Cassation court allows tax appeal, ruling generic expense compensation lacks required specific justification under tax procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax company's appeal against a regional court's decision to fully offset litigation costs. The lower court had compensated expenses based on a generic statement of 'just reasons' without specific factual grounds. The Supreme Court found this reasoning insufficient and violated statutory requirements for expense compensation in tax proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 d.lgs. n. 546/1992; Art. 92 c.p.c.: The court established that compensation of litigation expenses requires specific, motivated reasons beyond a generic formula, and must be explicitly detailed in the judgment to allow for judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23569/2021proposto da: ENERGIA 2000 s.r.l.,con sede in Brolo, alla Via Lucio Piccolo di Calanovella (C.F.: 02161860834 ) , in persona del legale rappresentante pro tempore Scarvaci Calogero (C.F.: SCR CGR 65M19 8198 P ) , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Marullo di Condojanni, in Romaalla Piazza di San Lorenzo in Lucina n. 26, rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Maccora (C.F.:MCC LDN 76H70 G377 L), giusta procura speciale in calce alricorso; -ricorrente - contro Cartella pagamento iscrizione a ruolo tasse automobilistiche – Compensazione spese lite Riscossione Sicilia s.p.a.; -intimata – -avverso la sente nza n. 1 310 / 2 1 / 20 20 emessa dalla C TR Sicili a il 09/02/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. La Energia 2000 s.r.l. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina avverso una cartella di pagamento per iscrizione a ruolo di tasse automobilistiche relative all’anno 2011.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso per intervenuta prescrizione.
3. Sull’appello dell’Agente di Riscossione, la Commissione Tributaria Regionale Sicilia rigettava il gravame, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio, evidenziando, da un lato, che il termine per il recupero della tassa automobilistica era pari a tre anni sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione e, dall’altro, che non era configurabile un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario nell’ipotesi diimpugnazione di una cartella esattoriale.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la Energia 2000 s.r.l. sulla base di un unico motivo. La Riscossione Sicilia s.p.a. non ha svolto difese.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992 e 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio in assenza di gravi ed eccezionali ragioni che l’avrebbero giustificata. 1.1. Il motivo è fondato.Premesso che nel processo tributario si applica l’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, nella versione modificata dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che «su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf.
Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni , da indicarsi esplicitamente nella motivazioneed in presenza delle quali — o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca —il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e, comunque, devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo» (Cass.
Sez. 6-5, Ordinanza n. 16518 del 2019). Nel caso di specie, come risulta dalla motivazione della sentenza riportata nel corpo del ricorso, la CTR ha motivato la statuizione sulla compensazione delle spese in quanto conle parole sussistono giuste ragioni . Tali ragioni si risolvono in una formula generica e di mero principio del tutto inidonea a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione. In conclusione,il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del la Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Non ricorrono i presupposti per decidere nel merito la causa, atteso che non è dato sapere se l’odierna ricorrente avesse proposto uno specifico motivo di appello, sia pure incidentale, avverso la sentenza di primo grado con la quale la CTP, pur dichiarando estinta la pretesa impositiva per intervenuta prescrizione triennale, aveva, a sua volta, disposto la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia in differente composizione. Cos