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Ordinanza — n. 3433/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against regional tax court ruling on irrigation contribution jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3433/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Consorzio di Bonifica appealed a Regional Tax Court decision that upheld a taxpayer's claim regarding irrigation contributions. The taxpayer argued the lower court erred in jurisdiction and applied the law illogically after initially denying jurisdiction. The court rejected the appeal, ruling that the new procedural code no longer allows challenges based on contradictory reasoning and that the lower court correctly identified the jurisdictional issue.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The vicio of contradictory reasoning is no longer admissible as a ground for cassation under the current text of Article 360, which requires the omission to examine a decisive fact rather than a logical flaw in motivation.

Parole chiave

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jurisdiction tributaria contributi consortili motivazione contraddittoria art. 360 c.p.c. ricorso per cassazione pagamento di supplementi tassa per l'evacuazione delle acque di scarico sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
546/1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invero,in tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. il vizio relativo all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere riferito ad un "fatto", da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico.
Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 36 d.lgs. n. 546/1992
546/1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'u
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 360 c.p
546/1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
artt. 36 d.lgs. n. 546/1992
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 111, comma 6, Cost., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29805 del 18/11/2019
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015
Cass. n. 16428/2007
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5181/2021R.G. proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA ( C . F . : 80005450731), in persona del sub CommissarioStraordinario dott. Paolo Ferrante, con sede in Taranto al Viale Magna Grecia n. 240, rapprese ntat o e difeso dall' Avv. Flora Saltalamacchia (C.F.:S LTFLR69S69L049H), giusta procura speciale su foglio separato rilasciata in conformità alla delibera del Commissario Straordinario n.388 dell'11 / 12/2020 ed elettivamente domicil i ato in Roma (00195),al Lungotevere della Vittoria n. 10/B , presso l'avv.

Annamaria De Nicolo (C.F.: DNCNMR69R674L90J ) ; -ricorrente - contro Valentino Vincenza, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’avv. Cosimo ANTONICELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio Avviso pagamento per consumo irriguo – Giurisdizione tributaria legale dell’avv. Annunziata ABBINENTE; -Controricorrente - e contro SO.G.E.T. –Società di Gestione Entrate e Tributi – s.p.a. ; -intimata – -avverso la sentenza n. 1 659 / 20 20 emessa dalla CTR della Puglia il 26/08/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere relatore Andrea Penta.

Ritenuto infatto 1. Valentino Vincenza proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto avverso un avviso di pagamento per consumo irriguo.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. Sull’appello della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva il gravame, evidenziando che, premessa la giurisdizione tributaria in tema di contributi consortili, l’avviso di pagamento impugnato non conteneva l’indicazione, almeno minimale, delle modalità di computo del prelievo ed una identificazione, sia pure di massima, dell’atto generale e/o delle modificazioni dello stesso con cui il Consorzio avesse programmato e/o organizzato il riparto tra i consorziati.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara sulla base di due motivi. Valentino Vincenza ha resistito con controricorso. La So.G.E.T. s.p.a. non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di difetto di ius postulandi sollevata dalla resistente p er essere stato il commissario straordinario del consorzio di bonifica (Avv. Ermenegildo Renna), conferente dei poteri al sub commissario Dott. Paolo Ferrante che, a sua volta, aveva (avvalendosi dei relativi poteri) rilasciato la procura speciale all’Avv.Flora Saltalamacchia (difensore nella presente sede del consorzio), rimosso dall’incarico (e sostituito dal Dott.

Alfredo Borzillo) dopo il rilascio della procura ad litem, ma prima della notifica del ricorso per cassazione. Invero, in primo luogo, è necessario distinguere la procura speciale alle liti (che attiene ai rapporti esterni) dal mandato (che concerne i rapporti interni). E così, in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura ad litem è un negozio unilaterale col quale i l difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale col quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera secondo lo schema del mandato.

Pertanto, anche ai fini del riconoscimento del compenso per le prestazioni svolte dal difensore nel giudizio, occorre accertare, anche d'ufficio, il valido conferimento della procura, non potendo l'invalidità di questa essere superata dal contratto di patrocinio, che può riferirsi solo ad un'attività extragiudiziaria svolta dal professionista in favore del cliente sulla base di un rapporto interno di natura extraprocessuale (Sez. 2, Sentenza n. 18450 del 29/08/2014). In secondo luogo, con valenza assorbente, sono estensibili alla fattispecie in esame i principi maturati in ambito societario, a mente dei quali la procura conferita al difensore dall'amministratore di una società di capitali "per ogni stato e grado della causa" è valida anche per il giudizio di appello, e resta tale anche se l'amministratore, dopo il rilascio della stessa e prima della proposizione dell'impugnazione, sia cessato dalla carica, in conformità al principio secondo cui la sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale (Sez. 3, n. 11536 del 23/05/2014; conf.

