Cassation court dismisses consumer claim for telecom service disruption damages due to lack of proof of actual loss.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Patwary Ma Matin against a lower court ruling that rejected his claim for damages from Wind Tre SpA. The appellant argued that the company failed to respond to his formal complaint within the statutory 45-day limit, yet the lower courts held that public newspaper announcements served as adequate notice of the service interruption and its resolution. The court rejected this argument, ruling that the company had fulfilled its obligation to inform customers through national press coverage before the complaint was even filed, thereby negating the need for a formal written response and the associated penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, co. 2 Delibera AGCOM n. 179/03/CSP; Art. 2, lett. e Dlgs. 6/9/2005 n. 206: The operator's duty to respond to a consumer complaint is satisfied by prior public notification of the service issue and its resolution, precluding the automatic application of the statutory penalty for non-response.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8401-2021 proposto da: PATWARY MA MATIN, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIEL DEL MONTE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA, LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA, 21, Pec: danieldelmonte@legalmaiLit - ricorrente - contro WIND TRE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO D'ERCOLE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA, VIA ARCIONE, 71, stefanodercole@ordineavvocatiroma.org - controricorrente - /323' avverso la sentenza n. 16118/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANNA MOSCARINI. FATTI DI CAUSA 1.Patwary Ma Matin convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Roma, la Wind Tre SpA chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno conseguente ad un disservizio nella propria rete telefonica mobile verificatosi in data 13/6/2014, consistente nella sospensione del servizio internet e di quello di telefonia attiva/passiva; chiese altresì il pagamento di un indennizzo, ai sensi dell'art. 11 Allegato A della Delibera n. 73/11/Cons., per mancato riscontro, da parte dell'azienda, al reclamo inviato in data 2/7/2014.
La Wind Tre SpA, costituendosi in giudizio, eccepì preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'attore per non aver provato la titolarità del rapporto contrattuale e, nel merito, affermata la correttezza delle proprie condotte, anche in relazione agli obblighi di riscontro del reclamo, avendo la società anticipato la comunicazione del disservizio sui principali quotidiani nazionali, chiese il rigetto delle domande.
2. Il Giudice di Pace adito rigettò la domanda, compensando le spese.
3. Il Tribunale di Roma, adito in appello dal Patwary, ha, con sentenza n. 16118 del 17/11/2020, rigettato l'appello confermando che l'attore non avesse dimostrato la propria legittimazione attiva e che, in ogni caso, anche a voler ritenere come sostanzialmente ammessa da parte di Wind Tre SpA la titolarità dell'utenza interessata dal disservizio, la domanda fosse comunque da rigettare per mancata prova del danno, non avendo l'attore in alcun modo illustrato e provato la natura del pregiudizio subìto e non potendo detta prova essere ovviata dal riconoscimento - da parte dell'azienda - di un generico disservizio.Inoltre, quanto all'indennizzo conseguente alla mancata risposta al reclamo inoltrato dall'utente, rispetto alla quale l'appellante aveva formulato una censura ai sensi dell'art. 112 c.p.c., il giudice ha ribadito che l'azienda avesse provveduto, nell'immediatezza dei fatti e tempestivamente, a dare adeguata informazione alla propria clientela di quanto occorso alla data del 13/6/2014, attraverso l'utilizzo di testate giornalistiche a tiratura nazionale, con cui aveva comunicato la sussistenza del disservizio telefonico e l'avvenuta risoluzione dello stesso, sicchè la risposta alle singole contestazioni era stata già fornita prima ancora che le stesse venissero formulate.
4. Avverso la sentenza che, rigettando l'appello, ha posto a carico dell'appellante le spese del grado, Patwary Ma Matin ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito la Wind Tre SpA con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo -violazione e falsa applicazione degli artt. 81 c.p.c., 24 Cost. e 2729 c.c. (art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.) - il ricorrente lamenta che l'impugnata sentenza abbia dubitato della sua legittimazione ad agire pur avendo la società sempre articolato difese incompatibili con la negazione del fatto costitutivo della domanda e non avendo mai negato il rapporto contrattuale con l'istante. 1.1 n motivo è infondato. La sentenza ha ottemperato alle regole sul riparto dell'onere della prova statuendo che l'appellante non avesse fornito concreta e specifica dimostrazione della propria legittimazione ad agire in relazione alla titolarità dell'utenza e quindi alla titolarità del relativo rapporto contrattuale, condividendo e richiamando espressamente le argomentazioni della sentenza di primo grado che aveva negato detta prova per mancata produzione in giudizio, da parte dell'attore, del contratto di utenza, rilasciato in copia all'utente all'atto di sottoscrizione della proposta contrattuale.
Ferma, dunque, l'assenza di prova della titolarità dell'utenza, la sentenza ha poi aggiunto una seconda ratio decidendi, che il ricorrente non ha impugnato, secondo la quale, anche laddove si volesse ritenere come sostanzialmente ammessa da parte della Wind Tre SpA la titolarità dell'utenza in capo all'appellante, la domanda presentava insuperabili profili di infondatezza che ne precludevano l'accoglimento, non avendo mai l'appellante dato la prova del pregiudizio patito, mai chiaramente definito e specificato nei suoi elementi costitutivi e nelle sue caratteristiche concrete e reali di riferimento.
2. Con il secondo motivo - violazione e falsa applicazione dell'art. 11, Allegato A, Delibera 73/11/Cons e dell'art. 2, lettera e, Dlgs. 6/9/2005 n. 206 (con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.) - il ricorrente lamenta che la sentenza non abbia riconosciuto il diritto all'indennizzo pur non avendo la compagnia mai fornito alcuna prova di aver dato risposta al reclamo. La corte di merito avrebbe così violato il disposto di cui all'art. 11, co. 2 delAibera, AGCOM n. 179/03/CSP, secondo il quale, qualora l'utente si rivolga in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, all'operatore con reclamo per richiedere precisi e dettagliati chiarimenti sul proprio caso, l'operatore è tenuto a dare riscontro al reclamo con risposta adeguatamente motivata e fornita in un termine non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta in caso di rigetto, incorrendo altrimenti nel pagamento di un indennizzo.
Ad avviso del ricorrente l'azienda non avrebbe mai riscontrato il reclamo, così incorrendo nell'obbligo di pagamento dell'indennizzo, che la sentenza avrebbe illegittimamente disconosciuto, non potendo a tal fine supplire la comunicazione in forma pubblica e mediante pubblicazione sulle principali testate giornalistiche -da parte dell'azienda - del disservizio e della sua già avvenuta risoluzione. 2.1 Il motivo è infondato. Auku4u,A. (AAKI le- l; La sentenza impugnata IRA ha fatt-cinn9icazione delle richiamate disposizioni, e quindi, specificQmente dell'art. 11 della deli ra AGCOM 1.,5,ZusAA.k. 412 tAblA4,4 uk.brut whA, W. i in quantafha affermato che "prima ancora dell'ino tro del reclamo da parte dell'odierno appellante, la Wind Tre S.p.A. aveva già provveduto, nell'immediatezza dei fatti e tempestivamente, a dare adeguata informazione alla propria clientela di quanto occorso alla data del 13/6/2014, attraverso l'utilizzo di testate giornalistiche a tiratura nazionale, con cui aveva comunicato la sussistenza del disservizio telefonico e l'avvenuta risoluzione dello stesso, sicchè la risposta alle singole contestazioni era stata già fornita a monte e prima ancora che le stesse venissero formulate.
3. Conclusivamente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.100 (oltre C 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citat