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Ordinanza — n. 3708/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy rejection due to lack of evidence proving insolvency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3708/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Arte Edile s.r.l. inadmissible following the lower court's rejection of its bankruptcy claim. The appellant argued that the trial court incorrectly applied insolvency laws without assessing the company's productive capacity or future prospects. The court ruled that the lower court's factual findings regarding the company's debt status and lack of payment justification were within its discretionary power and not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.; The Court of Cassation cannot review the factual appreciation of insolvency or the logical use of presumptions by the trial judge unless the reasoning is absolutely illogical.

Parole chiave

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bankruptcy insolvency appreciation of evidence presumptions in law violation of law judicial discretion motivazione inadeguata delle censure costituzionali validità dell'esecuzione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.
6.Con il primo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.la violazione falsa applicazione dell’art.
Art. 132, n. 4, cod. proc. civ.
4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr.
Art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n.
Art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n.
art. 360 cod. proc. civ
dell’art. 360 cod. proc. civ., ove non inficiato da “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Giurisprudenza citata

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Cass. ass. (ord.) 3.4.2019, n. 9297
Cass. 11.5.2007, n. 10847
Cass. 11.5.2007, n. 10847; Cass.
Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553
10847; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553, secondo cui la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni,costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito).
Cass. 10.6.2016, n. 11892
Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass.
Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153
11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass.
Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315
Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
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Testo completo

sul ricorso n. 23015- 20 2 1 R.G. proposto da: ARTE EDILEs.r.l. – c.f. 10469710015 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, alla via Stazione di Ciampino, n. 24, presso lo studio dell’avvocato Rosario Stingone che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro ING. P.E. CARPIGNANO e C. s.p.a. – p . i . v.a. 02 441700016 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Torino, al corso Vittorio Emanuele II, n. 108, presso lo studio dell’avvocato Andrea De Pasquale che larappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.

CONTRORICORRENTE e CURATORE del fallimento della “Arte Edile” s.r.l., in persona del dottor Alessandro Conte. INTIMATO avverso lasentenza della Corte d’Appello di Torino n. 908 dei 2 9 . 6 /3 . 8 . 2021 , udita la relazione nella camera di consiglio dell’1 dicembre 202 2 del consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1.Con sentenza n. 25/2001 il Tribunale di Torino , su ricorso della “ Ing. P.E. Carpignano e C.” s.p.a., dichiarava il fallimento della “Arte Edile” s.r.l. 2.L’ “Arte Edile” s.r.l. proponeva reclamo.

Resisteva la “Ing. P.E. Carpignano e C.” s.p.a. Non si costituiva ilcuratore del fallimento. 3.Con sentenza n. 908/2021 la Corte di Torino rigetta va il reclamo. Evidenziavala corte, a riscontro dello stato di decozione , che la reclamante non aveva contestato la sua cospicua esposizione debitoria, formatasi a far data dal 2016, né aveva giustificato il mancato pagamento (cfr. sentenza impugnata, pag. 4). Evidenziava poi che la reclamante non aveva, per i debiti verso l’Erario, prodotto alcuna richiesta di rateizzazione o domanda di sgravio , non aveva dimostrato di essere in grado di onorare le cambiali emesse all’ordine della creditrice istante e nonaveva pagato i debiti nei confronti dei dipendenti (cfr. sentenza impugnata, pag. 5).

Evidenziava infine che il report, prodotto dalla “Arte Edile” unitamente al reclamo,circa i l propri o stato patrimoniale ed il proprio conto economico non era per nulla aggiornatoe costituiva un mero atto di parte.4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’ “Arte Edile” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di duemotivi la cassazione. La “Ing. P.E. Carpignano e C.” s.p.a.ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibileo rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. Il curatore del fallimento della “Arte Edile” s.r.l.non ha svolto difese. 5.La controricorrente ha depositato memoria. 6.Con il primo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.la violazione falsa applicazione dell’art. 5 l.fall.

Deduce che ha errato la Corte di Torino a reputare sussistente lo stato di insolvenza. Deduce che la corte non si è soffermata “sull’analisi dell’efficienza e delle capacità produttive dell’impresa, sul credito dalla stessa goduto e sulle prospettive di produzione di beni futuri” (così ricorso, pag. 8)e che non rileva che non abbia richiesto la rateizzazione della propria esposizione verso l’Erario (così ricorso, pag. 9). Deduce che il creditore ricorrente ben avrebbe potuto dar corso ad una procedura espropriativa (cfr. ricorso, pag. 10)e che le istanze di ammissione al passivo danno ragione di una più contenuta esposizione debitoria (cfr. ricorso, pag. 10). 7.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, il travisamento delle prove relative allo stato di insolvenza.

Deduce che la Corte di Torino ha tenuto conto di elementi indiziari insussistenti (cfr. ricorso, pagg. 11 - 12) e non ha tenuto conto di elementi indiziari, deponenti per l’inesistenza dello stato di insolvenza, quali la mancanza di segnalazioni della Banca d’Italia e la regolare tenuta delle scritture contabili. Deduce che la corte non ha valorizzatoil report bancario, idoneo a dar conto dell’affidabilità creditizia, né la possibilità di rateizzare il debito verso l’Erario (cfr. ricorso, pagg. 12 -13). 8.Va premesso che il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dellostato di insolvenza costituisce apprezzamento “di fatto”, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (cfr.

Cass. 27.3.2014, n. 7252; Cass. 28.7.1977, n. 3371), recte, al cospetto del novello dettato del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., ove non inficiato da “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Su tale scorta si osserva che, nonostante l’indicazione di segno diverso di cui alla rubrica del primo motivo, la ricorrente, in fondo, sollecita– con ambedue i mezzi –essenzialmente i l riesame del giudizio “di fatto” cui la Corte di Torino ha atteso. In questi termini si giustifica la disamina contestuale di ambedue i motivi di ricorso; in questi termini, inoltre, entrambi i motivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., giacché la corte d’appello ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 9.Più esattamente si osserva quanto segue.

Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014delle sezioni unite di questa Corte – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione - possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum. Segnatamente, con riferimento all’ “anomalia” della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito:cfr.

Cass. 21.7.2006, n. 16672), la corte territoriale ha – così come si è premesso - compiutamente ed intelleg ibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. Per altro verso, la Corte torineseha sicuramente disaminato il fatto dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, per quel che in questa sede rileva, la res litigiosa, ovverola sussistenza dello stato di decozione.

10. In ogni caso l’ iter motivazionale che sorregge il dictum della C orte piemonteserisulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica .

11. Atal riguardo s i tenga conto d e i segue nti ulteriori rilievi . In primo luogo, in tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva (cfr. Cass. (ord.) 3.4.2019, n. 9297). In secondoluogo, s petta al giudice di merito non solo vagliare l’opportunità del ricorso alle presunzioni, ma pure di individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento “di fatto” che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr.

Cass. 11.5.2007, n. 10847; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553, secondo cui la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni,costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito). In terzo luogo,il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr.

Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 12.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Il curatore del fallimento della “Arte Edile” s.r.l. non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione va assunta nei suoi confronti in ordine alle spese. 13.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr.

Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, “Arte Edile” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, “Ing. P.E. Carpignano e C.” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, “Arte Edile” s.r.l., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso