Cassation court orders remittal to regional tax court due to objective and subjective connection of cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's rejection of a fuel tax refund, ordering instead a remittal to the Tribunal. The appellant argued for a public hearing, while the opposing party contended that the case should be joined with two other pending cases involving the same parties and subject matter. The court ruled that the existence of both objective and subjective connections between the cases made it appropriate to transfer the file to the Tribunal for joint handling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375 cod. proc. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: When objective and subjective connections exist between pending cases involving the same parties and subject matter, the court may remitt the cause to the lower tribunal for joint treatment.
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- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 28733-2021, proposto da: C.A.B.A. S.N.C. DI PALUMBO GIUSEPPE CO., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. ANDREA DI LIETO, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA PELAGIO I, n. 10, presso la DOTT.SSA SANTINA MURANO; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5958 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che la C . A . B . A . S . N . C . DI PALUMBO GIUSEPPE CO . impugnò, innanzi alla C.T.P. di Salerno, il provvedimento con cui l’Ufficio negò ad essa contribuente il rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione relativa ai consumi di carburante relativi all’anno 2016; che la C.T.P. di Salerno, con sentenza n. 1959/2019, rigettò il ricorso; che la C . A . B . A . S . N . C . DI PALUMBO GIUSEPPE CO . propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno la quale, con sentenza n. 5958, depositata il 15/07/2021 rigettò il gravame osservando –per quanto in questa sede ancora rileva – come l’art. 24 del D.Lgs. n. 504 del 1995 (cd.
T.U.A.) “prevede un’aliquota agevolata per il gasolio commerciale utilizzato come propellente solo per il trasporto regolare di passeggeri e non per quello occasionale…sono infatti escluse dall’applicazione dell’aliquota ridotta per il gasolio destinato al trasporto regolare di passeggeri le imprese che svolgono attività di trasporto viaggiatori mediante il noleggio di autobus con conducente”; che avverso tale decisione la C . A . B . A . S . N . C . DI PALUMBO GIUSEPPE CO . ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; che rispetto ad essa parte ricorrente ha chiesto, nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., disporsi il rinvio della causa alla pubblica udienza innanzi alla sezione tributaria, non sussistendo – si opina – le condizioni per decidere in questa sede, ex art. 375 cod. proc. civ. ovvero, in ogni caso, per la trattazione del presente procedimento in uno a quello pendente tra le medesime parti e con il medesimo oggetto ed iscritto al n. 28667/2021 R.G. (fissato per la trattazione in camera di consiglio per il 22.11.2022) e a quello iscritto al n. 4664/2021 R.G.; che stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, appare opportuno rinviare il presente fascicolo a nuovo ruolo, innanzi alla sezione tributaria, per la trattazione congiunta dei predetti ricorsi;
P.Q.M.
La Corte rinvia causa a nuovo ruolo, innanzi alla sezione tributaria,