Cassation court remits case to hearing regarding application of Article 38 CPC on litigation costs when opposing party joins territorial incompetence exception.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the cassation appeal, ordering the case to be remitted to a public hearing for further examination. The appellant challenged the lower courts' decision to offset litigation costs after the respondent joined the exception of territorial incompetence. The court found the legal issue regarding the applicability of Article 38, paragraph 2 of the Code of Civil Procedure to be unclear and required further clarification before ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 comma 2 c.p.c.; The court must clarify whether the joinder of an exception of territorial incompetence by the opposing party excludes the court's power to decide on litigation costs incurred during the proceedings before it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 87-2022 proposto da: FORNO SAN FRANCESCO DI PALMEGIANI NATALINA SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA RIZZELLI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MOLINO NALDONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati RUSSO MARIA GRAZIA, MENGOZZI CINZIA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1191/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Forno San Francesco di Palmegiani Natalina s.n.c. ricorre per cassazione avverso la sentenza del n. 1191/2021 della Corte d’appello di Bologna, che ha rigettato l’appello proposto dalla ricorrente che censurava la compensazione delle spese operata dal primo giudice. In sede di opposizione al decreto che le aveva ingiunto il pagamento di euro 19.902,57 la ricorrente aveva eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale adito con il ricorso per ingiunzione; l’opposto Molino Naldoni s.r.l. in sede di comparsa conclusionale aveva aderito all’eccezione; il Tribunale di Ravenna con sentenza aveva dichiarato la propria incompetenza, aveva revocato il decreto ingiuntivo e aveva compensato le spese.
La Corte d’appello ha ritenuto che non si fosse verificata alcuna soccombenza della Molino Naldoni s.r.l. perché era mancata una decisione sulla competenza, ricorrendo la particolare ipotesi di adesione prevista dall’art. 38, secondo comma c.p.c. Resiste con controricorso Molino Naldoni s.r.l. Memoriaè stata depositata dalla ricorrente e dalla controricorrente. CONSIDERATO CHE Il ricorso – che denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 38, 91 e 92 c.p.c. e alla giurisprudenza di legittimità, in tema di soccombenza e spese di giudizio, art. 360 comma 1, n. 3”, contestando la statuizione di compensazione delle spese operata dal Tribunale di Ravenna e confermata dalla Corte d’appello di Bologna – pone la questione delle modalità applicative del disposto di cui all’art. 38, comma 2 c.p.c. nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si tratta infatti di coordinare l’orientamento per cui “l'adesione all'eccezionedi incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui” (da ultimo Cass. 15017/2022) con quello secondo il quale la pronuncia di incompetenza da parte del giudice dell’opposizione avviene con sentenza e contiene il provvedimento di revoca del decreto ingiuntivo opposto (v., ad esempio, Cass.13426/2020).
Il Collegio ritiene pertanto che il ricorso non presenti evidenza decisoria e che la causa vada pertanto rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera