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Ordinanza — n. 3717/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses doctors' claim for EU directive compensation due to inadmissible legal grounds and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3717/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting claims for compensation regarding delayed implementation of EU directives on specialist doctor remuneration. The court ruled that the primary argument regarding prescription periods was unfounded because the State's liability and jurisdiction were clear before the cited legal uncertainty arose. Furthermore, the claim for unjust enrichment was deemed inadmissible as it is subsidiary to the primary contractual liability action against the State.

Regesto Legislator

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Art. 116 c.p.c.; Art. 2940 c.c.: In claims for damages from delayed EU directive implementation, legal uncertainties regarding the liable party or competent court do not suspend the prescription period, and unjust enrichment actions are subsidiary to primary contractual liability claims.

Parole chiave

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EU directive implementation prescription period suspension unjust enrichment subsidiarity contractual liability State specialist doctor remuneration legal uncertainty effect inadmissible appeal grounds prestazioni complementari retroattive

Disposizioni normative citate

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Art. 116 c.p.c.
Art. 2940 c.c.
d.p.r. n.115/02, Art. 13, comma 1quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r.
art. 101 Cost
Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione dell’art. 101 Cost., per aver la C orte d’appello aderito acriticamente ad un orientamento giurisprudenziale senza dar conto di quelli difformi.
art. 2935 c.c
Al riguardo, va osservato che l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 13343/22
Cass., n. 13343/22: nella specie, la S.C.
Cass., n. 39421/19
06-12-2022 -7- prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (Cass., n. 39421/19).
Cass., n. 307/14
Cass., n. 13283/20
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso3102-2022 proposto da: SGRO' VITO, SILVESTRI FAUSTA, SIMONI GIANANTONIO, SOLDATI LUIGI, SPECIALE FELICIA, SPINELLI STEFANIA, SQUEO SALVATORE GIAMBATTISTA, SROUJI WALID, STIRPE MARIA CRISTINA, STRAMESI PIERO, SVALUTO MOREOLO GIORGIO, TRAGLIARINI ANTONIO, TAIBI MARIA RITA, TANGA MARIO, TANO PASQUALE, TARTAGLIONE MARIA, TARTAMELLA FRANCESCO, THOMAS MOOKENTHOTTATHIL BABY, TOMASSONI DOMENICA, TORRE SALVATORE, TOTANI LICIA, TRABUCCO FLORIANA MARIA, TRABUCCO MARIA LUIGIA, TRIBUNELLA VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato MARCO TORTORELLA, che li rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

Ric. 2022 n. 03102 sez. M1 -ud. 06-12-2022 -2- -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; -controricorrenti - -nonché- SERGI ROCCO ANTONIO, SPOLETI DOMENICO, SPECCHER LAURA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TEULADA 55, presso lo studio dell'avvocato CARLO AMORUSO, che li rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrenti incidentali- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti ai ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 7437/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/11/2021;

Ric. 2022 n. 03102 sez. M1 -ud. 06-12-2022 -3- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2022 dal Consigliere r elatore , d ott. ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Con sentenza depositata il 10.11.21, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da vari soggetti (tra i quali i ricorrenti), nella qualità di medici specializzati presso diverse scuole di specializzazione nel periodo anteriore al 1991,avverso la sentenza emessa dalTribunale di Roma il 13.11.15 , che aveva rigettato le domandeproposte dagli odierni ricorrenti- aventi ad oggetto l’accertamento del diritto a ricevere un’adeguata remunerazione per l’attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e di ottenere il punteggio spettante in base alle direttive comunitarie, con condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della somma di euro 11.103,82 per ogni anno, oltre interessi o, in subordine, della somma di euro 6713,94,e in via alternativa al risarcimento dei danni subiti per l’omesso recepimento delle direttive e sentenze comunitarie in materia o al pagamento di un equo indennizzo per arricchimento senza causa- per intervenuta prescrizione decennale, decorrente dalla d ata di attuazione delle direttive comunitarie n. 3263/75, 363/75 e 82/76, ossia dal 27.10.1999, data di entrata in vigore della L. 370/1999 (l’atto introduttivo del procedimento era stato infatti notificato nel 2011).

