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Ordinanza — n. 3727/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal for lack of standing due to late procedural filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3727/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the tax authority's appeal against a taxpayer's claim regarding unpaid tax notices. The court ruled that the taxpayer failed to demonstrate a valid legal interest in acting after the tax notices were only submitted to the court following the issuance of the tax roll. Consequently, the court declared the original claim inadmissible and annulled the lower court's decision without remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; Art. 382, comma 3, c.p.c.: The interest to act in tax proceedings is dynamic and must be proven at the time of judgment; failure to demonstrate this interest renders the claim inadmissible, warranting cassation without remittal.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility interest to act requirement procedural timing rules tax roll notification cassation without remittal dynamic interest standard taxpayer standing notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
363 c.p.c., le Sezioni Unite di questa Corte hanno assai di recente affermato che “In tema di impugnazione dell'estratto diruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R.
Art. 382, comma 3, c.p.c.
si impone dunque la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, c.p.c., restando conseguentemente travolta anche la sentenza di primo grado (v.
Art. 363, c.p.c.
382, comm a 3, c.p.c.; sul punto, decidendo su questione di massima di particolare importanza ed ai sensi dell’art. 363 c.p.c., le Sezioni Unite di questa Corte hanno assai di recente affermato che “In tema di impugnazione dell'estratto diruolo, l'art.
Art. 132 c.p.c.
Vittorio Bolognin non ha svolto difese; consideratoche: 1.1 – con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e degli artt.
Art. 26 d.P.R. n. 602/1973
1.2 –col secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per aver la C.T.R.
Art. 2946 e 2953 c.c.
art. 132 c.p
Vittorio Bolognin non ha svolto difese; consideratoche: 1.1 – con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
546/1992, nonchédell’art. 118 disp. att. c.p.c., per aver reso la C.T.R.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
1.2 –col secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per aver la C.T.R.
art. 363 c.p
382, comm a 3, c.p.c.; sul punto, decidendo su questione di massima di particolare importanza ed ai sensi dell’art. 363 c.p.c., le Sezioni Unite di questa Corte hanno assai di recente affermato che “In tema di impugnazione dell'estratto diruolo, l'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 26283/2022
Cass. n. 3990/2020
26283/2022, anche Cass. n. 3990/2020); N.
Cass. n. 10093/2008
Cass. n. 10093/2008); 3.1 – l e spese dell’intero giudizio possono integralmente compensarsi tra le parti, stante la sopravvenienza normativa di cui s’è detto;
Sez. Un.,n. 26283/2022
Sez. Un., n. 26283/2022
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Testo completo

4/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25204/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliatein Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che le rappresenta e difendeper legge –ricorrenti – contro BOLOGNIN VITTORIO -intimato – e nei confronti di REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 35, presso lo studio N. 25204/21 R.G. dell’avv.

Emanuela Quici, rappresentatae difesa dall’avv. Catia Gatto , come da procura in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezionestaccata di Brescia, n. 906/26/2021depositata in data 3.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 23.11.2022 dal Consigliere RelatoreSalvatore Saija; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Lombardia , sezione staccata di Brescia, rigettò l’appello di AdER avverso la sentenza n. 432/2019 della C.T.P. di Bergamo, che aveva accolto il ricorsoavverso estratto ruolo e relative cartell e di pagamentoproposto da Vittorio Bolognin; nel confermare la sentenza di primo grado, il giudice d’appello ribadì che le cartelle di pagamento di cui all’estratto di ruolo non eranostate notificate, con conseguente prescrizione della pretesa; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate e AdER hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i ; la Regione Lombardia ha proposto controricorsoadesivo;

Vittorio Bolognin non ha svolto difese; consideratoche: 1.1 – con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992, nonchédell’art. 118 disp. att. c.p.c., per aver reso la C.T.R. una motivazione meramente apparente; N. 25204/21 R.G. 1.2 –col secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per aver la C.T.R. ritenuto non notificate le cartelle, nonostante fossero stai versati in atti gliavvisi di ricevimento dei plichi raccomandati; 1.3– con il terzo motivo, infine, si denuncia violazione e falsa applicazione de gli artt. 2946 e 2953 c.c., per aver la C.T.R. ritenuto di poter applicare il termine di prescrizione quinqennale; 2.1–non mette conto esaminare n el merito l e doglianz e avanzat e da i ricorrent i , giacché va rilevata d’ufficio l’originaria inammissibilità della domanda del contribuente, perché avanzata solo a seguito del rilascio di estratto di ruolo da parte dell’agente della riscossione, richiesto dal contribuente stesso , con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (che, al contrario, aveva espressamente ritenuto ammissibile, sul punto, la reazione processuale del Bolognin ) e di quella di primo grado, ex art. 382, comm a 3, c.p.c.; sul punto, decidendo su questione di massima di particolare importanza ed ai sensi dell’art. 363 c.p.c., le Sezioni Unite di questa Corte hanno assai di recente affermato che “In tema di impugnazione dell'estratto diruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche N. 25204/21 R.G. nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio” (Cass., Sez.

Un.,n. 26283/2022); in particolare, a mente del citato art. 12, comma 4-bis, recante la tipizzazione dell’interesse ad agire in subiecta materia, questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione auna procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art.80, comma 4, del codice dei contratti pubblici , di cui al d.lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di sommeallo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al d.m.18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifichedi cui all ’art. 48 - bis del d.P.R. n. 602/1973 o infine per la perditadi un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; ebbene, il contribuente non ha provveduto a dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire né nel corso del giudizio di merito, né in questa sede, non avendovi svolto attività difensiva; ne discende che, difettando una condizione dell’azione, la causa non avrebbe potuto essere proposta o comunque proseguita, risolvendosi essa in un’azione di accertamento negativo, non consentita dalla struttura del giudizio tributario (si veda, oltre alla citata Cass., Sez.

Un., n. 26283/2022, anche Cass. n. 3990/2020); N. 25204/21 R.G. si impone dunque la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, c.p.c., restando conseguentemente travolta anche la sentenza di primo grado (v. Cass. n. 10093/2008); 3.1 – l e spese dell’intero giudizio possono integralmente compensarsi tra le parti, stante la sopravvenienza normativa di cui s’è detto;

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente; compensa int