Italian Supreme Court suspends tax appeal proceedings pending administrative agency decision under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court suspended the tax appeal proceedings and remitted the case to a new hearing date. The appellant, M.V.M. Costruzioni s.r.l., challenged a tax assessment for IRES and VAT from 2010, while the tax agency did not oppose the initial appeal. The court granted the appellant's request for suspension under Article 5, Paragraph 2 of Law No. 130/2022, which requires the agency to issue a decision within a specific timeframe before the trial can resume.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 2 della legge n. 130/2022; The court must suspend proceedings and remit the case to a new hearing when the tax administration fails to issue a decision within the statutory period mandated by the new law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23211/2021 R.G. proposto da M.V.M. COSTRUZIONI s.r.l., in persona de l legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Conte Rosso n. 5 , presso lo studio dell’avv. Salvatore Vitale, rappresentata e dife sa dall’avv. Amedeo Sciarronecome da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 3328/03/2021depositata in data 13.4.2021;
N. 23211/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 9.11.2022 dal Consigliere Relatore Salvatore Saija; Rilevatoche: -la M.V.M. Costruzioni s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Sicilia aveva rigettato l’appello dalla stessa avanzato avverso la sentenza n. 1787/2016, emessa dalla C.T.P. di Agrigento, che aveva a sua volta respinto il suo ricorso in relazione ad una cartella di pagamento notificatale per il recupero di IRES ed IVA, anno 2010; -l’Agenzia delle Entrate non ha resistito; -rilevato che il Consigliere relatore ha proposto la decisione del ricorso per come comunicato alle parti, ma che la ricorrente, prima dell’odierna adunanza camerale, ha fatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo la sospensione del giudizio;
Ritenuto che: -debba quindi prendersi atto dell’istanza di cui sopra, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, restando il processo sospeso fino al 16.1.2023, in attesa che l’Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione Tributaria. Roma, così decis