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Ordinanza — n. 3772/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible, upholding the appellate court's finding on prescription term start date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3772/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the plaintiffs' argument that the prescription period began on October 20, 2007. The plaintiffs contended that the term should start from the Supreme Court's 2009 ruling clarifying the deadline for EU directive transposition, whereas the lower court correctly identified October 27, 1999, as the starting point. The court upheld the lower decision because it aligned with established jurisprudence regarding the specific entry into force of Law No. 370/1999 for those entitled to compensation.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; d.lgs. n. 257/91; l. n. 370/99; direttive CEE nn. 1975/362, 1975/363, 1982/76, 1993/16, 2005/36; The right to compensation for late and incomplete transposition of EU directives into national law prescribes within a ten-year period starting from the date of entry into force of the relevant domestic law, not from subsequent Supreme Court clarifications.

Parole chiave

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prescription period start date EU directive transposition medical specialization fees inadmissible appeal statutory interpretation continuity prestazioni indebitamente riscosse ripetibili dell'avvocato spese mediche

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
370/99, e de ll’art. 2935 cc, per aver la Corte d’appello ritenuto che il termine decennale di prescrizione del diritto al compenso in ordine ai corsi dei medici specializzandi decorresse dal 27.10.99, mentre solo con la sentenza Cass.
d.lgs. n. 257/91
1975/362 , 1975/363, 1982/76, 1993/16, 2005/36, nonché del d.lgs. n. 257/91, della l.
l. n. 370/99
11 l. n. 370/99 che aveva conferito rilievo, per gli specializzandi iscritti ai corsi del biennio 1991-1992,alla circostanza di essere destinatari di giudicati favorevoli del Tar Lazio, che avrebbe reso conoscibile Ric.
direttive CEE nn. 1975/362, 1975/363, 1982/76, 1993/16, 2005/36

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 16452/19
11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Cass., n. 16452/19; n.
Cass., n. 1589/20
Cass. SU n. 9147/09
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1053-2022 proposto da: APRILI FIORENZA, BELLOFIORE GIOVANNI, CORDOVANA GASPARE, CRISTAUDO MARIA ANNA ANTONINA, FARRIS ANNA LISA, GUCCIONE PAOLO, LANAIA CARMELO, LUTZU SALVATORE, MARINI GIUSEPPE, MAYER FEDERICO, NAPOLITANO VITTORIA, OCCHIONERO ANTONIO, ORRU' GIUSEPPE, RACO LUCIA, ROCCHEGIANI ANDREA, WONGHER LUCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANO CASTROGIOVANNI, che li rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrenti - Ric. 2022 n. 01053 sez.

M1 -ud. 25-11-2022 -2- -contro- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende; -resistente - avverso la sentenza n. 7253/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE I ricorrenti indicati in epigrafe chieser o al Tribunale di Roma la condanna della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri dell’Istruzione e della Ricerca, della Salute, dell’Economia e delle Finanze, al pagamento dei compensi maturati a loro favore nell’ambito dei vari corsi di specializzazione daloro frequentati nel periodo dall’anno 1980.1981 all’anno accademico 1990.1991.

Con sentenza emessa nel 2020, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda dichiarando che il diritto azionato risultava prescritto per decorso del termine decennale. I medici hanno proposto appello, rigettato dalla Corte territoriale con sentenza del 4.11.21, richiamando l’orientamento di questa Corte secondo il quale il decorso della prescrizione è fondato sulla circostanza dell’entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370/99 che aveva conferito rilievo, per gli specializzandi iscritti ai corsi del biennio 1991-1992,alla circostanza di essere destinatari di giudicati favorevoli del Tar Lazio, che avrebbe reso conoscibile Ric. 2022 n. 01053 sez.

M1 -ud. 25-11-2022 -3- come definitivo l’inadempimento da parte di tutti gli altri interessati. Gli attori originari ricorrono in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria.La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia violazione efalsa applicazione di norme di diritto relativ e alle direttive CEE nn. 1975/362 , 1975/363, 1982/76, 1993/16, 2005/36, nonché del d.lgs. n. 257/91, della l. n. 370/99, e de ll’art. 2935 cc, per aver la Corte d’appello ritenuto che il termine decennale di prescrizione del diritto al compenso in ordine ai corsi dei medici specializzandi decorresse dal 27.10.99, mentre solo con la sentenza Cass.

SU n. 9147/09 era stato definito il contrasto giurisprudenziale in ordine all’individuazione del dies a quodel suddetto termine. Il motivo è inammissibile alla luce dell’orientamento di questa Corte-cui il collegio intende dare continuità- secondo il quale il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Cass., n. 16452/19; n. 1589/20).

Ric. 2022 n. 01053 sez. M1 -ud. 25-11-2022 -4- Pertanto, nel caso concreto, la doglianza in esame, secondo la quale il termine di prescrizione sarebbe decorso dalla data di pubblicazione della sentenza delle SU n. 9147/09, ovvero dal 20.10.07 (data in cui è cessato l’obbligo dello Stato Italiano di dare attuazione alle direttive comunitarie in esame), è inammissibile, tendendo al riesame dell’interpretazione fornita dalla Corte d’appello che corrisponde alla consolidata interpretazione di questa Corte. Nulla per le spese, poiché la Presidenza del Consiglio si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricor