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Ordinanza — n. 3725/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible because the thirty-day deadline for filing a cassation appeal against a bankruptcy rejection order had already expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3725/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the thirty-day deadline for filing a cassation appeal against the rejection of a bankruptcy objection had already expired. The appellant, Roberta Angelini, argued for the validity of her appeal, but the court found that the rejection order was communicated via certified email on November 17, 2021, which triggered the short-term appeal period under bankruptcy law. Consequently, the appeal filed on January 17, 2022, was untimely, and the court ruled that the lack of appearance by the opposing party did not alter this procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 18, comma 14, l. fall.; The communication of the full text of a bankruptcy rejection order via certified email is sufficient to start the short-term appeal period, rendering an appeal filed after the expiration of thirty days inadmissible.

Parole chiave

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bankruptcy appeal inadmissible appeal short-term deadline certified email notice procedural time limit dichiarazione di insolvenza annullamento della dichiarazione di fallimento cooperativa di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 18, comma 14, l. fall.
Ne discende l’inammissibilità dell’impugnazione, atteso che il ricorso avverso la sentenza di rigetto del reclamo è stato notificato soltanto in data 17 gennaio 2022, quando oramai era ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dall’art. 18, comma 14, l. fall. per proporre ricorso per cassazione.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 23575/2017
Cass. 23575/2017; nello stesso senso Cass.
Cass. 27872/2018
23575/2017; nello stesso senso Cass. 27872/2018, Cass.
Cass. 27685/2018
27872/2018, Cass. 27685/2018).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2804-2022 proposto da: ANGELINI ROBERTA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO VITTUCCI; -ricorrente - contro MERCURIO s.c. a r.l. in l.c.a.; -intimata - avverso la sentenza n. 7593/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI. Ric. 2022 n. 02804 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -2- Rilevato che:

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 15 maggio 2019, dichiaravalo stato di insolvenza di Mercurio soc. coop. a r.l.

2. La Corte d’appello di Roma respingeva il reclamo avverso tale statuizione presentato da Roberta Angelini, in proprio e quale legale rappresentante di Mercurio soc. coop. a r.l., ai sensi del combinato disposto degli artt. 202, comma 2, 195, comma 5, e 18 l. fall..

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata il 17 novembre 2021, ha proposto ricorso Roberta Angelini, nelle qualità appena indicate, prospettando due motivi di doglianza. L’intimata Mercurio soc. coop. a r.l. in l.c.a. non ha svolto difese. Considerato che:

4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso. Infatti, all’interno tanto del ricorso (pag. 4), quanto della procura alle liti, è stato indicato che la sentenza impugnata fu comunicata in data 17 novembre 2021, dunque contestualmente alla sua pubblicazione. D’altra parte, tale comunicazione avvenne di certo in epoca anteriore al 20 novembre 2021, data in cui venne rilasciata la procura speciale in virtù della quale è stato proposto il ricorso in esame. Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte la comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l. fall.: il meccanismo previsto dall’art. 18 citato, infatti, ha a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale Ric. 2022 n. 02804 sez.

M1 -ud. 01-12-2022 -3- assicura al pari della notificazione (v. Cass. 23575/2017; nello stesso senso Cass. 27872/2018, Cass. 27685/2018). Ne discende l’inammissibilità dell’impugnazione, atteso che il ricorso avverso la sentenza di rigetto del reclamo è stato notificato soltanto in data 17 gennaio 2022, quando oramai era ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dall’art. 18, comma 14, l. fall. per proporre ricorso per cassazione.

5. La mancata costituzione in questa sede della procedura concorsuale intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a