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Ordinanza Interlocutoria — n. 3404/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on jurisdiction grounds, ordering joint trial of tax assessment and sanction proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3404/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject claims for annulment of tax assessments and penalties. The court noted that a separate proceeding regarding the origin of the sanction was already pending before the same tribunal. Consequently, the court ordered the case to be remitted to the tax section for a joint trial of both proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997: When a separate proceeding regarding the origin of a tax sanction is pending before the same tribunal, the court must remit the case for a joint trial to ensure procedural efficiency and consistency.

Parole chiave

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tax appeal dismissal joint trial order pending proceeding tax sanction proceedings procedural economy tassazione dell'IVA differimento dell'imposizione rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
471 del 1997, siccome avente portata generale in caso – quale quello in esame -di omesso versamento delle imposte; che avverso tale decisione CESARE VALTELLINA ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoriaex art. 380-bis cod.
Art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997
art. 380-bis cod. proc. civ
471 del 1997, siccome avente portata generale in caso – quale quello in esame -di omesso versamento delle imposte; che avverso tale decisione CESARE VALTELLINA ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoriaex art. 380-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-5, 13.1.2021, n. 331
da Cass., Sez. 6-5, 13.1.2021, n. 331, Rv.
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Testo completo

re - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 29388-2021, proposto da: CESARE VALTELLINA (C.F. VLTCSR65S08a794W), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.TI LUIGI FERRAJOLI ed ALESSIO PETRETTI, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla via degli scipioni, N. 268/A; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2864/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatoreGIAN ANDREA CHIESI;

Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a CESARE VALTELLINA una cartella di pagamentocon cui ha provveduto a riprese per I.V.A., oltre interessi e sanzioni, relativamente all’anno di imposta 2014; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Bergamo che, con sentenza n. 602/2018, rigettò il ricorso; che CESARE VALTELLINA propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia, la quale, con sentenza n. 2864/2021, depositata il 20/07/2021, dichiarata l’inammissibilità delle domande – proposte solo in seconde cure – volte all’annullamento delle riprese relative alle sanzioni ed agli interessi, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come anche in caso di tributi - come nella specie - iscritti a ruolo a titolo provvisorio, debba trovare applicazione la sanzione contemplata dall’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 471 del 1997, siccome avente portata generale in caso – quale quello in esame -di omesso versamento delle imposte; che avverso tale decisione CESARE VALTELLINA ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoriaex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Rilevato che risulta effettivamente pendente, innanzi alla sezione tributaria e come evidenziato dalla parte ricorrente con la memoria ex art. 380-biscod. proc. civ., il ricorso iscritto al n. 5897/2020 r.g., avente ad oggetto le riprese originanti la sanzione per cui è causa; che appare dunque opportuno (arg. da Cass., Sez. 6-5, 13.1.2021, n. 331, Rv. 660259-01) rinviare la causa a nuovo ruolo, innanzi alla sezione tributaria, per la trattazione congiunta del presente procedimento e di quello iscritto al n. 5897/2020 r.g. cit.;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, innanzi alla sezione tributaria, per la trattazione congiunta del presente procedimento con quello iscritto al n. 5897/2020 r.g. Così deci