Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3779/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses office-initiated correction request for material errors already fixed by prior party appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3779/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation dismissed an office-initiated procedure seeking to correct material errors in a prior order. Although the applicant argued for the omission of legal fees and a typo in the lawyer's name, the court found these issues had already been resolved via a formal correction order following a party's appeal. Consequently, the prerequisite for an ex officio correction was deemed extinguished, leading to the rejection of the new request.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.: Once material errors in a court order are corrected through a formal procedure initiated by a party, the court loses the authority to address the same errors ex officio.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction ex officio procedure supreme court cassation legal fees omission typo in name extinguished prerequisite procedural correction ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto d’ufficio al RGN 3001/2021 , relativo al ricorso 3449/2016R.G. proposto da: RENDA CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE FRANCESCHINI 37, presso lo studio dell’avvocato RENDA CARLO (RNDCRL63D18D810O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PICCIRILLI NADIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 153, presso lo studio dell’avvocato BLASI FABIO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMAn. 975/2021 depositata i l 20/01/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Rilevato che: 1. – c on ordinanza interlocutoria n. 25075 del 2022, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo mandando alla cancelleria di acquisire copia autentica dell’ordinanza di questa Corte n. 975/2021 (resa sul ricorso n. 3449/2016 tra le parti indicate in epigrafe) – come eventualmente corretta dall’ordinanza n. 21378/2021 – e di dar n e comunica zione a lle parti interessate , le quali non hanno fatto pervenire alcuna osservazione. Considerato che: 2. – si tratta di procedura di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 975/2021 , i scritta d’ufficio , sia pure a seguito del “ricorso” proposto dall’avv.

Fabio Blasi per Piccirilli Nadia, avente ad oggetto l’omessa distrazione delle spese in favore dello stesso legale e l’erronea indicazione, sempre nel dispositivo, del nome della sua assistita ( “ Piccirrili Nadia ” in luogo di“Piccirilli Nadia”); 3. – dalle verifiche di rito è emerso che l’ordinanza n. 975/2021 è stata già oggetto di correzione, su ricorso di Nadia Piccirilliiscritto al n. 8790/2021 RG, con ordinanza di correzione di errore materiale n. 21378 del 26 luglio 2021 , adottata da questa sezione Sesta-1 (pres. Ferro, rel.

Scalia), non solo con riguardo al numero del ricorso erroneamente indicato nell’intestazione, ma anche, per quanto qui rileva, con riguardo all’ errore di omessa distrazione delle spese in favore dell’avv. Fabio Blasi nel dispositivo, nel quale è stato indicato correttamente anche il nome di “Piccirilli Nadia”,in luogo dell’originario “Piccirrili Nadia”; 4. – risulta dunque venuto meno il presupposto della correzione d’ufficio dei predetti errori materiali, cui si è già provveduto su ricorso della parte interessata.

P.Q.M.

La Corte dichiara non luogo a pro