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Ordinanza Interlocutoria — n. 3669/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands case to hearing due to unresolved legal conflict on appeal admissibility after company dissolution.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3669/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the admissibility of an appeal filed by a dissolved company. The appellants argued that the company's dissolution did not interrupt the appeal process because the interruption event was not formally declared by the appointed lawyer. The court found no decisive evidence to resolve the conflicting judicial interpretations on whether the dissolution automatically invalidates the appeal or if the lawyer's mandate remains ultra-activ. Consequently, the case was remanded to a public hearing for further deliberation.

Regesto Legislator

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Art. 299 et seq. c.p.c.; Art. 182 c.p.c.: The Court holds that when judicial interpretations regarding the effect of a company's dissolution on pending litigation remain unresolved, the case must be remanded for further examination rather than being decided on the merits.

Parole chiave

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company dissolution appeal admissibility legal mandate ultra-activity procedural interruption Court of Cassation remand for hearing successors representation nullità delle intese

Disposizioni normative citate

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Art. 299 et seq. c.p.c.
Art. 182 c.p.c.
Il secondo motivo denuncia “error in procedendo per violazione dell’art. 182 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso senza avere previamente sollecitato la parte appellante a sanare il vizio di rappresentanza, nonché per violazione del medesimo art.
Art. 110 cod. proc. civ.
c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod.
art. 182 c.p
Il secondo motivo denuncia “error in procedendo per violazione dell’art. 182 c.p.c.
art. 110 cod. proc. civ
c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 6070/2013
Cass. n. 20565/2018
dell’ultrattività del mandato, coordinamento non risolto in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità (si confronti Cass. n. 20565/2018 con Cass.
Cass. n. 19272/2022
20565/2018 con Cass. n. 19272/2022).
sez. un., n. 6070/2013
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26277-2021 proposto da: BATTAGLIA FELICE, DISSEGNA AGAR, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MICHELA MOSCON; -ricorrenti - contro GOBBO ALESSANDRO, quale titolare dell’omonima ditta individuale, domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato LUCA GRAZIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ADOLFO CHIAVENTONE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2058/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Felice Battaglia e Agar Dissegna, quali successori della ditta estinta Battaglia s.a.s. di Battaglia Felice C., ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia che ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto proposto dalla società Battaglia “nonostante fosse già estinta da anni”. Resiste con controricorso Alessandro Gobbo, quale titolare dell’omonima ditta individuale. Memoria è stata depositata dai ricorrenti e dal controricorrente. CONSIDERATO CHE Il ricorso si fonda su due motivi.

1) Il primo motivo denuncia “errores in procedendo per violazione degli artt. 299 e ss. c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata, non applicando la regola c.d. dell’ultrattività del mandato, ha erroneamente dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società Battaglia, estinta per cancellazione dal registro delle imprese durante il primo grado di giudizio, ma il cui evento interruttivo non era stato dichiarato dal procuratore costituito, in forza di mandato a quest’ultimo concesso per più gradi di giudizio”.

2) Il secondo motivo denuncia “error in procedendo per violazione dell’art. 182 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso senza avere previamente sollecitato la parte appellante a sanare il vizio di rappresentanza, nonché per violazione del medesimo art. 182 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata non attribuisce efficacia sanante alla costituzione dei soci e successori della società”. Il primo motivo pone la questione del coordinamento tra la regola secondo cui «la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge, o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso» (Cass., sez. un., n. 6070/2013) e la diversa regola c.d. dell’ultrattività del mandato, coordinamento non risolto in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità (si confronti Cass. n. 20565/2018 con Cass. n. 19272/2022).

Il Collegio pertanto ritiene che la causa non presenti evidenza decisoria e che vada rinviata alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così deciso in Roma,