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Ordinanza — n. 3805/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against denial of simplified dispute resolution for automated tax assessment notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3805/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayers' appeal against the Regional Tax Commission's denial of simplified dispute resolution. The taxpayers argued that an automated tax assessment notice constituted the first communicative act of the tax claim and should be treated as an impositive act. The court ruled that because the notice was the sole act communicating the fiscal claim, the controversy is definable under the simplified procedure, thereby extinguishing the main lawsuit.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 36bis d.P.R. n. 600/1973: A tax assessment notice issued via automated control constitutes the first and only act communicating the fiscal claim and must be evaluated as an impositive act, making the controversy definable under the simplified procedure.

Parole chiave

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simplified dispute resolution automated tax assessment impositive act definition tax notification procedure controversy extinguishment differimento dell'imposizione inoltro della dichiarazione fiscale diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018
nelle more del giudizio di riassunzione, i germani Elena e Ulrico Quaranta, quali eredi di Hena Quaranta, avevano trasmesso all'Agenzia delle entrate domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, che, con provvedimento n.
Art. 36bis del d.P.R. n. 600/73
(oggi Agenzia delle entrate-Riscossione) aveva notificato a Hena Quaranta una cartella di pagamento ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600/73 ai fini Iperf, per l'anno 2000;
Art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992
136 del 2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass., Sez.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.
art. 380 bis cod. proc. civ
36bis cit., nei confronti di Hena Quaranta, in quanto quest'ultima non poteva ritenersi atto impositivo scaturendo da un debito esposto dalla medesima contribuente e non onorato; -l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 25/06/2021, n. 18298
Cass. sez. 5, n. 23318 del 2022
da ultimo Cass. sez. 5, n. 23318 del 2022; Cass., sez.6-5, n.
Cass., sez.6-5, n. 22588 del 2022
23318 del 2022; Cass., sez.6-5, n. 22588 del 2022).
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30042 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Elena Quaranta e Ulrico Quaranta, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso dagli Avv.ti Angelo Cima e Pietro Colucci, elettivamente domiciliati presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) avvangelowaltercimacepuntopecit e avvpietrocolucci@puntopec.it -ricorrenti - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 239/02/2021, depositata in data 10 giugno 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - Elena e Ulrico Quaranta propongono ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Molise, per quanto di interesse, aveva rigettato il ricorso proposto in qualità di eredi di Hena Quaranta, avverso il provvedimento n. 59674/2019 di diniego della definizione agevolata della controversia avente ad oggetto l'impugnativa della cartella di pagamento emessa, ai fini Irpef, per l'anno di imposta 2000, a seguito di controllo automatizzato dell'Ufficio ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600/73; -in punto di fatto dalla sentenza impugnata si evince che:

1) la SRT s.p.a. (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione) aveva notificato a Hena Quaranta una cartella di pagamento ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600/73 ai fini Iperf, per l'anno 2000;

2) avverso la cartella, la contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso che, con sentenza n. 246/03/2005, lo aveva accolto;

3) l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza di prime cure era stato dalla CTR del Molise, con sentenza n. 65/3/2009, dichiarato inammissibile per irregolarità della notifica;

4) avverso la suddetta sentenza l'Ufficio aveva proposto ricorso per cassazione che, con ordinanza n. 6270/2018, veniva accolto con cassazione della pronuncia e rinvio alla CTR del Molise in diversa composizione;

5) nelle more del giudizio di riassunzione, i germani Elena e Ulrico Quaranta, quali eredi di Hena Quaranta, avevano trasmesso all'Agenzia delle entrate domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, che, con provvedimento n. 59674/2019, veniva denegata; 6)avverso il detto atto di diniego i contribuenti avevano proposto ricorso alla CTR del Molise ( dinanzi alla quale pendeva la controversia); - la CTR, per quanto di interesse, ha ritenuto legittimo il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia avente ad oggetto l'impugnativa della cartella di pagamento emessa, a sensi dell'art. 36bis cit., nei confronti di Hena Quaranta, in quanto quest'ultima non poteva ritenersi atto impositivo scaturendo da un debito esposto dalla medesima contribuente e non onorato; -l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 per avere la CTR ritenuto erroneamente non definibile la lite avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa, ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600/73, in quanto non costituente atto impositivo ancorché, come affermato dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 18298 del 2021, la controversia su una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato sia definibile se la stessa costituisca, come nella specie, il primo atto con il quale la pretesa è stata comunicata, come tale impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito. 2.11 motivo è fondato. 3.Deve darsi continuità al principio secondo il quale l'impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass., Sez.

U., 25/06/2021, n. 18298; v. da ultimo Cass. sez. 5, n. 23318 del 2022; Cass., sez.6-5, n. 22588 del 2022).

4. In ragione del richiamato principio di diritto la cartella oggetto di giudizio emessa a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600/73, costituendo il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è stata comunicata, va valutata alla stregua di atto impositivo, sicché la controversia proposta dai contribuenti, per contestarne la legittimità, in riferimento a motivi attinenti al fondamento della pretesa, è definibile in base all'art.6 d.l. 119 del 2018. 5.Alla luce delle considerazioni che precedono, non essendo stato, peraltro, contestato il rispetto degli adempimenti prescritti dall'art. 6 del d.l. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018, il ricorso dei contribuenti avverso il diniego di definizione agevolata è fondato e va 4 L, L accolto, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio sul ricorso principale avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento, e cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.l. n. 119 del 2018, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018.

6. Le spese del giudizio estinto vanno poste a carico della parte che le ha anticipate mentre quelle del ricorso avverso il diniego vanno compensate in ragione del sopravvenuto orientamento giurisprudenziale in materia.

P.Q.M.

accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della controversia e compensa le spese tra le parti. Dichiara estinto il giudizio sul ricorso avverso la cartella di pagamento e pone le spese di tale giudizio a carico della parte che le ha anticipate. Cos