Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to missed short appeal term after full text notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision which had rejected the appeal on procedural grounds. The appellants argued that the clerk's office notification of the full judgment text was insufficient to start the short appeal period, citing registry records. However, the clerk subsequently confirmed that the full text was indeed notified via PEC, meaning the 30-day deadline had expired. Consequently, the appeal was declared inadmissible without remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 702quater c.p.c.; Art. 702bis c.p.c.: The short appeal period begins from the notification of the full text of the decision; failure to notify the complete document invalidates the shorter deadline, rendering an appeal filed after the standard period inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
6.12.17, il Tribunale di Sassari, accogliendo il ricorso proposto da Giovanni Pisano e Giuseppina Nieddu, condannò Poste Italiane al pagamento in loro favore della somma di euro 24.732,64 a titolo di interessi in relazione a cinque buoni postali fruttiferi, serie O, affermando l’inadempimento della suddetta società riguardo alle norme contrattuali stampigliate sul retro dei buoni, avendo versato la minor somma di euro 20.763,51. Poste Italiane s.p.a. propose appello, accolto dalla Corte territoriale che, con sentenza del 14.2.2020, previa riforma dell’ordinanza impugnata, rigettò la domanda introduttiva del giudizio, osservando che: era infondata la preliminare eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione in quanto essa, notificata il 4.6.18, risultava proposta tempestivamente entro il termine lungo di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., in mancanza della notificazione dell’ordinanza impugnata; al riguardo, la comunicazione con p.e.c. della cancelleria del deposito dell’ordinanza, effettuata il 13.12.17, non riguardante il contenuto integrale del provvedimento, non era idonea a far decorrere il termine breve ex art. 702quater cpc, Pisano e Nieddu ricorrono in cassazione con unico motivo illustrato con memoria;
Poste Italiane spa resiste con controricorso, illustrato con memoria. Ric. 2020 n. 29700 sez. M1 - ud. 06-12-2022 -2- F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 29700/2020 Numero sezionale 11386/2022 Numero di raccolta generale 3589/2023 Data pubblicazione 06/02/2023 Con ordinanza interlocutoria del 7.4.2022, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo che fossero acquisite presso la cancelleria del Tribunale di Sassari informazioni sulle risultanze del fascicolo d’ufficio sulla comunicazione, o meno, con p.e.c. del testo integrale dell’ordinanza emessa il 6.12.2017 dal Tribunale, a norma dell’art. 702bis, c.p.c., comunicazione ricevuta da Poste Italiane s.p.a. il 13.12.2017.
RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 133, c.2, c.p.c., 45 d.l. n. 90/14, 16, c.2, dm n. 44/11, nonché omesso esame di fatto decisivo, per aver la Corte d’appello respinto l’eccezione d’inammissibilità dell’appello per decorso del termine breve d’impugnazione in difetto della notificazione dell’ordinanza impugnata; in particolare, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che l’attestazione della cancelleria del 7.12.17, come desumibile dai registri di cancelleria, era idonea a provare la ricezione della notificazione telematica e del relativo contenuto e che, inoltre, non abbia esaminato il fascicolo telematico d’ufficio trasmesso dalla cancelleria dal quale si sarebbe potuto riscontrare in allegato il testo integrale dell’ordinanza.
Al riguardo, va osservato che il giudice di secondo grado ha respinto l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione della suddetta ordinanza sollevata dalla parte appellata rilevando che: l’atto d’appello, notificato il 4.6.18, era stato proposto nell’osservanza del termine di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., in mancanza di notificazione dell’ordinanza emessa il 6.12.17; la comunicazione con p.e.c. da parte della cancelleria, effettuata il 13.12.17, del deposito del provvedimento decisorio non era idonea a fare decorrere il termine breve d’impugnazione di cui Ric. 2020 n. 29700 sez.
M1 - ud. 06-12-2022 -3- F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 29700/2020 Numero sezionale 11386/2022 Numero di raccolta generale 3589/2023 Data pubblicazione 06/02/2023 all’art. 702quater c.p.c., in quanto essa non aveva avuto per oggetto il contenuto integrale del provvedimento.
Di contro, i ricorrenti assumono che la cancelleria avrebbe comunicato il testo integrale dell’ordinanza impugnata, ne trascrivono l’attestazione relativa ai dati desunti dai registri di cancelleria secondo il cui tenore al messaggio con p.e.c. “risultavano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a data evento 06.12.2017: accoglimento totale, descrizione totalmente accolto”. Ora, alla luce di quanto trascritto nel ricorso è emerso un oggettivo dubbio circa la notificazione da parte della cancelleria del Tribunale del testo integrale dell’ordinanza emessa ex art. 702bis c.p.c., che ha reso necessario acquisire, attraverso la suddetta ordinanza interlocutoria, trattandosi di accertare un error in procedendo, le relative informazioni sul contenuto del fascicolo d’ufficio.
Con pec dell'8 luglio scorso la cancelleria del Tribunale di Sassari ha comunicato che Poste Italiane spa ha ricevuto notifica integrale del provvedimento impugnato, come da report allegato. Ne consegue la fondatezza del motivo e l'accoglimento del ricorso, in quanto l’appello è da ritenere inammissibile essendo stato proposto con atto notificato il 4.6.18, oltre il termine breve di 30 gg. ex art. 702quater cpc, decorso dalla notificazione della cancelleria del testo integrale dell’ordinanza impugnata, effettuata con p.e.c. il 13.12.17. Pertanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti, l’ordinanza impugnata va cassata senza rinvio, dichiarando l’inammissibilità dell’appello.
Le spese seguono la soccombenza. Ric. 2020 n. 29700 sez. M1 - ud. 06-12-2022 -4- F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6