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Ordinanza Interlocutoria — n. 3540/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal to assess betting income exemption under new 2022 law Art. 5.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3540/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court suspended the tax appeal to allow the lower tribunal to examine the new betting income exemption law. The taxpayer argued that unproven betting winnings should be exempt, while the tax agency insisted on proof of actual receipt. The court granted the suspension request based on the specific procedural conditions of the new legislation.

Regesto Legislator

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Art. 5, l. n. 130 del 2022; The court may suspend a tax proceeding if the taxpayer requests it under the specific conditions established by the new law regarding betting income exemptions.

Parole chiave

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tax appeal suspension betting income exemption simplified assessment procedural request tax court transfer computo del reddito reddito immobiliare reddito ipotetico del coniuge

Disposizioni normative citate

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Art. 5, l. n. 130 del 2022
Oggetto: Accertamento sintetico del reddito -Proventi da scommesse - Istanza di sospensione -Art. 5, l. n. 130 del 2022.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Apuzzo Giovanni, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. Simone Calderigi del Foro di Ancona, che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al corso Giuseppe Garibaldi n. 96 in Ancona; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rap presentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 550, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche il 17.11.2020, e pubblicata il 24.5.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 15.12.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Oggetto: Accertamento sintetico del reddito -Proventi da scommesse - Istanza di sospensione -Art. 5, l. n. 130 del 2022. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava ad Apuzzo Giovanni l’avviso di accertamento n. TQY01E101316/2013, avente ad oggetto maggiore Irpef per l’anno 2008. L’avviso di accertamento era stato redatto in applicazione delle regole dell’accertamento sintetico, c.d. redditometro, in considerazione dei dati desunti dall’anagrafe patrimoniale, nonché da informazioni acquisite sul nucleo familiare, in relazione al possesso di beni indice, nonché di spese sostenute per incrementi patrimoniali.

In particolare emergeva che il contribuente aveva percepito redditi quale socio della Apuzzo Domenico e Giovanni Snc; era convivente con De Cicco Carmelina, il cui reddito dichiarato era interamente assorbito dal possesso di un’autovettura; ed era proprietario di un immobile, acquistato nel 2007 e finanziato con mutuo ipotecario. La differenza non finanziata, pari ad Euro 25.800,00, era stata considerata un incremento patrimoniale da imputare in quote costanti nel quinquennio. In considerazione di questi dati, l’Amministrazione finanziaria calcolava il reddito presunto, in applicazione del redditometro, in Euro 78.117,00 in relazione all’anno 2008, a fronte di un reddito complessivo dichiarato come pari ad Euro 7.238,00 (sent.

CTR, p. III), non mancando di evidenziare che lo scostamento di oltre un quarto tra il reddito dichiarato e quello accertato si era verificato per più anni d’imposta.

2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona sostenendo, per quanto ancora d’interesse, di avere assicurato prova di aver conseguito vincite per effetto di scommesse, pertanto redditi esenti, nella misura di Euro 35.725,00 nell’anno 2008, un importo sufficiente per finanziare la spese imputategli dall’Amministrazione finanziaria, come da documentazione prodotta alla stessa. La CTP accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso di accertamento.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche sottolineando, tra l’altro, che “non vi è stata prova dell’incasso” delle somme relative alle vincite al gioco invocate dal contribuente. La CTR accoglieva parzialmente il ricorso dell’Ente impositore, concordando che non era stata assicurata dal contribuente la prova della riscossione delle affermate vincite. Rilevava, inoltre, che l’Apuzzo aveva provato l’erronea quantificazione della superficie dell’immobile indicata dall’Amministrazione finanziaria, conseguendone il minor valore dello stesso anche in relazione all’applicazione delle regole del redditometro.

4. Avverso la pronuncia della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi ad uno strumento di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Quindi il ricorrente ha depositato memoria, domandando la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente contesta il vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio - per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, per avere la CTR erroneamente ritenuto che “il contribuente non ha prodotto alcun documento attestante la riscossione delle relative somme” (ric., p. 12 s.), derivanti dalle vincite che dichiara di avere conseguito.

3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito del motivo di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, Giovanni Apuzzo ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dal contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo con rinvio , per la trattazione del giudizio, innanzi alla Sezione tributaria. La Corte,

P.Q.M.

sospende il giudizio fino al 16.1.2023, disponendo il rinvio della causa a