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Ordinanza — n. 3490/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes lower court ruling on defamation suit against newspaper editor, remanding case for clarification of party status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3490/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed the Brindisi Tribunal's judgment dismissing the defamation claim against Giancarlo Minicucci and his heirs. The lower court incorrectly dismissed the claim based on an ambiguous citation phrasing without properly analyzing the substantive intent of the plaintiff. The Court held that procedural interpretation requires examining the entire act to determine if the claim was directed at the company or the individual, and remanded the case for the Tribunal to clarify the standing and merits.

Regesto Legislator

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Art. 57 c.p.; Art. 164 c.p.c.; Art. 385 c.p.c.: When a citation in a defamation suit contains ambiguous phrasing regarding the defendant's capacity, the court must examine the entire act to determine the substantive intent rather than relying solely on formal expressions, and must fix the term for curing defects if ambiguity exists.

Parole chiave

Generato dall'IA
defamation liability director responsible ambiguous citation standing clarification remand for trial procedural defect solidary liability procedura per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 57 c.p.
13-09-2022 -5- azionata nei confronti del terzo chiamato in causa: se la qualità di direttore responsabile ex art. 57 c.p. o altra causa.
Art. 164 c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
Art. 353 c.p.c.
Art. 385, comma 6 c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 6, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
articolo 57 c.p
Quanto alla posizione di Claudio Scamardella, il Tribunale ritenne che questi era stato citato in giucli7io non nella veste "di legale rappresentante della testata", ma quale direttore responsabile del quotidiano, ex articolo 57 c.p..
art. 57 c.p
13-09-2022 -5- azionata nei confronti del terzo chiamato in causa: se la qualità di direttore responsabile ex art. 57 c.p.
art. 164 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 485-2021 proposto da: BRANDI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VITTOZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA PEPE; - ricorrente - contro ANDREA MINICUCCI, MATTEO MINICUCCI, LUDOVICA AURORA MINICUCCI, SANTA TERENZL tutti quali eredi del sig. Giancarlo Minicucci, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che li rappresenta e difende; — C011trOliCOITC1Iti — nonché contro SCAMARDELLA CLAUDIO; - intimati - avverso la sentenza n. 407/2020 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 03/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2011 Salvatore Brandi convenne dinanzi al Giudice di pace di San Vito dei Normanni la società Nuovo Quotidiano di Puglia s.p.a., sostenendo che il quotidiano edito dalla società convenuta aveva pubblicato un articolo diffamatorio in suo pregiudizio, e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

2. Secondo quanto riferisce la sentenza impugnata, dinanzi al Giudice di pace non si costituì la società "Nuovo Quotidiano di Puglia s.p.a.", in persona dei propri organi rappresentativi, ma tale Claudio Scamardella, "in qualità di direttore reiponsabile della testata giornalistica convenuta". In corso di causa il Giudice di pace (il ricorso non riferisce se d'ufficio o su istanza di parte) autorizzò la chiamata in causa di Giancarlo Minucci, indicato nella sentenza d'appello come "reiponsabile pro tempore della società editrice 'Quotidiano di Puglia s.p.a.". Il terzo chiamato restò contumace.

3. Con sentenza 9 gennaio 2014 n. 3 il Giudice di pace di San Vito dei Normanni condannò in solido Claudio Scamardella ("quale direttore reiponsabile del Nuovo Quotidiano di Puglzd') e Giancarlo Minucci ("quale Ric. 2021 n. 00485 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -2- direttore responsabile della società editrice Quotidiano di Puglia s.p.a."), al risarcimento del danno in favore dell'attore. La sentenza venne appellata dai soccombenti.

4. Con sentenza 3 marzo 2020 n. 407 il Tribunale di Brindisi accolse il gravame e rigettò la domanda. Quanto alla posizione di Claudio Scamardella, il Tribunale ritenne che questi era stato citato in giucli7io non nella veste "di legale rappresentante della testata", ma quale direttore responsabile del quotidiano, ex articolo 57 c.p.. Sicché, accertato che all'epoca della pubblicazione dell'articolo Claudio Scamardella non era direttore responsabile della testata "Nuovo Quotidiano di Puglia", rigettò la domanda.

5. Quanto alla posizione di Giancarlo Minucci, il Tribunale rigettò la domanda con una motivazione così riassumibile: -) il Giudice di pace aveva autorizzato l'attore a chiamare in causa "il responsabile pro tempore della società editrice Quotidiano di Puglia sp.a."; -) tuttavia la persona che l'attore aveva chiamato in causa in esecuzione di tale ordine, e cioè Giancarlo Minicucci, all'epoca dei fatti non era il legale rappresentante della suddetta società editrice, ma era il direttore responsabile del giornale edito da quella società; -) Giancarlo Minicucci quindi era stato "citato e condannato" in una veste e per una qualità che non aveva mai rivestito, cioè quella di legale rappresentante della società editrice; -) di conseguenza la chiamata in causa di Giancarlo Minicucci doveva ritenersi "insanabilmente vi.ziatd', perché avvenuta nei confronti di "un soggetto diverso da quello indicato nell'autotione" alla chiamata in causa adottata dal Giudice di pace.

