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Ordinanza — n. 3811/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against TARSU tax ruling, holding garage boxes liable for waste tax unlike detached garages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3811/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal by the Municipality of Naples against the Regional Tax Court's decision exempting a car parking box from the TARSU waste tax. The municipality argued that while detached garages are exempt as accessory to a home, enclosed parking boxes are distinct units capable of producing waste. The court ruled that the burden of proof for non-waste production lies with the taxpayer, who failed to demonstrate the box's inutility, thereby overturning the lower court's exemption.

Regesto Legislator

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Art. 62 d.lgs. 507/1993; Art. 1 comma 641 L. 147/2013: The burden of proving that a parking box does not produce waste rests on the taxpayer, and enclosed parking boxes are subject to the TARSU tax unlike detached garages which are automatically exempt as accessory to the residence.

Parole chiave

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TARSU waste tax liability parking box vs garage distinction burden of proof on taxpayer accessory property exemption solid waste urban tax tassa sui rifiuti procedura di ricupero d'imposta esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 62 d.lgs. 507/1993
2.1.Riguardo alla idoneità o meno dei posti auto scoperti a produrre rifiuti, va ribadito che il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l'art. 62 del d.lgs.
Art. 1 comma 641 L. 147/2013
65, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n.
Art. 65 comma 1 d.lgs. 507/1993
L'art. 65, comma 1, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11351 del 2012
Cass. n. 16858 del 2014
Cass. n. 16858 del 2014; Cass.
Cass. n. 9731 del 2015
16858 del 2014; Cass. n. 9731 del 2015; Cass.
Cass. n. 1722 del 2016
9731 del 2015; Cass. n. 1722 del 2016; Cass.
Cass. n. 8581 del 2017
1722 del 2016; Cass. n. 8581 del 2017; da ultimo Cass.
Cass. n. 22755/2021
8581 del 2017; da ultimo Cass. n. 22755/2021).
Cass. n. 4961 del 2018
Perciò, secondo questa Corte "non è priva di logica giuridica l'affermazione secondo cui i garage sono soggetti a tarsu perché anche i garage producono nfiuti apprezzabili" (Cass. n. 4961 del 2018 conf.
Cass. n. 22124 del 2017
Cass. n. 22124 del 2017).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28881-2021 proposto da: COMUNE DI NAPOLI 80014890638, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Appennini 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BARBARA ACCATTATIS CHALONS D'ORANGES, ANTONIO ANDREOTTOLA; - ricorrente - contro LEPRE BRUNA LPRBRN61B44F839W,elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Annechino Marco, Via Cassiodoro 1/A, Roma, rappresentata e difesa dagli wocati D'ALESSANDRO PIETRO e RESTUCCI ERMANNO controricorrente avverso la sentenza n. 3219/18/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 13/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 28881 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- Rg 28881/2021 Comune di Napoli C/ Lepre Bruna Ritenuto che: Il Comune di Napoli ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione da parte di Bruna Lepre di avvisi di accertamento per Tara anno 2017, relativamente ad autorimessa sita a poca distanza dall'abitazione principale e qualificata quale pertinenza, come tale esclusa dalla TARES, ha accolto l'appello della contribuente, ritenendo dimostrata l'esistenza dei presupposti per l'esenzione del tributo.

Si costituisce Bruna Lepre eccependo l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso. Il Comune di Napoli deposita successiva memoria. Considerato che 1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione di norme di diritto, in relazione all'art. 1 comma 641 e comma 642 I. 147/2013, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto che la contribuente avesse dato prova che il box auto non producesse rifiuti in mancanza di indicazione nella denuncia originaria o di variazione delle obiettive condizioni di non utilizzabilità dei locali, e quindi in fattispecie in cui il contribuente si era sottratto all'onere dichiarativo, essendo irrilevante sia il mancato allaccio alla fornitura di energia elettrica sia l'esistenza di un giudicato esterno riguardante altre annualità.

Ciò peraltro in relazione alla errata qualificazione dell'immobile in questione come autorimessa esterna pertinenziale - come tale esclusa dalla tassazione- trattandosi invece di box auto, come tale idoneo a produrre rifiuti. 2 Il motivo è fondato. 2.1.Riguardo alla idoneità o meno dei posti auto scoperti a produrre rifiuti, va ribadito che il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzione dalla tassazione di una parte della aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, I. sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonee a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente.

L'art. 62, pone, quindi, a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifuti. 2.2.Ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione" (Cass.n. 11351 del 2012;

Cass. n. 16858 del 2014; Cass. n. 9731 del 2015; Cass. n. 1722 del 2016; Cass. n. 8581 del 2017; da ultimo Cass. n. 22755/2021). 2.3.Ciò premesso, questa Corte ha chiarito, in tema di TARSU, che mentre nel caso di autorimesse scoperte esterne, le stesse costituiscono pertinenza dell'abitazione e, quindi, sono automaticamente escluse dal tributo (anche dalla TARI e mente dell'art. 1, comma 641, della 1. n. 147 del 2013), nell'ipotesi di garage siti all'interno dei locali è applicabile la tassa sui rifiuti, siano essi autonomamente accatastati come unità immobiliari o siano essi semplici posti auto assegnati in via esclusiva ad un occupante dell'immobile.

L'art. 65, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come costituito dall'art . , 3, comma 68, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nello stabilire che la tassa può essere commisurata a determinati parametri, quantità e qualità dei rifiuti prodotti, costi di smaltimento, teorici o effettivi a seconda della popolazione comunale, consente di conformare la tariffa anche ad altri parametri, reperibili entro i limiti della logica e dell'equità contributiva, ossia della legittimità dell'atto amministrativo. Perciò, secondo questa Corte "non è priva di logica giuridica l'affermazione secondo cui i garage sono soggetti a tarsu perché anche i garage producono nfiuti apprezzabili" (Cass. n. 4961 del 2018 conf.

Cass. n. 22124 del 2017). Gli enunciati principi espressi da questa Corte in tema di TARSU sono applicabili alla fattispecie in esame, per cui, tenuto conto anche della memoria del Comune di Napoli e diversamente dalla proposta del relatore, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 14 dicembre 2022 Il Presidente Dotti Luci