Sez. L, n. 8821 del 05/04/2017).1.1 Parimenti, destituita di fondamento è l’altra eccezione preliminare, di carenza di interesse a ricorrere, formulata per conto della resistente. Invero, sulla base degli stralci dei documenti riprodotti a pagina 3 del controricorso, il consorzio di bonifica ha, dapprima, invitato la Soget s.p.a. a sospendere (cfr. missive del 14.10.2011 e del 5.1.2012) la riscossione del carico per l’anno 2010 (nel quale è ricompreso l’avviso di pagamento in oggetto) e, poi, richiesto (missive del 31.1.2012 e del 3.2.2012) alla stessa Soget s.p.a. di provvedere ad annullare le ingiunzioni relative al tributo 2010 già emesse.

Giammai, pertanto, tali manifestazioni di intenti risultano essere state indirizzate direttamente alla contribuente e, men che meno, con le stesse il consorzio ha disposto tout court l’annullamento in autotutela dell’avviso di pagamento qui impugnato.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, ritenuto che l’impugnazione dell’avviso di pagamento relativo a consumo irriguo quota variabile codice 750 rientrasse nella giurisdizione tributaria. 2.1. Il motivo è infondato. In tema di consorzi di bonifica, i canoni dovuti per l'utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti che non possono qualificarsi appartenenti al consorzio per non essere proprietari dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, si distinguono dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari dei detti fondi, in quanto, mentre questi ultimi sono versati in adempimento di un'obbligazione tributaria determinata direttamente dal consorzio quale contributo pro quotadei consorziati alle spese di gestione dei canali e delle opere di miglioramento, per i primi la normativa regionale di dettaglio ne prevede la determinazione all'esito di una procedura negoziale tra il consorzio e l'utente; pertanto, le relative controversie non rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie, ma restano devolute a quella del giudice ordinario (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 31760 del 05/12/2019). Le stesse Sezioni Unite menzionate dal ricorrente nella memoria illustrativa (Sez. U,Sentenza n. 11720 del 14/05/2010), a ben vedere, affermano che al consorzio va riconosciuto un potere impositivo in materia di contributi consortili. Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha contestato la qualifica, in capo alla contribuente, di proprietaria di uno dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, ma si è limitata ad operare un distinguo tra le spese fisse (per le quali sussisterebbe la giurisdizione tributaria, siccome obbligatorie) e quelle variabili (che rientrerebbero nella giurisdizione ordinaria, integrando gli estremi di un corrispettivo contrattuale).

Va altresì ricordato che l'attribuzione alle commissioni tributarie - ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della l. n. 448 del 2001 - della cognizione delle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse quelle in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti, si estende a tutte le questioni concernenti l'ano il quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29805 del 18/11/2019).

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver la CTR pronunciato una sentenza con motivazione illogica e contraddittoria, avendo dapprima rigettato l’eccezionedi difetto di giurisdizione sollevata dal Consorzio e dalla società di riscossione e poi affermato che, secondo la Cassazione, si era in presenza di un corrispettivo allorquando “il consorzio eroghi anche servizi individuali e misurabili come la fornituradi acqua”. 3.1.

Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. In primo luogo, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, la censura non è più formulabile. Invero,in tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. il vizio relativo all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere riferito ad un "fatto", da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico. Più in generale, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n.

4) del medesimo art. 360 c.p.c. (cfr., fra le tante, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015). In ogni caso, non si è al cospetto di una motivazione contraddittoria, essendosi la CTR limitata, dopo aver menzionato tre pronunce di questa Corte favorevoli al riconoscimento della giurisdizione tributaria in tema di contributi consortili, ad indicarne una quarta (Cass. n. 16428/2007) che apparentemente poteva rivelarsi di segno contrario.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivoin favore della sola parte costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente Vincenza Valentino delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.900,00per compensi, € 200,00 per spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%dei compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'u