Italian Court of Cassation allows material correction of a ruling to add a lawyer's fee deduction clause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request for material correction of its own 2022 ruling regarding attorney fees. The appellant's lawyer argued that the original judgment failed to order the deduction of his fees from the opposing party's payment, despite a prior request. The court ruled that such omissions are corrected via the material error procedure rather than ordinary appeals, thereby ordering the specific addition to the judgment text.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; Art. 287, 288 c.p.c.: The material error procedure under Articles 287 and 288 of the Civil Procedure Code is the exclusive remedy for correcting omissions in a judgment regarding the deduction of a defender's fees, even when the judgment is a ruling of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 13735-2022 proposto da: avvocato LUIGI ZEZZA, in proprio e quale difensore di NAZZARENI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato LAURA MATTINA; -ricorrente - contro FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO, 8, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MUSTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EVANGELISTA BASILE; -intimata - Ric. 2022 n. 13735 sez.
ML -ud. 14-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 13063/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. è stata richiesta la correzione materiale della sentenza di questa Corte n. 13063 del 2022, che ha respinto il ricorso per cassazione proposto da Fondazione Istituto Sacra Famiglia nei confronti di Giuseppe Nazzareni; l'Avv.
Luigi Zezza, quale procuratore e difensore di Giuseppe Nazzareni, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale di detta sentenza che ha condannato la Fondazione al pagamento delle spese in favore del controricorrente, omettendo tuttavia di distrarle in favore del predetto difensore del Nazzareni, che ne aveva fatto istanza; non hanno svolto attività difensiva gli intimati; 2.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale. CONSIDERATO CHE 1. in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del Ric. 2022 n. 13735 sez.
ML -ud. 14-12-2022 -3- principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., SS.UU. n. 16037 del 2010; Cass. n. 293 del 2011; Cass. SS.UU. n. 31033 del 27/11/2019);
2. il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 13063 del 2022, pubblicata il 26 aprile 2022, sia corretto aggiungendo «, da distrarsi in favore dell'Avv. Luigi Zezza ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «come per legge»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (tra molte: Cass. n. 21213 del 2013);
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 13063 del 2022, pubblicata il 26 aprile 2022, sia corretto aggiungendo «, da distrarsi in favore dell'Avv. Luigi Zezza ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «come per legge»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, acura della cancelleria, sull'originale della predetta s