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Ordinanza Interlocutoria — n. 3652/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders inquiry into missing appeal filing receipt to verify procedural admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3652/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court suspended the appeal by ordering the Appellate Court to verify whether the Ministry of Education properly notified the appeal filing to the respondent. The lower court had declared the appeal inadmissible because the electronic record from the hearing date lacked the specific receipt confirming the delivery of the appeal petition itself. The higher court determined that the procedural defect could not be resolved without first obtaining direct evidence from the Appellate Court's registry regarding the actual contents of the electronic deposit.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When a cassation appeal challenges the inadmissibility of an appeal based on a missing notification receipt, the court must first verify the factual circumstances of the electronic filing before declaring the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal procedural admissibility electronic notification missing receipt suspension of proceedings contratto d'insegnamento azione di contestazione licenziamento o risoluzione del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 380 c.p.c.
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21387/2021 proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso in cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliato; -ricorrente – contro PETRONE ELISABETTA -intimata - avverso la sentenza n. 43/2021 della CORTE D'APPELLO DI MILANO, depositata il 4.2.2021, NRG 924/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Milano h a dichiarato improcedibile il gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione (allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca) avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio con cui erano state accolte le domande di Elisabetta Petrone, docente, di risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato e per ricostruzione dell’anzianità di servizio;

2. la Corte territoriale rilevava che, per l’udienza del 4.2.2020, era stata depositata in via telematica la notifica a mezzo Pec eseguita all’appellata, nella quale tuttavia non si rinv e niva il ricorso di appello, ma solo il decreto di fissazione dell’udienza di discussione e che poi non era stata documentata la notifica del ricorso in appello con il verbale dell’udienza 4.2.2020 come disposto dalla Corte in vista della prosecuzione del processo dopo quella prima udienza; 3.il Ministero ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, mentre la Petrone è rimasta intimata;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

5. il Ministero ha depositato memorie. CONSIDERATO CHE 1. il C ollegio riti ene che sia necessario assumere informazioni presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Milano ed in particolare: - A) se, nel procedimento NRG 924/2019, il deposito telematico eseguito dal Miur in data 4.2.2020, secondo quanto risulta dal sistema informatico della Corte d’Appello, contenesse la ricevuta di avvenuta consegna della notificazione alla controparte degli atti introduttivi del giudizio di appello ed in particolare se la predetta ricevuta di avvenuta consegna riguardasse anche il ricorso in appello; - B) se , nel medesimo procedimento, il deposito telematico eseguito dal Miur in data 14.2.2020, secondo quanto risulta dal sistema informatico della Corte d’Appello, contenesse la ricevuta di avvenuta consegna della rinnovazione della notificazione degli atti introduttivi del giudizio di appello alla controparte ed in particolare a quali atti la predetta ricevuta di avvenuta consegna si riferisse; - C) delle verifiche di cui sopra saranno trasmessi, in copi a analogica, i riscontri documentali.

P.Q.M.

La Corte dispone che a cura della Cancelleria siano richieste alla Cancelleria della Corte d’Appello di Milano le informazioni di cui ai punti A-B e C della parte motiva della presente ordinanza. Rilevato che non sussistono i presupposti per la decisione in questa sede, dispone la trasmissione alla sezione quarta per gli adempimenti di Cancelleria indicati in motivazione.