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Ordinanza Interlocutoria — n. 3405/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against regional court rejecting taxpayer's claim for deductible costs.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3405/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation remitted the case to the Tax Section after finding no decisive evidence to overturn the Regional Tax Court's decision. The Regional Court had rejected the taxpayer's appeal regarding non-deductible costs related to a contract, which resulted in higher tax liabilities for the company. The Cassation Court declined to intervene because the lower court's reasoning was sufficient and no clear error warranted intervention.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 113 TUIR: The Supreme Court will not intervene in tax appeals if the lower court's decision is based on sufficient evidence and does not exhibit decisive errors requiring remittal.

Parole chiave

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Italian tax law non-deductible costs contract expenses tax appeal procedure Cassation remittal IRES and IRAP tax liability reduction ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 113 TUIR
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Testo completo

1/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27651/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro RIPAMONTI 2011 –s.c. a r.l. -intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 1317/05/2021depositata in data 1.4.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 23.11.2022 dal Consigliere RelatoreSalvatore Saija;

Rilevatoche: N. 27651/21 R.G. con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Lombardia rigettò l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 10/2019della C.T.P. di Sondrio, che aveva accolto il ricorsodella Ripamonti 2011 s.c. a r.l., annullando l’ avvis o di accertamento notificatole, con cui si contestava l’infedele dichiarazione per l’anno 2014, in relazione a taluni costi indeducibili inerenti ad un appalto, così recuperando maggiore IRES, IRAP ed IVA; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la società non ha resistito;

Il Collegio, ritenuto non sussista l’evidenza decisoria;

P.Q.M.

rimette il ricorso alla Sezione Tributaria. Roma, così deciso nel