Cassation court orders joint hearing of two related tax appeal cases regarding contract classification disputes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court ordered a joint hearing of the current appeal and a related pending case involving F.LLI ROMANO S.P.A. and the Italian Revenue Agency. The parties dispute whether the company operated under a concession or a service contract, which determines the legality of the tax authority's refusal to refund IRAP taxes. The court decided to postpone the judgment to a new hearing date to ensure both cases are processed together.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When related appeals are pending before the same court, the judge may order a joint hearing to ensure efficient and coherent resolution of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso13220-2021 proposto da: F.LLI ROMANO S.P.A. - c.f. 00093400794, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IORIO, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIUSEPPE FALCONE, FRANCESCO FALCONE, e dal Prof. FABRIZIO CRISCUOLO; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - C.F. 80224030587, che la rappresenta e difende ex lege; -controricorrente - Ric. 2021 n. 13220 sez.
MT -ud. 15-12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 3320/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Calabria, depositata il 04/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI; RILEVATO La società contribuente F.lli Romano s.p.a. ricorre avverso la sentenza n. 3320/04/2020 con cui la CTR per la Calabria, previa riforma della decisione della CTP di Crotone, accoglieva l’appello promosso dall’Ufficio accertando che, in base al contratto versato in atti, la società contribuente avevaoperato in regime concessione e di tariffa remuneratoria, diversamente da quanto opinato dal primo giudice secondo cui la parte ricorrente aveva invece operato secondo un contratto di appalto di servizio.
Conseguentemente legittimo era il silenzio rifiutoopposto dall’Ufficio all’istanza presentata dalla società e tesa ad ottenere il rimborso dell’IRAP versato per gli anni 2007-2011. Invoca la cassazione della sentenza la società contribuente che svolge due motivi di ricorso, cui resiste l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha segnalato la pendenza, avanti a questa Corte di altro giudizio, attinente a controversia collegata. CONSIDERATO Con ricorso allibrato avanti a questa Corte con rgn 27750/2022, è impugnata la sentenza della CTR per la Calabria che ha rigettato la domanda di revocazione della sentenza che è oggetto del presente giudizio, donde si profila l’opportunità di una trattazione congiunta.
PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo per trattazione congiunta del presente giudizio con quello rgn 27750/2022, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione Tributaria di ques