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Ordinanza — n. 3628/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding service of process validity based on business registry and prior communications.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3628/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Virginio Starnoni's appeal against a lower court ruling on the validity of service of process. Starnoni argued that service at his father's address was invalid because he resided in Sardinia, claiming the business registry address held no legal weight. The court upheld the lower court's decision, ruling that civil registry data is merely presumptive and can be overcome by evidence such as the business registry, history of prior communications, and the recipient's acceptance of the act.

Regesto Legislator

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Art. 139 c.p.c.; Art. 2193 c.c.: Civil registry records regarding residence have only presumptive value and may be rebutted by contrary evidence derived from any source of conviction, including business registries and factual circumstances.

Parole chiave

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service of process validity civil registry presumptive value business registry relevance proof of actual residence notification procedural rules mandato di credito canoni non corrisposti rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 139 c.p.c.
3 e n 4 cpc, la violazione di norme di diritto, la violazione dell'art. 139 cpc e dell'art.
Art. 2193 c.c.
139 cpc e dell'art. 2193 cc, anche con riferimento agli artt.
Art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n.
Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
3 e n 4 cpc, la violazione di norme di diritto, la violazione dell'art. 139 cpc e dell'art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2315-2022 proposto da: STARNONI VIRGINIO, cf. STRVGN70L25H5010, elettivamente domiciliato in ROMA, PAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO MATITA; - ricorrente - contro CREDITO EMILIANO - GRUPPO BANCARIO "CREDITO EMILIANO" CREDEM SPA, P.I. 02823390352, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE TRIFIR0', che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BONAVENTURA MINUTOLO, PAOLO ZUCCHINALI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2798/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 2798/2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Frosinone che aveva condannato Virginio Starnoni al pagamento, in favore della Credem, della somma di euro 52.819,05 a titolo di integrazioni sul minimo provvisionale garantito, penale per dimissioni anticipate e indennità di mancato preavviso, conseguenti al recesso del contratto di agenzia effettuato il 15.3.2010 e ritenuto senza giusta causa di recesso dalla Banca.

2. La Corte distrettuale ha ritenuto regolare la notifica del ricorso introduttivo ex art. 414 cpc perché effettuata presso la sede della ditta individuale dello Starnone come risultante dalla visura camerale del commercio di Frosinone, in un contesto in cui non erano stati offerti elementi idonei per superare le risultanze anagrafiche e per ritenere la cessazione del collegamento tra lo Starnone ed il luogo in cui era avvenuta la notifica.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Virginio Starnoni affidato ad un solo motivo cui ha resistito con controricorso la CREDEM spa che ha depositato anche memoria.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n 4 cpc, la violazione di norme di diritto, la violazione dell'art. 139 cpc e dell'art. 2193 cc, anche con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. Deduce la nullità della sentenza e del procedimento perché, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, la notifica era avvenuta a mani del padre dichiaratosi convivente laddove, invece, egli era residente, sin dal 31.8.2012, in Sardegna presso il Comune di Orosci.

Sostiene che, nel procedimento notificatorio, non era stato osservato l'ordine delle persone e dei luoghi previsto dall'art. 139 cpc e, nel caso in esame, essendo posti in diversi luoghi, quello di residenza e di domicilio, la notifica effettuata presso il domicilio era nulla se la residenza non fosse ignota. Precisa, infine, che l'indirizzo indicato nel Registro delle Imprese non rivestiva alcuna rilevanza Ric. 2022 n. 02315 sez. ML - ud. 20-12-2022 -2- giuridica né poteva generare alcun affidamento in ordine alla individuazione dell'esatto luogo dove effettuare la notifica.

2. Il motivo non è meritevole di accoglimento presentando profili di inammissibilità e di infondatezza.

3. In sede di legittimità (Cass. n. 24852/2006, Cass. n. 10091/2009) è stato, infatti, affermato, che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria.

Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione.

4. In punto di diritto, pertanto, la Corte distrettuale si è attenuta ai principi più volte affermati secondo cui, in tema di notifiche, le risultanze anagrafiche hanno mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate, in quanto tali, da prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento.

5. Né del resto, l'odierno ricorrente ha impugnato con querela di falso la dichiarazione del padre che, in sede di relata di notifica, si era dichiarato convivente.

6. In punto di fatto, poi, la Corte territoriale, con un accertamento esente dai vizi motivazionali di cui alla nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cpc e, pertanto, insindacabile in questa sede, ha ritenuto sussistere una serie di elementi idonei a superare le risultanze anagrafiche, quali: l'essere stata la notifica eseguita presso l'indirizzo di una ditta individuale risultante dalla visura camerale di commercio; l'essere il predetto indirizzo quello dove erano Ric. 2022 n. 02315 sez. ML - ud. 20-12-2022 -3- state mandate tutte le precedenti comunicazioni nel corso del rapporto di agenzia tra le parti e in relazione al quale lo Starnoni nulla aveva rilevato; l'identità dell'oggetto della ditta individuale con quello relativo al contratto di agenzia; la ricezione dell'atto, a tale indirizzo, da parte del padre dichiaratosi convivente.

7. La gravata sentenza, in conclusione, risulta corretta in diritto e congruamente motivata in fatto, di talché non è affetta dalle violazioni di legge denunciate con il motivo di gravame.

8. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

9. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore della controricorrente, in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell