Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 3535/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court suspends tax appeal proceedings pending administrative agency decision under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3535/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court suspended the tax appeal proceedings and remitted the case to a new hearing date. The appellant, M.V.M. Costruzioni s.r.l., challenged a tax assessment for IRES and VAT from 2010, while the tax agency did not oppose the initial appeal. The court granted the appellant's request for suspension under Article 5, Paragraph 2 of Law No. 130/2022, which requires the agency to issue a decision within a specific timeframe before the trial can resume.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, comma 2 della legge n. 130/2022; The court must suspend proceedings and remit the case to a new hearing when the tax administration fails to issue a decision within the statutory period mandated by the new law.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal suspension Law 130/2022 IRES and VAT recovery administrative decision deadline remission to new hearing tax litigation procedure Corte di Cassazione assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 2 della legge n. 130/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

1 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23211/2021 R.G. proposto da M.V.M. COSTRUZIONI s.r.l., in persona de l legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Conte Rosso n. 5 , presso lo studio dell’avv. Salvatore Vitale, rappresentata e dife sa dall’avv. Amedeo Sciarronecome da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 3328/03/2021depositata in data 13.4.2021;

N. 23211/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 9.11.2022 dal Consigliere Relatore Salvatore Saija; Rilevatoche: -la M.V.M. Costruzioni s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Sicilia aveva rigettato l’appello dalla stessa avanzato avverso la sentenza n. 1787/2016, emessa dalla C.T.P. di Agrigento, che aveva a sua volta respinto il suo ricorso in relazione ad una cartella di pagamento notificatale per il recupero di IRES ed IVA, anno 2010; -l’Agenzia delle Entrate non ha resistito; -rilevato che il Consigliere relatore ha proposto la decisione del ricorso per come comunicato alle parti, ma che la ricorrente, prima dell’odierna adunanza camerale, ha fatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo la sospensione del giudizio;

Ritenuto che: -debba quindi prendersi atto dell’istanza di cui sopra, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, restando il processo sospeso fino al 16.1.2023, in attesa che l’Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione Tributaria. Roma, così decis