Court suspends tax penalty appeal to await EU Court of Justice ruling on retroactive application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax penalty proceedings pending a ruling from the Court of Justice of the European Union. The case involved a taxpayer challenging a fine for improperly deducting VAT in a partial sale transaction, arguing for the application of new, more favorable laws. The court granted the suspension request to allow the EU Court to clarify the legal issue before proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e seguenti della l. n. 03/2022; Art. 104 c.p.c.: The court must suspend proceedings when a pending judgment from the Court of Justice of the European Union is necessary to determine the outcome of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso30583-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - C.F. 80224030587, che la rappresenta e difende ex lege; -ricorrente - Nonché da: SOLAR S.R.L. - C.F. 04889590289, elettivamente domiciliata in ROMA, via Flaminia, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CIARCIAGLINO, rappresentata e difesa dall'avvocato TIBERIO ANSIDEI DI CATRANO; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021 n. 30583 sez.
MT -ud. 15-12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 654/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA, depositata il 05/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI; RILEVATO L’Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 654/01/2021 con cui la CTR per il Veneto ha parzialmente accolto l’appello promosso dalla contribuente, ivi stabilendo l’onere a carico dell’Ufficio di rimodulare la sanzione irrogata a termini dell’art. 1, co. 935, L. n. 205/2017 e della successiva legge di interpretazione autentica di cui al d.l. n. 34/2019, con cui ne è stata riaffermata l’applicazione retroattiva, e quindi in un importo compreso tra euro 250,00 e 10.000,00.
La contribuente, attinta da un avviso di accertamento emesso ai fini IVA per euro 435.600,000 perché indebitamente detratta nell’ambito di una operazione di cessione d’azienda con vendita “a spezzatino” non imponibile, e cui era conseguita l’irrogazione di una sanzione per euro 490.050,00 oltre interessi, aveva invocato l’applicazione dello ius superveniens innanzi detto. In aderenza alla tesi della contribuente, la CTR riteneva irrilevante l’elemento psicologico (intenzionale o erroneo versamento IVA) ai fini dell’applicazione dell’art. 6, co. 6, d.lgs. 472/97 per la rideterminazione della sanzione.
Insorge con ricorso l’Amministrazione finanziaria che si affida a due motivi di ricorso, cui resiste la contribuente con tempestivo controricorso e svolgendo altresì ricorso incidentale affidato a due motivi. In prossimità dell’adunanza, il patrono erariale ha depositato memoria illustrativa delle ragioni del Fisco, mentre la parte contribuente ha depositato istanza di differimento udienza in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. CONSIDERATO Successivamente alla celebrazione della camera di consiglio, ma prima della pubblicazione dell’ordinanza relativa, è pervenuta dalla parte contribuente Ric. 2021 n. 30583 sez.
MT -ud. 15-12-2022 - 3 - istanza di sospensione del giudizio per valutare l’adesione alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 e seguenti della l. n. 03/2022; che, pertanto, il giudizio dev’essere sospeso fino al 10 luglio 2022, in base alle disposizioni citate; PQM La Corte dispone la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023ed il rinvio a nuovo ruolo, con trasmissione degli atti alla Sezione tributaria di questa Corte.