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Ordinanza — n. 3718/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on jurisdiction, ruling erarial forum is mandatory for public debt payments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3718/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal regarding jurisdiction, upholding the lower court's decision that the erarial forum is exclusive. The appellant argued that ordinary forums could be selected for public debt payments, but the court found the erarial forum inderogable under specific statutes. Consequently, the appeal was dismissed because the mandatory nature of the erarial forum overrides party choice in these cases.

Regesto Legislator

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Art. 25 c.p.c.; R.D. 30 ottobre 1933, n. 16119: The erarial forum is inderogable and exclusive for disputes concerning the payment of sums by public entities, precluding the application of ordinary forum selection rules.

Parole chiave

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erarial forum public debt payment mandatory jurisdiction public entity liability forum selection rules opposizione al precetto esecutivo foro d'esecuzione declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 25 c.p.c.
R.D. 30 ottobre 1933, n. 16119
e 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 16119) che nella specie non viene in discussione nei confronti degli altri fori alternativi e derogabili cui fa riferimento il ricorrente (cfr.
art. 1182 cod. civ
artt. 25 cod. proc. civ
Tuttavia nella controversia in oggetto non viene affatto in rilievo il foro dell’amministrazione in quanto forum destinatae solutionis ma invece il foro erariale caratterizzato dalla inderogabilità (artt. 25 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Civ. sez. VI-1 n. 296 del 12.1.2021
Cass. Civ. sez. VI-1 n. 296 del 12.1.2021).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13700/2021 R.G. proposto da : FERRARI MORENO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. PAOLUCCI DE' CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato GROSSI DANTE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIGANO FRANCESCO -ricorrente- contro CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA del T RIBUNALE di PAVIA n. 502/2021 depositata il13/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere MARINA MELONI. lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stanislao De Matteis che chiede rigettarsi l’istanza di regolamento di competenza;

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 13 aprile 2021 il Tribunale di Pavia ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Milano nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di Moreno Ferrari nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti quale emittente di titoli azionari di cui si chiedeva il rimborso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con unico motivo di ricorso il ricorrente Moreno Ferrari lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 20,25,28,38 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3 perché il Tribunale di Pavia ha ritenuto il foro erariale esclusivo anziché concor rente co n i fori ordinari e derogabile in causa di pagamento di somma a cura di enti pubblici. Secondo il ricorrente nelle cause relative a pagamenti somma da parte della P.A. le parti possono individuare anche un foro diverso da quello indicato secondo i principi generali. Il ricorso perregolamento di competenza deve essere respinto.

Infatti la competenza del giudice del foro erariale è di natura generale ed inderogabile sottratta alla disponibilità delle parti anche nelle causeaventi ad oggetto pagamento di somme. Nella fattispecie il giudice ha indicato sinteticamente i motivi della decisione citando le norme e chiarendo così l’iter logico seguito. Il ricorrente fonda sostanzialmente la propria censura sul riferimento alla giurisprudenza in tema di controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, secondo cui le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il " forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono dettoforo né esclusivo, né inderogabile.

Tuttavia nella controversia in oggetto non viene affatto in rilievo il foro dell’amministrazione in quanto forum destinatae solutionis ma invece il foro erariale caratterizzato dalla inderogabilità (artt. 25 cod. proc. civ. e 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 16119) che nella specie non viene in discussione nei confronti degli altri fori alternativi e derogabili cui fa riferimento il ricorrente (cfr. Cass. Civ. sez. VI-1 n. 296 del 12.1.2021). Per quanto sopra deve essere respinta, in sostanziale conformità con la richiesta del Procuratore Generale, l’istanza proposta dal ricorrente.

La statuizione sulle spese è rimessa al giudice di merito all’esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso per regolamento di competenza per litispendenza. Spese al giudice di merito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.