Sergi, Spoleti eSpeccher ricorrono in cassazione con due motivi, illustrati con memoria; gli altri ricorrenti incidentali (il cui ricorso è stato notificato successivamente all’altro) formulano sei motivi. L’Avvocatura dello Stato si è costituita per le parti controricorrenti. Ric. 2022 n. 03102 sez. M1 -ud. 06-12-2022 -4- RITENUTO CHE Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso o tardivo recepimento delle direttive comunitarie, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sulla questione della decorrenza della prescrizione in relazione al momento in cui il rimedio giurisdizionale è divenuto effettivo.

Il secondo motivo deduce che la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la domanda proposta dal medico Maria Cristina Stirpe, la quale aveva iniziato la scuola di specializzazione nell’a.a. 1992-1993 e pertanto alla stessa era applicabile il d.lgs. 257/1991 che ha previsto una borsa di studio per i medici specializzandi (la ricorrente rileva che solo a partire dall’a.a. 1994-1995 la sua specializzazione è stata inserita tra quelle per le quali viene riconosciuta l’adeguata remunerazione). Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione dell’art. 101 Cost., per aver la C orte d’appello aderito acriticamente ad un orientamento giurisprudenziale senza dar conto di quelli difformi.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cc, per aver la Corte d’appello ritenuto maturata la prescrizione decennale del diritto fatto valere a decorrere dalla data d’entrata in vigore della l. n. 370/99, mentre inveceil pieno adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario è avvenuto solo con il DPCM del 2007. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2041,cc, per aver il giudice di secondo grado respinto l’appello anche in ordine alla pronuncia d’inammissibilità dell’azione d’indebito arricchimento, proposta Ric. 2022 n. 03102 sez.

M1 -ud. 06-12-2022 -5- in via subordinata alla domanda principale di pagamento della remunerazione dell’attività svolta. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cc e 115, cpc, per aver la Corte d’appello escluso che il dott. Spoleti avesse provato i danni relativi all’ omesso riconoscimento dei titoli comunitari e degli specifici maggiori punteggi dedotti. Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, cpc, per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto ass orbiti i motivi d’appello , att e sa la pronuncia assorbente sulla prescrizione.

Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, c.2, c.p.c., per aver la Corte territoriale posto a carico degli appellanti le spese di soccombenza, non tenendo conto del contrasto giurisprudenziale in materia. Il primo motivo del ricorso principale, i primi due motivi e il quinto del ricorso incidentale- esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi-sono in ammissibili . Invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- quello secondo il quale, i l diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990- 1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cuiart. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle Ric. 2022 n. 03102 sez.

M1 -ud. 06-12-2022 -6- sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Cass., n. 16452/19; n. 1589/20; n. 6606/14). Al riguardo, va osservato che l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione -è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto (v.

Cass., n. 13343/22: nella specie, la S.C. ha escluso che, ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, assumano rilievo le incertezze giurisprudenziali in ordine al soggetto passivamente legittimato, alla natura della responsabilità dello Stato ed al giudice interno munito di giurisdizione). Giova altresì rilevare che, in tema di risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea della questione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall'entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (vale a dire, dal 19 ottobre 1999), ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda; infatti, anche Ric. 2022 n. 03102 sez.

M1 -ud. 06-12-2022 -7- prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (Cass., n. 39421/19). Il terzo motivo è inammissibile. Invero, i n tema di ristoro del pregiudizio da tardiva attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), va escluso che a favore dei medici specializzandi (con iscrizione iniziale ai relativi corsi tra gli anni accademici 1983/1984 e 1990/1991) spetti - sia nei confronti dello Stato che dell'Università presso la quale avevano frequentato il corso - l'azione generale di arricchimento, che ha carattere sussidiario, in quanto titolari dell'azione di responsabilità contrattuale ex lege contro lo Stato per l'inadempimento dell'obbligazione di adempimento delle direttive(Cass., n. 307/14; n. 13283/20).

Infine, il secondo motivo del ricorso principale e il quinto dell’incidentale sono da ritenere assorbiti da ll’inammissibilità degli altri motivi. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo motivo del ricorso principale, il primo, secondo, terzo, quarto e sesto del ricorso incidentale, assorbiti gli altri, e condanna i ricorrenti, principale ed incidentali, al pagamento, in solido, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 12.200,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ult