Cassation appeal dismissed for non-filing; case remitted to Tribunal Section pending Supreme Court guidance on double contribution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the cassation appeal because the appellant failed to deposit the petition with the Court after notifying the opposing party. Although the appellant raised multiple legal arguments regarding tax assessments, the procedural defect rendered the appeal inadmissible under civil procedure law. Consequently, the case was remitted to the Tribunal Section for retrial pending a ruling by the Supreme Court on the issue of double contribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 13 D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible and subject to costs if the appellant fails to deposit the petition with the Court after notifying the controricorso, unless the Supreme Court has not yet established whether the double contribution must be paid in such circumstances.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Bello Remo, rappresentato e difeso dall’ Avv. Vincenzo Cocchino del Foro di Vasto (Ch), che ha indicato recapito Pec (controric., p. 1); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 362, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, e pubblicata l’11.5.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 14.12.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:
Fatti di causa Oggetto: Libero professionista - Irap 2013 - Omesso deposito del ricorso per cassazione. 1.Bello Remo, libero professionista, riceveva dall’Agenzia delle Entrate la notificazione dell’avviso di accertamento n. TAZ01F100134/2018, con il quale, sulla base di mero esame delle dichiarazioni dei redditi, anche integrativa, gli venivano contestate maggiori imposte ai fini Iva ed Irap, oltre accessori, in relazione all’anno 2013. 1.1. Il contribuente promuoveva procedura di accertamento con adesione, che non si concludeva con esito positivo.
2. Bello Remo proponeva impugnazione dell’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, proponendo plurime censure. In fase di mediazione l’Ente impositore rinunciava alla pretesa relativa all’Iva, ed accordava la riduzione delle sanzioni. Confermava invece la pretesa in relazione alle addizionali ed all’Irap, in ordine alla quale il ricorrente insisteva nel domandare l’annullamento, affermando di non disporre di autonoma organizzazione. La CTP rigettava il ricorso in relazione all’Irap.
3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, il contribuente spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che rigettava l’impugnativa.
4. Ha proposto impugnazione per cassazione, avverso la pronuncia adottata dal giudice di secondo grado, Remo Bello, affidandosi ad una pluralità di motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Mediante i suoi strumenti di impugnazione, Bello Remo ha introdotto plurime contestazioni.
2. Preliminarmente appare opportuno ricordare che la causa era stata fissata per la trattazione all’udienza del 22.11.2022, ma occorreva differire la definizione del giudizio, a causa dell’impedimento del relatore. Si è reso pertanto necessario fissare una nuova udienza per la trattazione del giudizio.
3. Tanto premesso il ricorrente ha invero provveduto a notificare il suo atto di impugnazione per cassazione all’Agenzia delle Entrate, che infatti si è costituita mediante controricorso, ma poi la ricorrente non ha provveduto al deposito del ricorso presso questa Corte. Tanto comporta, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., l’improcedibilità del ricorso con condanna alle spese, in applicazione del principio di soccombenza.
4. La scrivente sottosezione della sezione tributaria della Corte, però, con provvedimenti 11.11.2022, nn. 33270 e 33271, ha rimesso alle Sezioni Unite di decidere circa gli orientamenti contrastanti riscontrati nella giurisprudenza di legittimità circa la questione del se sia dovuto da parte del ricorrente, in un simile caso, anche il pagamento del c.d. doppio contributo, di cui all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
5. Il Collegio ritiene pertanto opportuno differire la definizione di questo giudizio, disponendo il rinvio a nuovo ruolo del processo, al fine di poterlo rifissare per la trattazione quando le Sezioni Unite si saranno espresse. 5.1. Tenuto conto della prossima cessazione dell’attività della scrivente sottosezione sesta, occorre rinviare per la fissazione del giudizio innanzi alla sezione tributaria del giudice di legittimità. La Corte,
P.Q.M.
dispone il rinvio a nuovo ruolo del giudizio promosso da Bello Remo, per la trattazione innanzi alla sezione tributaria