Court rejects appeal on bankruptcy priority, ruling loan for court fees lacks direct procedural functionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by a law firm against a bankruptcy court's refusal to grant priority status to a loan. The firm argued the loan was functionally necessary for the bankruptcy proceedings, while the lower court held it served only the debtor's interest. The Supreme Court agreed with the lower court, stating the loan was an indirect tool rather than directly instrumental to the bankruptcy process itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, comma 2, l. fall.; The rule of functionality justifying priority in bankruptcy applies only to acts directly instrumental to the concursal process, excluding those merely facilitating the debtor's interest in the process's continuation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4308-2022 proposto da: STUDIO LEGALE A.D. GULLO E ASSOCIATI STP s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatoin ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difes o dall'avvocato ESTER STANCANELLI; -ricorrente - contro Fallimento di CIANO CARMELA; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO depositato il 28/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI. Ric. 2022 n. 04308 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -2- Rilevato che:
1. Il giudice delegato al fallimento di Carmela Ciano ammetteva al passivo della procedura il credito di € 12.000 vantato dallo studio legale AD Gullo e Associati STP s.r.l.; collocava, però, il credito in chirografo piuttosto che in prededuzione, nel senso richiesto dal creditore istante.
2. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, una volta ricordato che il credito derivava da un contratto di finanziamento concluso da Carmela Ciano, titolare di un esercizio farmaceutico nel Comune di Malfa, con lo studio legale AD Gullo e Associati STP s.r.l. al fine di coprire le spese di giustizia da versare ex art. art. 163, comma 2, n. 4, l. fall. a seguito del decreto di apertura del concordato preventivo introdotto dalla stessa Ciano, escludeva che la fattispecie in esame potesse essere ricondotta alla disciplina prevista dall’art. 182-quater, commi 1 e 2, l. fall.. Riteneva, poi, che tale credito, seppur autorizzato dal giudice delegato alla procedura ai sensi dell’art. 167, comma 2, l. fall., non avesse natura prededucibile in ragione della sussistenza di un nesso teleologico funzionale con la procedura concordataria che aveva preceduto la dichiarazione di fallimento, poiché era stato contratto dall’imprenditore nel suo esclusivo interesse.
3. Per la cassazione del decreto con cui l’opposizione è stata rigettata, depositato in data 28 dicembre 2021, ha proposto ricorso lo studio legale AD Gullo e Associati STP s.r.l., prospettando un unico motivo di doglianza. L’intimato fallimento di Carmela Ciano non ha svolto difese. Considerato che:
4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la falsa applicazione dell’art.111, comma 2, l. fall.: il creditore, nel proporre opposizione, aveva avuto cura di dimostrare la funzionalità del finanziamento erogato alle Ric. 2022 n. 04308 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -3- finalità della procedura concordataria, la quale non avrebbe potuto proseguire in assenza del versamento delle spese necessarie al proprio funzionamento. Il tribunale, disconoscendo la prededuzione richiesta, ha erroneamente interpretato – in tesi - il disposto dell’art. 111, comma 2, l. fall., omettendo di valorizzare il rapporto di inerenza necessaria fra il finanziamento, autorizzato dal G.D. ex art. 167, comma 2, l. fall., e la conservazione o l’incremento dei valori aziendali dell’impresa, dato che la somma mutuata aveva consentito il mantenimento in esercizio dell’attività farmaceutica e la successiva vendita competitiva dell’azienda, con un incremento di valore per la massa concordataria, prima, e fallimentare, poi. 5.Il motivo non è fondato.
Il collegio dell’opposizione ha accertato che la Ciano, una volta che la procedura di concordato era stata dichiarata aperta ai sensi dell’art. 163 l. fall., aveva fatto ricorso, con l’autorizzazione del giudice delegato alla procedura, al finanziamento erogato dallo studio odierno ricorrente per coprire le spese di giustizia conseguenti - ai sensi del comma 2, n. 4, di tale norma -all’ammissione della domanda concordataria. Ha negato, però, la sussistenza di un nesso teleologico-funzionale tale da giustificare il riconoscimento della prededuzione richiesta, in applicazione di un principio formulato da questa Corte (con la sentenza n. 13056/2002) in applicazione del disposto dell’art. 111, comma 1, n. 1, l. fall. in vigore prima della modifica introdotta dal d. lgs. 5/2006.
L’approdo a cui è giunto il collegio di merito nega, correttamente, che il credito abbia natura funzionale, ma merita di essere corretto - ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ. - laddove fa ricorso a u n principio formulato con riferimento a una norma non più in vigore e Ric. 2022 n. 04308 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -4- non applicabile al caso di specie, trascurando invece l’attuale disciplina della prededuzione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che la regola relazionale alla base della funzionalità che giustifica la prededuzione, ex art. 111, comma 2, l. fall., costituisce una clausola generale rispetto all’apprezzamento di tutte le prestazioni collegate all’attività – negoziale e non – del debitore direttamente strumentali agli scopi della procedura concorsuale, “rendendola cioè possibile, dunque agevolandone l’instaurazione o la prosecuzione in termini di adeguatezza” (Cass., Sez.
U., 42093/2021, § 29). Il mutuo erogato da un terzo all’imprenditore in concordato perché questi possa provvedere al deposito delle spese previste dall’art. 163, comma 2, n. 4, l. fall., all’evidenza, è, in sé, un atto strumentale non agli scopi della procedura, ma all’interesse del debitore a che la stessa abbia corso dopo la sua formale apertura, come ha correttamente osservato il collegio di merito. Rimane poi preclusa, al fine di apprezzare la strumentalità dell’atto, la valorizzazione dei modi in cui la somma mutuata sia stata utilizzata, dato che l’art. 111, comma 2, l. fall. (norma dicarattere eccezionale, in quanto deroga al fondamentale principio della par condicio creditorum, e quindi distretta interpretazione) intende assicurare la precedenza processuale in cui consiste la prededuzione agli atti “direttamente strumentali agli scopi della procedura concorsuale”, come hanno precisato le Sezioni Unite, e non a quelli che soltanto indirettamente (vale a dire a seguito della decisione dagli organi della procedura di impiegare il deposito effettuato per coprire le spese della vendita competitiva dell’esercizio farmaceutico ex art. 163 - bis l. fall.) possano aver consentito di conseguire simili finalità.
6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere rigettato. Ric. 2022 n. 04308 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -5- La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a tito