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Ordinanza — n. 3711/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the appeal does not address the appellate court's ratio decidendi regarding prescription suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3711/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Bruno Corrado against the INPS inadmissible. The appellant argued that the lower court incorrectly identified the start date of the five-year prescription period, but the appellate court had already ruled on the suspension of prescription due to the COVID-19 emergency measures. The court rejected the appeal because the sole ground raised did not confront the actual reasoning of the contested judgment, which focused on the interaction between the statutory suspension and the deadline calculation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 37, d.lgs. n. 18/2020: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not confront the ratio decidendi of the contested judgment, even if they appear to address a different legal issue.

Parole chiave

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inadmissible appeal ratio decidendi prescription suspension COVID-19 emergency confrontation requirement durata di contribuzione termine di sospensione termine suppletorio di grazia

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 37, d.lgs. n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020
La Corte di merito ha riformato la decisione di primo grado, con cui era stata dichiarata la prescrizione del credito contributivo, in ragione della sospensione della prescrizione disposta dalla legislazione emergenziale per l’epidemia Covid-19 ed esattamente dall’art. 37 del d.lgs.
Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art.
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
art. 2935 cod. civ
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., dell’art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4588-2022 proposto da: BRUNO CORRADO, domiciliato ex lege presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA CATTINELLI; -ricorrente - contro INPS -ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; -controricorrente - Ric. 2022 n. 04588 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 390/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Torino ha accolto l’appello dell’INPS e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di Bruno Corrado volta all’accertamento di non debenza dei contributi pretesi dall’Istituto per l’anno 2014 sul presupposto dell’obbligo del predetto di iscriversi alla Gestione separata.

2. La Corte di merito ha riformato la decisione di primo grado, con cui era stata dichiarata la prescrizione del credito contributivo, in ragione della sospensione della prescrizione disposta dalla legislazione emergenziale per l’epidemia Covid-19 ed esattamente dall’art. 37 del d.lgs. n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020. I giudici di appello hanno considerato quale dies a quo del termine di prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il versamento dei contributi (16.6.2015 in relazione ai redditi dell’anno 2014, termine prorogato al 7.7.2015); hanno poi considerato la sospensione della prescrizione di cui al citato art. 37 per il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020 ed hanno quindi ritenuto che alla data di notifica dell’avviso bonario (16.9.2020) il termine quinquennale non fosse ancora decorso (la prescrizione sarebbe maturata alla data del 13.11.2020).

3. Avverso tale sentenza Bruno Corrado ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L’Inps ha resistito con controricorso. Ric. 2022 n. 04588 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:

5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., dell’art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995, dell’art. 1 d.lgs. 462 del 1997, dell’art. 10, commi 1 e 2, d.lgs. 241 del 1997, per avere la Corte di merito individuato il dies a quodi decorrenza della prescrizione nella data di presentazione della dichiarazione reddituale anziché nel momento di scadenza dei termini per il pagamento dei contributi.

6. Il motivo di ricorso è inammissibile poiché non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata. Questa (pag.

5) ha confermato la statuizione di primo grado nella parte in cui ha individuato quale dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale la data p revista per il versamento dei contributi (7.7.2015, tenuto conto della proroga disposta con il DPCM 9.6.2015) ma ha ritenuto che la scadenza del termine quinquennale non dovesse individuarsi nella data del 7.7.2020 bensì nella data del 13.11.2020, in ragione della speciale causa di sospensione dei relativi termini introdotta dall’art. 37, decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge 27 del 2020.

7. Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

9. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2022 n. 04588 sez. ML -ud. 14-12-2022 -4- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3000,00 per compensi, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma