Ordinanza Interlocutoria — n. 3545/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. R.G. 1 1522 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro MARROCUPAOLETTA, rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. prof. Dario Stevanato, dall’avv. Sara Serasin e dall’ avv. ClaudioLucisano , con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Crescenzion. 91 (PEC: claudiolucisano@ordineavvocatiroma.org); - controricorrente - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.559/01/20 depositata i n data 20 / 1 0 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di c onsiglio non partecipatadell’8/11/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 3545/2023 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. 1 1522 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro MARROCUPAOLETTA, rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. prof. Dario Stevanato, dall’avv. Sara Serasin e dall’ avv. ClaudioLucisano , con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Crescenzion. 91 (PEC: claudiolucisano@ordineavvocatiroma.org); - controricorrente - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.559/01/20 depositata i n data 20 / 1 0 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di c onsiglio non partecipatadell’8/11/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. R.G. 1 1522 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro MARROCUPAOLETTA, rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. prof. Dario Stevanato, dall’avv. Sara Serasin e dall’ avv. ClaudioLucisano , con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Crescenzion. 91 (PEC: claudiolucisano@ordineavvocatiroma.org); - controricorrente - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.559/01/20 depositata i n data 20 / 1 0 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di c onsiglio non partecipatadell’8/11/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;
Oggetto: sospensione ex L.n.130 del 2022 Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: - la contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole perl’anno 2010 con il quale si rideterminava il reddito imponibile inquanto la stessa era ritenuta dall’Ufficio residente in Italia – e non in Svizzera - e conseguentemente ivi assoggettata ad imposizionereddituale; - la CTP accoglieva il ricorso; - l’Ufficio appellava tale pronuncia; la contribuente proponeva appello incidentale , riproponendo eccezioni in ri t o non espressamente esaminate dal giudice di primo grado; la CTR rigettavaentrambe le impugnazioni , così confermando la sentenza dellaCTP; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a duemotivi; - resiste Marrocu Paoletta con controricorso ;
Consideratoche: - è in atti istanza della controricorrente di estinzione per cessazione materia del contendere per pagamento del dovuto a seguito di definizione agevolata ex art. 5 L. n. 130 del 2022 con allegata ricevutaversamento; - nelle more della veri fica, da parte della competente Amministrazionefinanziaria, della regolarità della definizione , va dispostala sospensione del processo; p.q.m. sospendeil processo sino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Disponela trasm