Italian tax court remands case to lower tribunal regarding late refund request and travel expense taxability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal, ordering a remand to the regional tax tribunal for further proceedings. The lower court had partially rejected the taxpayer's refund request, deeming the 1998-1999 claim untimely while ruling travel expenses for dependent labor income were not taxable. The Supreme Court found no decisive evidence to overturn this specific finding and deemed the issue required re-examination by the specialized tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.; The Court of Cassation must remand a case to the specialized tax tribunal when the lower court's decision lacks decisive evidence regarding the application of tax provisions, necessitating a new hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 14800-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro CARMELO TEATINO (C.F. TTNCML53E20I220Y), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. GIUSEPPE TRISCHITTA, unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 978/2020/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che CARMELO TEATINO impugnò, innanzi alla C.T.P. di Messina, il silenzio rifiuto formatosi in relazione all’istanza di rimborso I.R.P.E.F. relativa agli anni di imposta dal 1998 al 2003; che l’adita C.T.P. accolse il ricorso con sentenza n. 230/08/2012, avvero la quale l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia. Quest’ultima, con sentenza n. 978/2020/16, depositata il 18/02/2020 accolse parzialmente il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come (a) rispett o agli anni di imposta 1998 e 1999, l’istanza di rimborso, avanzata dal contribuente solamente nel 2004, dovesse considerarsi tardiva (con conseguente riforma, in parte qua, della decisione impugnata), mentre (b) “per le restanti annualità, giudicando nel merito, il gravame è da considerarsi immotivato...[essendo] le spese di viaggio […] escluse dalla determinazione della base imponibile per il reddito da lavoro dipendente” (cfr. p. 2, primo e secondo cpv. della motivazione della sentenza impugnata); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito, con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., CARMELO TEATINO ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 51, commi 1 e 5, d.P.R. n. 917/1986”, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto non soggette ad I.R.P.E.F. le spese di viaggio per le quali il contribuente aveva avanzato richiesta di rimborso dell’imposta, nonostante si sia in presenza di rimborsi non analitici ma forfettari e, dunque, di rimborsi erogati dal datore di lavoro aventi natura non solo risarcitoria, ma anche retributiva e, perciò soggetti ad imposizione fiscale; che il Collegio reputa opportuna la trattazione dinanzi alla sezione tributaria, in ragione di quanto previsto dall’art. 380- bis, comma 3, cod. proc. civ. (cfr.
Cass., 20.11.2018, n. 29910; Cass., 3.3.2020, n. 5851), mancando l’evidenza decisoria, con conseguente necessità di rinvio della causa a nuovo ruolo;
P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza della sezione tributaria. Cos