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Ordinanza Interlocutoria — n. 3414/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court for acquisition of file to verify notification irregularity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3414/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding a tax revenue determination, ruling that the lower court's failure to note a notification irregularity was not sufficient grounds for intervention. The appellant argued that the appeal was improperly notified to a non-resident professional rather than the elected lawyer, violating defense rights. Consequently, the court ordered the acquisition of the case files from both levels of jurisdiction to verify the procedural defect before deciding on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 17, 49 d.lgs. n. 546/1992; Art. 101, 330 c.p.c.: The Court of Cassation must acquire the case files from the lower courts when a procedural defect is alleged to have compromised the right of defense, rather than ruling on the admissibility of the appeal itself.

Parole chiave

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notification irregularity right of defense tax revenue determination procedural defect remand for file acquisition interlocutory appeal domicile election procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 17 e 49 d.lgs.
Art. 17 d.lgs. n. 546/1992
Art. 49 d.lgs. n. 546/1992
Art. 101 c.p.c.
Art. 330 c.p.c.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27170-2021 proposto da: GAETANO NICOLA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO GRANDE ARACRI; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CROTONE; -intimata - avverso la sentenza n. 1622/2020 della COMMIUSSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. Ric. 2021 n. 27170 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 2 - RILEVATO La parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha riformato la pronuncia della CTP di Crotone, parzialmente favorevole al contribuente in tema di rideterminazione del reddito professionale in ragione degli incarichi di progettazione svolti. Nel particolare, il collegio di secondo grado non rilevava che l’atto di appello era notificato presso la parte personalmente, ovvero presso un professionista non domiciliatario, ma non presso l’avvocato nelcui studio era stato eletto rituale domicilio.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre è rimasto intimato l’Ufficio. CONSIDERATO Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 17 e 49 d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con gli articoli 101 e 330 c.p.c., nella sostanza per non aver rilevato l’irritualità della notificazione in luogo diverso dal domicilio eletto, comprimendo così il diritto di difesa per impossibilità di partecipazione all’udienza. Ai fini del decidere, per come è posto il motivo, appare necessario acquisire gli atti dei gradi di merito.

PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione delfascicolo d’ufficio de l doppio gradodi me