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Ordinanza Interlocutoria — n. 3609/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal regarding first-home tax benefits due to pending land registry modification suspension request.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3609/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court suspended the tax appeal against the Regional Tax Commission's decision denying first-home tax benefits. The taxpayer argued that a subsequent land registry reclassification should retroactively invalidate the benefits granted based on the property's original category at purchase. The court granted the taxpayer's request to suspend proceedings pending the outcome of a separate suspension application filed under the new tax law.

Regesto Legislator

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Art. 74, comma 1 della legge 342/2000; Art. 1 comma 3 DM 701/1994: When a taxpayer requests suspension of proceedings regarding tax benefits based on land registry categories, the court must suspend the main judgment pending the resolution of that suspension request.

Parole chiave

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first home tax benefits land registry reclassification retroactive effect tax appeal suspension Regional Tax Commission Cassation procedure property category A/1 sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 74, comma 1 della legge 342/2000
Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 74, comma 1 I.
Art. 1 comma 3 DM 701/1994
342/2000 e dell'art. 1 comma 3 DM 701/1994 ex art.
Art. 360 comma 1, N.3 c.p.c.
1 comma 3 DM 701/1994 ex art. 360 comma 1.
Art. 5 I. 130/2022
Rilevato che: È stata inoltrata istanza di sospensione del giudizio, ex art. 5 I. 130/2022;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 8865-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,ope legis; - ricorrente - contro GUARNERIO ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA D'ARACOELI 1, presso lo studio dell'avvocato GUGLIELMO MAISTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO CERRATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1992/21/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 24/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 08865 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- Rg. n. 8865/2021 Agenzia delle Entrate c/ Guarnerio Enrico Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia, n. 1992/21/20 dep. il 24/09/2020, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio in controversia su impugnazione da parte di Enrico Guarnerio di un avviso di liquidazione, anno 2015, col quale veniva ingiunta una maggiore imposta di registro, oltre sanzioni. L'avviso impugnato riguarda un atto pubblico di compravendita, stipulato il 25 giugno 2015 per l'acquisto di un immobile, in relazione al quale il contribuente aveva richiesto l'applicazione delle c.d. agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, per immobile accatastato, a seguito di DOCFA, in categoria A/2.

Successivamente, due anni dopo, l'Ufficio accertava che l'immobile era da accatastare in A/1 e pertanto chiedeva la revoca dei benefici prima casa sul presupposto che l'immobile nel 2015 aveva le caratteristiche della categoria A/1, anche se erroneamente risultava accatastato in A/2. La CTP ha accolto il ricorso del contribuente, sul presupposato della irretroattività della modifica catastale. L'Agenzia proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, confermando la decisione di prime cure, ha ritenuto sussistere i requisiti per godere dell'agevolazione, in relazione alla categoria catastale attribuita all'immobile al momento dell'acquisto, così motivando:"/'art. 74, comma 1, della legge 342/2000 prevede che a decorrere dal 1/1/ 2000 gli atti modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione a cura dell'Ufficio competente" e pertanto "all'atto di acquisto dell'immobile la categoria catastale dell'immobile era A/2 e quindi la parte acquirente aveva i legittimi requisiti per chiedere e ottenere i benefici prima casa".

Enrico Guarnerio resiste con controricorso. Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 74, comma 1 I. 342/2000 e dell'art. 1 comma 3 DM 701/1994 ex art. 360 comma 1. N.3 c.p.c., per aver la CTR ritenuto che il riclassannento di un immobile- ai fini dell'esenzione dell'imposta di registro prima casa- non ha effetto retroattivo. Rilevato che: È stata inoltrata istanza di sospensione del giudizio, ex art. 5 I. 130/2022;

P.Q.M.

Sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023, e rinvia la causa a nuovo ruolo alla sezione tri