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Ordinanza Interlocutoria — n. 3597/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on tax penalty notice non-notification, ruling procedural defect bars merit review.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3597/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court erred in dismissing the opposition solely due to the lack of notification of payment orders. The appellant argued that the tax authority had already raised the statute of limitations, making the non-notification issue irrelevant to the merits. The court held that because the opposition was filed without proper notification of the underlying documents, the procedural defect precluded any examination of the substantive arguments regarding the statute of limitations.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.: The failure to notify the payment order renders the opposition inadmissible, barring the court from examining substantive defenses such as the statute of limitations.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-notification defect statute of limitations tax penalty opposition procedural preclusion opposizione tardiva opposizione notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
att.c.p.c., con riferimento all’art. 360 n.
Art. 132 c.p.c.
Rilevato che: il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 132, comma 2, n.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 7 d.lgs. 150/2011
Art. 615 c.p.c.
150 del 2011 e dell’art. 615 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 100 c.p.c.
civ., che può essere fatta valere senza termine; il terzomotivo di ricorso, che denunzia violazione dell’art. 100, 121, 617 c.p.c.
Art. 121 c.p.c.
Art. 617 c.p.c.
L. 689/1981
615 c.p.c., fosse astrattamente proponibile, la stessa andava rigettata poiché ai sensi della L. 689/1981 non aveva funzione recuperatoria.
art. 118 disp. att.c.p
e dell’art. 118 disp. att.c.p.c., con riferimento all’art.

Giurisprudenza citata

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Sentenza a SS.UU. n. 26283/2022
Considerato che: questa Corte con sentenza a SS.UU. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022, ha dichiarato che l’art.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 609-2022 proposto da: ZUCCHI STEFANO ZCCSFN53L25H501Z, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - contro ROMA CAPITALE; -intimata - avverso la sentenza n.11527/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. La Corte, letto il ricorso proposto da Stefano Zucchi per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 11527 del 5 luglio 2021, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso duecartelle di pagamento - emesse per infrazioni al codice della strada sottese ad estratto di ruolo - dichiarando il ricorso inammissibile in quanto proposto per il solo difetto di notificadelle cartelle, non avendo parte appellante nulla dedotto circa i vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria; letto il controricorso di Agenzia delle Entrate –Riscossione.

Rilevato che: il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att.c.p.c., con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur ritenendo ammissibile l’opposizione a ruolo esattoriale e pur dando atto che l’opponente aveva eccepito, sul presupposto dell’omessa notifica delle cartelle di pagamento, l’intervenuta prescrizione del credito ivi portato, è poi giunta alla conclusione per cui “nel caso di specie parte appellante nulla ha dedotto circa i vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria e dunque l’impugnazione della cartella, per il solo difetto di notifica è inammissibile”; il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 7 d. lgs. 150 del 2011 e dell’art. 615 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., assume l’erroneità della statuizione impugnata per non avere considerato che l’opponente, deducendo l’omessa notifica delle cartelle di pagamento, aveva contestato altresì la sopravvenienza di una causa estintiva del credito e cioè la prescrizione della pretesa sanzionatoria, per decorrenza del termine quinquennale tra la data dell’accertamento e, comunque, dalla notifica delle cartelle di pagamento, sicché la sua domanda non rientrava nell’ambito dei mezzi recuperatori dell’opposizione a sanzione sottoposti alla disciplina di cui all’art. 7d.lgs. n. 150 citato, ma si configurava come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., che può essere fatta valere senza termine; il terzomotivo di ricorso, che denunzia violazione dell’art. 100, 121, 617 c.p.c. , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., assume l’erroneità della statuizione impugnata per aver articolato la propria ratio decidendi , con riferimento alla statuizione di rigetto della domanda fondata sulla sola eccezione di omessa notifica della cartella dipagamento, sul presupposto che ancorché la domanda, svolta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., fosse astrattamente proponibile, la stessa andava rigettata poiché ai sensi della L. 689/1981 non aveva funzione recuperatoria.

Considerato che: questa Corte con sentenza a SS.UU. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022, ha dichiarato che l’art. 3-bis del D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione della L. n. 215/2021, che dichiara la non impugnabilità dell’estratto di ruolo, salvo che il ricorrente non dimostri uno specifico interesse al suo annullamento, trova applicazione anche ai procedimenti pendenti; che l’applicabilità del suddetto principio nella fattispecie concreta merita un approfondimento in relazione al tema se tale questione sia nel concreto preclusa dalla formazione di un giudicato interno; visto l’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ.

P.T.M. rimette la causa alla pubblica