Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, allowing lawyer's merger of separate pension contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that permitted the merger of pension contributions. The INPS argued that such a merger was invalid when the pension calculation relies solely on the contributory method, requiring instead separate institutions for cumulation or totalization. The court upheld the lower decision, citing established precedent that allows insured persons to merge contributions from professional associations with those from the INPS separate management.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 2, legge 45/1990; Art. 2, commi 26 e ss., legge 335/1995; Art. 1, D.M. 282/1996; Art. 1, comma 1, D.Lgs. 184/1997; Art. 1, comma 19, legge 335/1995: The insured may opt for the onerous merger of contributions paid to a professional association with those previously paid to the INPS separate management, even when the pension calculation uses the sole contributory method.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30171-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA COREI I; - ricorrente - contro BRENA FABRIZIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTA ALESI, FABRIZIO BRENA, GIOVANNI BONACCIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 495/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 30171 sez. ML ud. 22-12-2022 -2- R.G. 30171/2021 RILEVATO CHE: la Corte d'Appello di Torino, a conferma della pronuncia del Tribunale di Novara, ha rigettato la domanda dell'Inps, ritenendo ammissibile la ricongiunzione a titolo oneroso dei contributi versati da Fabrizio Brena, avvocato, tra il 1996 e il 2001 alla gestione separata INPS con i contributi versati alla Cassa Forense a cui l'appellato è iscritto dal 2001 in qualità di libero professionista; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo di ricorso;
Fabrizio Brena ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., l'Istituto ricorrente denuncia la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, secondo comma, legge 5 marzo 1990 n. 45; dell'art. 2, commi 26 e ss. legge 8 agosto 1995, n. 335; dell'art. 1 decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282; dell'art. 1, primo comma, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184; dell'art. 1, comma 19 legge n. 335 del 1995 "; in sostanza l'Istituto lamenta la non conformità a diritto della pronuncia della Corte territoriale favorevole al riconoscimento della facoltà di avvalersi della ricongiunzione dei contributi, contrapponendovi una diversa interpretazione delle norme in epigrafe, in base alla quale la facoltà di ricongiunzione non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, dovendo in tal caso operare i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione e con possibilità anche di utilizzare la contribuzione versata per ottenere la liquidazione di una pensione supplementare; il motivo non merita accoglimento; la sentenza impugnata ha dato corretta attuazione all'orientamento di questa Corte (espresso, da ultimo, da Cass. n.26039 del 2019) con cui è stato stabilito che l'assicurato può ricorrere alla ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Cassa professionale a cui è iscritto con i contributi precedentemente versati alla Gestione Separata Inps; pertanto, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.200,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello