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Ordinanza Interlocutoria — n. 3422/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-deposit; case remitted to first president regarding uniform contribution debt.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3422/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal because the contributory society failed to deposit the uniform contribution within the statutory deadline. While the opposing party argued for a potential double contribution debt, the court noted the procedural defect and the prior remittances regarding this issue. Consequently, the case was sent back to the first president to determine the exact debt status before further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 369, comma 1, c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if not filed within the prescribed term; the court remits the case to determine the uniform contribution debt and potential double contribution.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility uniform contribution debt non-deposit procedural defect double contribution rule remittance to first president arretrati d'imposta contenzioso tributario procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 1, c.p.c.
Consideratoche: - nella spe cie viene in rilievo l’ improcedibilità del ricorso principale in quanto non depositato presso questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. R.G. 32076 /202 0 proposto da BAGNIARCOBALENO DI BOSCOLO NALE C. s.a.s. in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dagli avv. Alessandro Tommaso Ponzetta e Valeria Marsano, con domicilio eletto in Roma presso quest’ultima in Via BarnabaTortolini n. 29; –ricorrente – Contro V.E.R.I.T.A.S. s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. Loris Tosi (PEC: loris.tosi@venezia.pecavvocati.it ) e dall’avv. prof. GiuseppeMarini (PEC: giuseppe.marini@ordineavvocatiroma.org ) -controricorrente - Oggetto: ricorso per cassazioneimprocedibile- c.d.“raddoppio”del CU Cons.Est.

Roberto Succio - 2 avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.52/01/20 depositata i n data 21 / 0 1 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 4 / 12 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - l a società B agni arcobaleno di Boscolo N ale c. s.a.s. presentava ricorsoverso una ingiunzione di pagamento per Tari 2014 - 2015 notificatada V .E.R.I.T.A.S. s . p . a . ; - la CTP dichiarava inammissibile il ricorso; appellava la società; - CTR rigettava l'appello; - r icorr e a questa Corte la società contribuente con atto che non risultadepositato presso la cancelleria della Suprema Corte; - V.E.R.I.T.A.S. s.p.a. resiste con controricorso e ha presentato nel medesimo atto ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato;

Consideratoche: - nella spe cie viene in rilievo l’ improcedibilità del ricorso principale in quanto non depositato presso questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c. 1 c.p.c. , come da certificazione della Cancelleria rilasciatain data 28 dicembre 2020; - orbene, con le ordinanze n . 33270 e n. 33271 del 2022 è stata rimessaal Primo Presidente, per l’eventuale rimessione alla SU, la questione della debenza o meno del contributo unificato e quindi delconseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorren te, ove al l’iscrizione abbia provveduto il controricorrente; - la controversia va quindi rinviata a nuovo ruolo della sezio