizio, condannando in solido tutti i responsabili al risarcimento, in favore dello Stefanelli, della somma determinata dal primo giudice; con la medesima sentenza, la corte territoriale ha condannato Francesco Fiore, il Ministero “degli Interni” e Ferdinando La Rocca, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da Barbara Giustiniani per i pregiudizi alla persona sofferti dal marito, Mario Tammaro, a seguito del ridetto evento incendiario, nella misura determinata dal primo giudice, contestualmente disponendo la riduzione dell’entità della condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti dei responsabili del medesimo fatto dannoso in favore di Vincenzo Tammaro (figlio di Mario Tammaro), rigettando la domanda risarcitoria avanzata da Francesca Tammaro (altra figlia di Mario Tammaro); da ultimo, la corte territoriale ha condannato la Cattolica di Assicurazioni coop. a r.l. a tenere indenne Ferdinando La Rocca dalle conseguenze pregiudizievoli delle condanne pronunciate a suo carico in favore dei danneggiati; avverso la sentenza d’appello, Francesca Tammaro e Vincenzo Tammaro propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; la Cattolica di Assicurazioni s.p.a. (già Cattolica Assicurazioni soc. coop. a r.l.), Fernando Stefanelli, Fortuna La Rocca, Luigi La Rocca e Antonio La Rocca (questi ultimi tre in qualità di eredi di Ferdinando La Rocca), resistono con tre distinti controricorsi; il Ministero dell’Interno, il Comando dei Vigili del fuoco di Napoli, il Ministero della Giustizia, Francesco Fiore, Mario Tammaro e Barbara Giustiniani non hanno svolto difese in questa sede;

Francesca Tammaro e Vincenzo Tammaro; Fortuna La Rocca, Luigi La Rocca e Antonio La Rocca; nonché Fernando Stefanelli, hanno depositato tre distinte memorie; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; considerato che dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso, avendo i ricorrenti provveduto alla relativa proposizione oltre il termine perentorio previsto dalla legge; infatti, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni sessanta, decorrenti dalla notificazione della sentenza impugnata;

è appena il caso di rilevare, a tale ultimo fine, la radicale irrilevanza della circostanza dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata in corrispondenza con la notificazione dell’istanza di correzione di errore materiale, atteso il carattere dirimente del solo fatto dell’avvenuta notificazione del provvedimento decisorio nella sua integralità (e dunque la sua conoscenza in forma integrale per effetto della notificazione ad opera della controparte all’interno del processo) ai fini della decorrenza del termine c.d. breve per l’impugnazione; nel caso di specie, dall’esame degli atti del giudizio, emerge che la sentenza impugnata risulta esser stata notificata a Francesca Tammaro e Vincenzo Tammaro, in persona del difensore costituito per il giudizio d’appello, in data 28/9/2021 (cfr. le corrispondenti ricevute in atti); ciò posto, osserva il Collegio come, a fronte dell’avvenuta notificazione della sentenza d’appello in data 28/9/2021, risulta che gli odierni ricorrenti hanno provveduto alla notificazione del ricorso per cassazione solo in data 22/3/2022 (cfr. le relazioni di notificazione allegate al ricorso) e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione; alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’accertamento della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, se dovuto, del doppio contributo, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascun controricorrente, in euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori di Fernando Stefanelli, da un lato, e di Fortuna La Rocca, Luigi La Rocca, e Antonio La Rocca, dall’altro, dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma