Italian tax court dismisses appeal against regional tribunal's annulment of tax assessment due to lack of anti-avoidance clarification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the tax authority's appeal against a Sicilian regional tribunal's decision to annul a tax assessment. The regional tribunal overturned the assessment because the tax authority failed to request clarifications regarding alleged tax avoidance before applying anti-avoidance rules. Consequently, the court ordered the case to be remanded to the Rome tax section for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 37 bis D.P.R. 600/73; Art. 39 D.P.R. 600/73: An anti-avoidance tax assessment is invalid if the authority fails to provide specific reasons for applying the rule and does not request clarifications from the taxpayer prior to the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9025-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro FONTE GISELLA, domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, piazza Cavour, Roma, rappresentata e difesa dall'Avv.GIUSEPPE BONANNO; - controricorrente avverso la sentenza n. 5629/8/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 21/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 09025 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- RG 9025/2021 Agenzia delle entrate c/ Fonte Gisella Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che ha annullato l'avviso di accertamento, accogliendo l'appello della contribuente, in riforma della sentenza di primo grado. La controversia ha origine dalla impugnazione da parte di Gisella Fonte di avviso di accertamento, Irpef anno 2007, per indebito utilizzo di componenti negativi di reddito derivanti da utili spettanti all'associato in partecipazione nella sua attività di rivendita di tabacchi, preso atto che per tale attività - per la quale occorreva una licenza personale intestata al titolare- vi era il divieto di stipulare un contratto di associazione in partecipazione; né avrebbe potuto detrarre componenti negativi di reddito derivanti dagli utili spettanti agli associati in partecipazione.
La CTR, premesso che l'avviso impugnato trova fondamento nell'abuso del diritto con finalità elusive, lo ha annullato perché non preceduto dalla richiesta di chiarimenti circa la presunta elusività, per mancata richiesta di chiarimenti alla contribuente tramite contraddittorio anticipato, e omessa indicazione dei motivi per cui sì ritenevano applicabili i commi 1 e 2 dell'art. 37 bis D.P.R. 600/73. Richiama giurisprudenza che in tema di disciplina antielusiva ha ritenuto nullo l'avviso di accertamento che non contiene una specifica motivazione sulle giustificazioni fornite dal contribuente (Cass. n. 30770/2018; 2439/17; 2239/18), in violazione dell'art. 37 bis dpr 600/73.
Resiste con controricorso la contribuente. Considerato che: Con l'unico motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 37 bis co. 1,2,3, lett. B) e art. 39 co. 1 lett. C) D.P.R. 600/73, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la CTR tenuto conto di una serie di elementi contenuti nell'accertamento che dimostrano un utilizzo distorto del contratto di associazione in partecipazione al solo fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale. Rilevato che: if~_allapmposta, non attinente alla controversia in oggetto, Va rinviata la causa a nuovo ruolo alla sezione tributaria.t R rurl i Ci COLI, 12 i
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo dinanzi alla sezione tributaria Roma, 14 dicembre 2022 Il Presidente Dott Luc