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Ordinanza — n. 3709/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows correction of Cassation order omitting antistatary lawyer's expense distribution pronouncement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3709/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a prior order that erroneously omitted a pronouncement on the distribution of advanced legal expenses. The opposing counsel argued that the lead lawyer's invitation to pay directly constituted a waiver of correction rights, but the Court rejected this. The decision established that the procedural remedy for missing expense rulings remains valid even when the lead lawyer implicitly accepts payment arrangements.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; The omission of a pronouncement on the distribution of advanced expenses in a judicial order constitutes a material error subject to correction, regardless of the lead lawyer's subsequent conduct regarding direct payment.

Parole chiave

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material error correction antistatary lawyer expense distribution omitted pronouncement c.p.c. art. 391 bis legal fees advance procedural remedy correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
art. 391 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31033 del 27.11.2019
Sez. U, n. 16037 del 7.7.2010
656078 – 01; Sez. U, n. 16037 del 7.7.2010, Rv.
Sez. 3, n. 4319 del 14.2.2019
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Testo completo

MO CROLLA Consigliere ORDINANZA sul ricorso 18614/2022 avverso l’ordinanza resa dalla Corte di Cassazione, sezione prima civile, il 22.6.2022, n.20151/2022 proposto da: ARMELLINI avv. PIER PAOLO, in proprio quale difensore antistatario di MARIA SABINA ROMMOZZI ricorrente nei confronti di MARTORELLI avv. MARIO, in proprio exart.86 c.p.c. resistente udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15.12.2022 dal Cons. Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti. FATTI DI CAUSA 1. Con l’ordinanza n.20151/2022 la 1° Sezione civile di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’avv.

Mario Martorelli avverso la sentenza n. 1197/2016 della Corte d'appello di Ancona e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente, ossia Tonino Di Giulio e Maria Sabina Rommozzi, liquidate nella somma di € 10.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge, per ciascuno di essi. Il ricorso era stato proposto dall’avvocato Mario Martorelli, ricorrente,con l’avvocato Ubaldo Perfetti, nei confronti di Tonino Di Giulio, con l’avvocato Daniela Giampieri, e Maria Sabina Rommozzi, con l’avvocato Pier Paolo Armellini, controricorrenti, impugnando la sentenza n. 1197/2016 della Corte d'appello di Ancona, pubblicata il 17.10.2016.

Nella predetta ordinanza per errore materiale è stata omessa la pronuncia sulla istanza di distrazione delle spese avanzata dall’avv. Pier Paolo Armellini, difensore della sig.ra Rommozzi, dichiaratosi antistatario, sia con il controricorso sia con la memoria. Con ricorso ex art.391 bisc.p.c. notificato il 15.7.2022 l’avv. Pier Paolo Armellini, difensore di Maria Sabina Rommozzi, ha chiesto di correggere il predetto errore materiale.

2. L’avv. Mario Martorelli ha depositato memoria riconoscendo come pacifica la sussistenza dell’errore; l’avv.Martorelli ha tuttavia segnalato il fatto che il ricorrente avv. Armellini, con missivap.e.c. del 24.6.2022 gli aveva comunicato che si sarebbe potuto evitare il procedimento di correzione ove avesse provveduto a pagare le spese a lui direttamente, ovvero alla parte vittoriosa rag. Maria Sabina Rommozzi –sua coniuge – fornendo il relativo IBAN . L’avv.Martorelli ha aggiunto altresì di vantare un cospicuo maggior credito verso la rag.Rommozzi, il cui pagamento era stato vanamente precettato, e di voler compensare la somma dovuta alla rag.

Rommozzi (€ 12.160,00) col suo maggior credito (€ 33.859,36), vantato verso la rag. Rommozzi, per spese di altro giudizio, così riducendosi il credito verso la rag. Rommozzia soli € 21.699,36. Si chiede l’avv.Martorelli: «Quid iuris quando, per evitare la procedura di cui all’art. 391 bis c.p.c., è lo stesso avvocato difensore - che si è vanamente dichiarato antistatario - ad invitare la controparte soccombente ad eseguire la sentenza anche pagando direttamente alla parte da lui patrocinata (indicandone l’IBAN)? Se tale pagamento avviene ex artt. 1241 e 1242 c.c., l’avvocato che lo ha stimolato e che vi ha implicitamente aderito, può proporre istanza di correzione della sentenza in parte qua dopo che i due debiti si sono estinti per intervenuta compensazione? Si ritiene che l’invito ad eseguire la sentenza così come resa rivolto dall’avvocato della parte vittoriosa alla controparte soccombente, che quindi paga direttamente alla patrocinata (peraltro coniuge del difensore che si era dichiarato antistatario) valga quale rinuncia a far valere il proprio diritto, e quindi renda improponibile l’istanza di correzione, ovvero, in subordine, ed in ogni caso, non più azionabile la pretesa.» RAGIONI DELLA DECISIONE 3.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene che nella fattispecie sia applicabile il procedimento di correzione dell’errore materiale. Infatti, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione. (Sez.

U, n. 31033 del 27.11.2019, Rv. 656078 – 01; Sez. U, n. 16037 del 7.7.2010, Rv. 613868 -01).

4. Le circostanze dedotte e documentate dall’avv.Martorelli no n ostano alla richiesta correzione. Il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile ictu oculi, ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale (ex multis Sez. 3, n. 4319 del 14.2.2019, Rv. 652825 -01).

Ciò che occorre emendare è il titolo costituito dall’ordinanza della Corte, indubbiamente viziata, e tutto quanto segnalato dall’avv. Martorelli attiene a circostanze fattuali successive, e cioè a un posterius rispetto alla decisione, che ben potranno essere successivamente valutate per verificare se il credito sia stato estinto o meno per compensazione con il controcredito vantato verso la rag.Rommozzi, come affermato dal resistente. In questa sede occorre procedere quindi alla richiesta correzione. PQM La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto corregge la ordinanza del 22.6.2022 n.20151 con l’aggiunta nel dispositivo, primo capoverso, dopo le parole “accessori di legge”, della frase “e quanto alla condanna alle spese nei confronti di Maria Sabina Rommozzi pronuncia la distrazione del relativo importo in favore dell’avv.Pier Paolo Armellini, procuratore antistatario”.

Manda alla Cancelleria di provvedere alle annotazioni e notifiche previste dalla legge. Così deciso in Roma nel