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Ordinanza — n. 3799/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes tax court ruling for apparent lack of reasoning regarding mortgage registration nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3799/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court quashed a tax court decision that had upheld an appeal against a taxpayer's challenge to a mortgage registration. The taxpayer argued the registration was void due to procedural defects and expired debts, while the tax agency claimed the notification of the registration itself was decisive. The court found the lower court's reasoning merely apparent and logically incoherent because it failed to explain how the specific notifications cured the alleged defects or addressed the prescription issues raised by the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The reasoning of a judgment must be clear and logical; a decision is void if its motivation is merely apparent, contradictory, or fails to disclose the actual legal path taken by the judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
apparent motivation tax court cassation mortgage registration prescription of claims logical coherence Italian civil procedure nullity of notification allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.c.
Art. 111 Cost.
art. 380 bis cod. proc. civ
la puntuale notifica dell'intimazione di pagamento che aveva interrotto i termini di prescrizione dei crediti portati dalle suddette cartelle; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Cass. n. 39382/2021
Cass. n. 777 del 2011
Cass. civ. 5 agosto 2016, n. 16599
Cass. civ. 5 agosto 2016, n. 16599).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 6079 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Chiara Palma Baragliu rappresentata e difesa per procura speciale su foglio separato in calce al ricorso, dall'Avv.to Giorgio Barili e dall'Avv.to Pilerio Spadafora ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) dei difensori giorgiobarili@pec.ordineavvocativiterbo.it e pileriospadafora@pec.ordineavvocativiterbo.it ; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2764/17/2020, depositata in data 5 ottobre 2020j Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera RILEVATO CHE - Chiara Palma Baragliu propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 355/02/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo di accoglimento del ricorso della contribuente avverso avviso di iscrizione ipotecaria relativa ad Irpef, add. reg. e add. com. e altri tributi, e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sulla scorta di presupposte cartelle di pagamento rimaste inevase; -in punto di fatto dalla sentenza si evince che, su ricorso della contribuente Chiara Palma Baragliu, la CTP di Viterbo, con la sentenza n. 355/02/2017, aveva accolto il ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria relativa ad Irpef, add. reg. e add. com . ed altri tributi e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto l'iscrizione ipotecaria, non preceduta dalla notifica del relativo preavviso, era nulla e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria difettava di un valido titolo esecutivo, atteso che le presupposte cartelle esattoriali erano state notificate oltre il termine di decadenza, e i crediti portati dalle stesse erano, comunque, prescritti;2) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello l'Agenzia deducendo che l'eccezione di nullità dell'avviso di iscrizione di ipoteca per mancato invio del sotteso preavviso non aveva costituito oggetto di motivo di ricorso e che, in ogni caso, il potere di iscrizione ipotecaria non era subordinato alla preventiva comunicazione; eccepiva, altresì, che il termine di prescrizione del credito risultava essere stato interrotto dalla notifica di atto di intimazione di pagamento;

3) la contribuente aveva controdedotto chiedendo la conferma della decisione di prime cure; - la CTR, in punto di diritto ha affermato che l'appello dell'Ufficio era fondato in quanto dirimenti erano 1) la rituale notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;

2) la notifica delle presupposte diciotto cartelle esattoriali per le quali si palesava competente il giudice tributario;

3) la puntuale notifica dell'intimazione di pagamento che aveva interrotto i termini di prescrizione dei crediti portati dalle suddette cartelle; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; CONSIDERATO CHE -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art.132 c.p.c. per avere la CTR ritenuto la legittimità dell'avviso di iscrizione ipotecaria e della relativa comunicazione preventiva, con una motivazione apparente, stante la asserita "rituale notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria", "la notifica delle diciotto cartelle" e "la puntuale notifica dell'intimazione di pagamento" y/bi atta ad interrompere i termini di prescrizione dei crediti portati dalle presupposte cartelle senza esplicitare i documenti e i dati di riscontro delle relative notifiche anche in considerazione delle sollevate eccezioni di decadenza dall'azione esattoriale e di avvenuta prescrizione di molti dei crediti portati dalle cartelle già al momento della notifica dell'intimazione di pagamento e, quanto agli altri crediti, di non convertibilità del termine di prescrizione breve in quello decennale a seguito della mancata impugnazione dei provvedimenti degli enti impositori; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 77 del d.P.R. n. 602/73, 2966, 2967 e 2968 c.c., per avere la CTR ritenuto illegittimi l'avviso di iscrizione ipotecaria e la relativa comunicazione preventiva, ancorché le presupposte cartelle di pagamento fossero state notificate (in data 7 aprile 2015) ben oltre il termine di decadenza (di massimo quattro anni) previsto dall'art. 25 cit. trattandosi di crediti tributari relativi a periodi d'imposta dal 2001 al 2009; - il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo; -al riguardo, va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cosi., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato luxta allígata et probata; l'obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che «l'omissione dì qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità» e che «le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez.

U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata). Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr.

Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decklendl» (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata); - deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente — e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo — quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017; Cass. n. 22507 del 09/09/2019). -va altresì ricordato che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione; -pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830; Cass. n. 39382/2021); -la motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali, dunque, concretizzando un chiaro esempio di "motivazione apparente" e comunque "perplessa ed obiettivamente incomprensibile", si pone sicuramente al di sotto del "minimo costituzionale"; - la CTR, infatti, ha accolto l'appello dell'Agenzia affermando apodittica mente che « dirimente si rivela :

a) la rituale notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;

b) la notifica ( doc. in atti, estratti di ruolo non contestati) delle diciotto cartelle per le quali si palesa come competente il Giudice tributario e cioè nn. ...;

c) la puntuale notifica dell'impugnazione di pagamento n... (in atti) che ha interrotto i termini di prescrizione per le sottese cartelle per le quali sussiste la giurisdizione del giudice competente». Orbene, tali considerazioni, senza alcuna indicazione dei documenti e dei dati di riscontro delle richiamate notifiche, non consentono di individuare l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di appello, specie se ragguardate alla luce delle eccezioni sollevate dalla contribuente di notifica delle presupposte cartelle oltre i termini di decadenza nonché, comunque, di avvenuta prescrizione dei portati crediti tributari.

Pertanto, nella specie, la motivazione della sentenza, come reso evidente dal contenuto della stessa, sopra trascritto, «non solo non è autosufficiente (nel senso che solo dalla lettura della stessa e non aliunde sia possibile rendersi conto delle ragioni di fatto e di diritto che stanno alla base della decisione)» (Cass. n. 777 del 2011), ma le considerazioni svolte «non disvelano il percorso logico-giuridico seguito dal decidente», e di certo non «può essere lasciato all'occasionale arbitrio dell'interprete integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni motivazionali (cfr.

Cass. civ. 5 agosto 2016, n. 16599). L'impossibilità di individuare l'effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della decisione impugnata, alla stregua della nozione di "motivazione apparente" innanzi delineata» (Cass. S.U. citate); -in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo come accolto, e rinvia, anche per la d