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Ordinanza — n. 3494/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS claim by correcting prescription deadline to July 6, 2009, per DPCM 4.6.2009 rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3494/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed INPS's appeal against the Appellate Court of L'Aquila, which had dismissed the claim based on a five-year prescription period. The Court found the lower court erred in calculating the deadline, failing to account for a specific DPCM that extended the payment deadline for certain self-employed professionals to July 6, 2009. Consequently, the Court quashed the lower judgment regarding the 2008 and 2009 tax years and remitted the case for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 1 lett. a) DPCM 4.6.2009; Art. 2 comma 26 I.n. 335/1995: The prescription period for social security contributions does not begin until the actual payment deadline established by specific decrees, such as the DPCM of June 4, 2009, which extended the due date to July 6, 2009, for eligible self-employed professionals.

Parole chiave

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social security prescription DPCM 4.6.2009 deadline self-employed professionals INPS contribution arrears payment extension rules civil code prescription remittitur procedure arretrati di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 26 I.n. 335/1995
RILEVATO CHE 1)- La Corte d'appello di L'Aquila, in sede di rinvio (disposto dall'ordinanza del Giudice di legittimità n.19402/2019) , con la sentenza n.336/2020, fermo l'obbligo di iscrizione di Massarella Ferdinando alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1.
Art. 1 comma 1 lett. a) DPCM 4.6.2009
335/1995, dell'art. 18 del d.lgs n.
Art. 1 comma 12 I.n. 98/2011
335/1995, dell'art. 18 del d.lgs n.
Art. 2935 c.c.
Art. 2941 c.c.
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21472 del 2020
Cass. n. 21472 del 2020).
Cass. n. 19640 del 2018
sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n.
Cass. n. 21567 del 2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2258-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, Presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro MASSARELLA FERDINANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO DIONISI, 73, presso lo studio dell'avvocato MARA MANDRE', rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCA MITE; - controricon-ente - avverso la sentenza n. 336/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Presidente Relatore Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. RILEVATO CHE 1)- La Corte d'appello di L'Aquila, in sede di rinvio (disposto dall'ordinanza del Giudice di legittimità n.19402/2019) , con la sentenza n.336/2020, fermo l'obbligo di iscrizione di Massarella Ferdinando alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale svolta, come definitivamente accertato dal Giudice di legittimità, valutava che il credito in questione fosse prescritto poiché trattavasi di reddito 2005 con saldo dei contributi da versarsi entro il 18.6.2006 e reddito 2008 con saldo dei contributi da versarsi entro il 18.6.2009..

Essendo intervenuta la richiesta di pagamento, rispettivamente, il 27.6.2011 e il 30.6.2014„ la stessa era tardiva rispetto al termine prescrizionale quinquennale.

3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi; il Massarella ha resistito con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Considerato che: Ric. 2021 n. 02258 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- 5.Con primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c. , dell'art. 2 co.26-31 I.n. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs n. 241/1997, dell'art. 17 del dpr 435/2001 e del DPCM 4.6.2009 ( in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.. L'Istituto lamenta la erroneità della statuizione in punto di prescrizione in quanto non considerato lo slittamento del termine al 6 luglio 2009 in ragione di quanto statuito dal DPCM 4.6.2009.

6. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n.8, c.c., in relazione all'art. 2 co.26 I.n.335/1995 e art. 18 ,co.12 della I.n. 98/2011 ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c), per aver, la corte territoriale, erroneamente valutato che l'omessa compilazione del quadro RR, necessario per la determinazione dei contributi dovuti, non costituisse comportamento doloso ai fini della sospensione della prescrizione. Con riguardo al primo motivo va anzitutto ribadito (si veda a riguardo Cass.n. 10273/2021) che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, Ric. 2021 n. 02258 sez. ML - ud. 24-11-2022 -3- comma 4, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»: nel caso di specie, infatti, il D.P.C.M. 4.6.2009, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] per il 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione» (lett.

a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b). Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult.

Cass. n. 21472 del 2020). Neppure di rilievo l'eccezione che l'odierna controricorrente rientrasse nel novero dei «contribuenti estranei [...] agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi», atteso che, giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro Ric. 2021 n. 02258 sez. ML - ud. 24-11-2022 -4- che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., I. n. 244/2007 Per le dette ragioni il motivo deve essere accolto. 7).

Il secondo motivo risulta assorbito dall'accoglimento del primo motivo con riguardo all'anno 2008. Peraltro, con riferimento all'anno 2005, la stessa censura deve essere rigettata richiamando i principi sul punto stabiliti da questa Corte (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014), secondo cui "la mancata denuncia del reddito non equivalga né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all'Inps; né che essa configuri impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate". 8).

In ragione di quanto esposto, deve essere accolto il primo motivo, rigettato il secondo; cassata la sentenza sul motivo accolto e rinviata la causa alla corte di appello di L'Aquila, diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d'appello di L'Aquila, diversa composizione, anche per le sp