Ric. 2021 n. 00485 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -3- 6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Salvatore Brandi, con ricorso fondato un solo motivo. Hanno resistito con controricorso Andrea Minicucci, Ludovica Aurora Minicucci, Matteo Minicucci e Santa Terenzi, quali eredi di Giancarlo Minicucci, venuto a mancare nelle more del giudizio. Claudio Scamardella è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso Salvatore Brandi prospetta il vizio di nullità della sentenza impugnata "per violazione dell'articolo 164 Nella illustrazione del motivo si sostiene una tesi così riassumibile: -) l'atto di chiamata in causa di Giancarlo Minicucci era effettivamente affetto da un vizio di nullità: il terzo chiamato, infatti, venne citato in giudizio "quale responsabile della società editrice Quotidiano di Puglid', invece che, come si sarebbe dovuto, quale direttore responsabile della testata giornalistica "Nuovo Quotidiano di Puglia"; -) tale nullità, tuttavia, era stata sanata dalla circostanza che il chiamato in causa, rimasto contumace in primo grado, propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace; -) il Tribunale, pertanto, non avrebbe potuto dichiarare tout court nullo l'atto di chiamata in causa e rigettare la domanda, ma avrebbe dovuto decidere la domanda nel merito. 1.1.

Il motivo è fondato, in quanto il Tribunale ha rilevato la nullità d'un atto processuale (l'atto di chiamata in causa) senza verificare se esso avesse raggiunto lo scopo e senza disporre la rinnovazione dell'atto nullo. 1.2. Il Giudice di pace, infatti, in primo grado autorizzò l'attore a chiamare in causa Giancarlo Minicucci; l'attore provvide a tale Ric. 2021 n. 00485 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -4- incombente notificando l'atto alla suddetta persona "nella qualità di responsabile pro tempore della società editrice Quotidiano di Puglia s.p.a.".

Il Tribunale, accertato che Giancarlo Minicucci non era mai stato legale rappresentante della suddetta società, ha concluso che l'atto di chiamata in causa era stato notificato "ad un soggetto diverso da quello indicato nell'autorizione del Giudice di pace", e che di conseguenza fosse "insanabilmente nullo". 1.3. Così giudicando, tuttavia, il Tribunale è effettivamente incorso in un error in procedendo. L'interpretazione e la qualificazione degli atti processuali, infatti, non possono essere compiuti sulla base soltanto di elementi formali, né estrapolando da essi segmenti non correlati alle restanti parti dell'atto.

Nel caso di specie, a fronte della identità soggettiva della persona chiamata in causa con quella per cui era stata concessa l'autorizzazione alla chiamata, il Tribunale non avrebbe potuto limitarsi a dare rilievo ad una espressione tanto ambigua quanto insignificante (e cioè l'espressione "nella qualità di responsabile pro tempore della Società Editrice Quotidiano di Puglia s.p.a.", dal momento che una società per azioni non ha un "responsabile", ma piuttosto un rappresentante o un amministratore). Avrebbe dovuto, piuttosto, esaminare l'atto di chiamata in causa nella sua interezza per individuare la causa petendi della pretesa rivolta nei confronti del terzo chiamato in causa, e alla luce di essa stabilire se l'attore avesse inteso:

a) chiamare in causa una società commerciale in persona del legale rappresentante;

b) chiamare in causa la persona fisica di Giancarlo Minicucci; ed in quest'ultimo caso stabilire quale fosse il fatto costitutivo della pretesa Ric. 2021 n. 00485 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -5- azionata nei confronti del terzo chiamato in causa: se la qualità di direttore responsabile ex art. 57 c.p. o altra causa. In ogni caso, a tutto concedere, anche ad ammettere che l'atto di chiamata in causa fosse insuperabilmente ambiguo, il Tribunale avrebbe dovuto accertare se il Giudice di pace avesse o non avesse provveduto a sanare tale ambiguità fissando il termine di cui all'art. 164 c.p.c., oppure se la mancata fissazione di tale termine fosse stata dedotta come motivo di gravame da parte di Giancarlo Minicucci. 1.4. La sentenza impugnata va dunque cassata limitatamente alla posizione degli eredi di Giancarlo Minicucci, e rinviata al Tribunale di Brindisi, il quale tornerà ad esaminare l'appello proposto da Giancarlo Minicucci, e provvederà:

a) in primo luogo, a qualificare la domanda attorea, stabilendo se l'attore abbia rivolto la propria pretesa risarcitoria nei confronti della società Nuovo Quotidiano di Puglia, oppure nei confronti della persona fisica di Giancarlo Minicucci, per avere ricoperto la carica di direttore responsabile del quotidiano edito dalla suddetta società;

b) nella prima ipotesi (se ritenesse, cioè che la domanda fu rivolta contro una società commerciale) provvederà quindi a verificare se l'ente convenuto sia stato correttamente citato, ed eventualmente adottare i provvedimenti di cui agli artt. 291 o 353 c.p.c.; nella seconda ipotesi (se ritenesse, cioè, che la domanda fu rivolta contro Giancarlo Minicucci quale direttore del quotidiano) provvederà ad esaminare il merito del gravame da questo proposto.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 6, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Ric. 2021 n. 00485 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -6- P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Brindisi, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così de