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Ordinanza — n. 3945/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the cassation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3945/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the plaintiffs formally withdrew their request before the public hearing. Although the underlying lease dispute involved indemnity claims, the procedural outcome was driven solely by the plaintiffs' voluntary abandonment of the case. Consequently, the court ruled the process dead and ordered the withdrawing parties to reimburse the opposing party's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: A formal withdrawal of a cassation appeal by the appellant, filed prior to the public hearing, automatically extinguishes the proceedings without the need for a separate ruling on admissibility.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of request extinction of proceedings litigation costs Italian Civil Procedure rinuncia d'eredità retrocessione di credito diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
art. 1592 c.c
art. 380-bis c.p
art. 390 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25824 del 05/12/2014
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1598/2022 R.G. proposto da : SODA ANGELINA, NOCE MAURIZIO, NOCE MARIA RITA, NOCE UMBERTO, NOCE EMILIA, elettivamente domiciliati in CROTONE VIA DEI MILLE 6, presso lo studio dell’avvocato SCERRA GIUSEPPE (SCRGPP49B13D122E) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro CORIGLIANO MARIA JOLANDA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato TORTORA MARIA ANTONIETTA (TRTMNT64H52L719K) rappresentata e difes a dall'avvocato PARISE FRANCESCA (PRSFNC74E51D122A) -controricorrente- nonchè contro NOCE FORTUNATA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1497/2021depositata il 23/11/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI. Rilevatoche, con sentenza resa in data 23/11/2021 (n. 1497/2021), la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, tra le restanti statuizioni, per quel che rileva in questa sede, ha condannato gli eredi di Francesco Antonio Noce e di Ida Noce al pagamento, in favore di Maria Iolanda Corigliano, di somme a titolo di indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata (ex art. 1592 c.c.), in relazione al contratto di locazione commerciale dedotto in giudizio; avverso la sentenza d’appello, gli odierni ricorrenti propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

Maria Iolanda Corigliano resiste con controricorso; Fortunata Noce non ha svolto difese in questa sede; Maria Iolanda Corigliano ha depositato memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso; Considerato che: il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’udienza pubblica) i ricorrenti hanno depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto; si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del processo;

è appena il caso di rilevare, al riguardo, come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente determina senz’altro una pronuncia di estinzione del giudizio in quanto pregiudiziale anche rispetto alla declaratoria di inammissibilità del medesimo ricorso (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25824 del 05/12/2014, Rv. 633614 -01); alla pronuncia di estinzione del giudizio segue la condanna delle parti rinuncianti al rimborso, in favore della parte controricorrente che non ha aderito alla rinuncia (v. memoria della parte da ultimo indicata), delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, nel