Cassation court dismisses appeal as procedurally inadmissible due to missing peace judge's ruling document.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal procedurally inadmissible because the contested decision by the Peace Judge of Cosenza was not deposited in the court file. The appellant, Moumni Said, challenged a deportation order's validation, arguing that regularization benefits should apply despite his irregular entry. The court rejected the appeal solely on procedural grounds, noting that only the prefect's expulsion decree was present without the specific judicial order required for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the contested decision of the Peace Judge is not deposited in the court file, as the court cannot examine the merits without the specific judicial act being available.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1877-2021 proposto da: Moumni Said, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avvocata Filomena Strazzulli; -ricorrente - nei confronti di MINISTERO DELL'INTERNO -intimato – Avversol’ordinanza del Giudice di Pace di Cosenza depositata in data 12.11.2020, RG n. 3125/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Relatore Cons. Giulia Iofrida. FATTI DI CAUSA Con ordinanza del 12 novembre 2020 il Giudice di P ace di Cosenza ha convalidato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Cosenza nei confronti del sig.
Moumni Said entrato in Italia irregolarmente e privo di documenti. Il Giudice di pace ha ritenuto infondata l’opposizione alla convalida da parte del sig. Moumni Said, non essendo applicabile il beneficio della regolarizzazione ex art. 103 DL n. 34/2020, in quanto il comma 10 del predetto articolo esclude dal beneficio i cittadini stranieri che abbiano sub ì to un provvedimento di espulsione ai sensi degli artt. 13 c. 1 e 2, lett.
c) del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 3 dl n . 144/205 convertito in L. n. 155/2005. Ricorre per cassazione il sig. Moumni Said per violazione e falsa applicazione del DL n. 34/20, art. 103 c. 10 e del d.lgs. n. 286/1998 contestando che sia applicabile nei suoi confronti l’esclusione ritenuta dal giudice di pace, dato che la lettera c) del d.lgs. n. 286/1998 si riferisce alle espulsioni per pericolosità sociale. Èstata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso si segnala l’avvenuta presentazione della richiesta di regolarizzazione ex art. 103 DL n. 34/2020 in data 5.8.2020 e quindi successivamente al decreto di espulsione che è stato emesso il 7 luglio 2020.
2. In via preliminare, il ricorso va dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., in quanto non risulta depositato il provvedimento impugnato del Giudice di Pace di Cosenza, ma soltanto il provvedimento prefettizio espulsivo.
3. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 poiché́il processo è esente. PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Cosìdeciso in