Cassation court suspends tax dispute over price markups to allow simplified settlement procedure under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax appeal regarding alleged price markup overcharges against a sole proprietorship. The Agency of Revenue argued for dismissal based on procedural violations, while the taxpayer claimed the lower court failed to examine the merits of the tax claim. The court granted the suspension request because the taxpayer invoked the new simplified settlement law, which applies to cases where the taxpayer has won in lower courts and the value is under €100,000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 Legge 130/2022; Art. 380 bis c.p.c.: The Court of Cassation may suspend a tax case to allow the application of the simplified settlement procedure when the taxpayer requests it and meets the statutory criteria of prior victory and value limits.
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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9978/2021R.G. proposto da: Agenzia delle Entratee del Territorio (C.F. : 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro “PARG di Di Franco Paola s.a.s.”, con sede in Castronovo di Sicilia (PA), C.da Carcarelle s.n. ( P. IVA e C.F. : 03905140822 ) , legalmente rappresentata dal socio accomandatario Paola Di Franco, nata aCastronovo di Sicilia (PA) il 30.03.1962( C.F.
DFR PLA 62C70 C344N ) , rappresentat a e difesa, giusta procura rilasciata con atto separato da intendersi materialmente congiunto al controricorso , dal Prof. Avv. Salvatore Avviso accertamento maggiori ricavi – Percentuale di ricarico dei prezzi di vendita - Sospensione Sammartino (C.F.: SMM SVT 46A02 H194F), ed elettivamente domiciliat a presso lo studiod dell’Avv. Giuseppe Piero Siviglia ( C.F. : SVP GPP 68M22 F205N), sito in Roma, alla Viadell’Elettronica n. 20 ; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 6986 / 14 / 20 20 emessa dalla CTR della Sicil ia il 02/12/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere Dott.
Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. La PARG di Di Franco Paola s.a.s. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato, per l’annualità 2009, maggiori ricavi per un ammontare complessivo di euro 229.678,16, all’esito dell’applicazione al “costo del venduto” di percentuali di ricarico.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che fossero state applicate percentuali di ricarico assolutamente non corrispondenti alla realtà.
3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava il gravame, evidenziando, da un lato, che non era stato individuato un campione di beni “significativo e sufficiente” per rendere attendibile la ricostruzione del ricarico e, dall’altro lato, che non si era tenuto conto di alcune quantità di beni che, seppure esistenti nei punti di vendita o custoditi in alcune scatole di cartone, non erano state inventariate.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e del Territorio sulla base di due motivi. La PARG di Di Franco Paola s.a.s. ha resistito con controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), dPR n. 600/1973, 54 dPR n. 633/1972, 20 d.lgs. n. 74/2000 e 2697 ss. e 2727 ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la contribuente si era limitata ad evidenziare, peraltro in astratto, le inevitabili imperfezioni di una ricostruzione indiretta, ma non aveva mai concretamente preso posizione sulle ragioni che giustificassero l’applicazione di prezzi sistematicamente inferiori a quelli da cartellino, e che l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo civile.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 54 dPR n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 45, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per essersi la CTR limitata ad annullare l’avviso di accertamento, laddove avrebbe dovuto esaminare nel merito la pretesa tributaria per ricondurla alla misura ritenuta congrua.
3. Con nota del 2.12.2022 la resistente ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 5 della l egge 31.8.2022 e, conseguentemente, ha formulato richiesta di sospensione della presente controversia, al fine di permettere il perfezionamento della defin izione agevolata.
4. La lite fiscale in oggettorientra tra le controversie tributarie definibili con modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 del 2022 (rubricato “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”), atteso che:
a) si è in presenz a di una controversia tributaria per la quale la contribuente risulta integralmente vittoriosa ne i precedenti gradi di giudizio ed il cui valore non è eccedente € 100.000, in ossequio al comma 1 dell’articolo 5già citato ;
b) sempre conformemente al comma 1, la controversia era pendente innanzia questa Corte alla data del 15 luglio 2022 e, nel rispetto del successivo comma 4, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della menzionata legge, risalendo la PEC di notifica al giorno 13.4.2021.
4. In base al comma 10 dell’art. 5, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.”.
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmiss