Court dismisses appeal on jurisdiction grounds, ordering joint trial of tax assessment and sanction proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject claims for annulment of tax assessments and penalties. The court noted that a separate proceeding regarding the origin of the sanction was already pending before the same tribunal. Consequently, the court ordered the case to be remitted to the tax section for a joint trial of both proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997: When a separate proceeding regarding the origin of a tax sanction is pending before the same tribunal, the court must remit the case for a joint trial to ensure procedural efficiency and consistency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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re - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 29388-2021, proposto da: CESARE VALTELLINA (C.F. VLTCSR65S08a794W), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.TI LUIGI FERRAJOLI ed ALESSIO PETRETTI, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla via degli scipioni, N. 268/A; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2864/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatoreGIAN ANDREA CHIESI;
Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a CESARE VALTELLINA una cartella di pagamentocon cui ha provveduto a riprese per I.V.A., oltre interessi e sanzioni, relativamente all’anno di imposta 2014; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Bergamo che, con sentenza n. 602/2018, rigettò il ricorso; che CESARE VALTELLINA propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia, la quale, con sentenza n. 2864/2021, depositata il 20/07/2021, dichiarata l’inammissibilità delle domande – proposte solo in seconde cure – volte all’annullamento delle riprese relative alle sanzioni ed agli interessi, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come anche in caso di tributi - come nella specie - iscritti a ruolo a titolo provvisorio, debba trovare applicazione la sanzione contemplata dall’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 471 del 1997, siccome avente portata generale in caso – quale quello in esame -di omesso versamento delle imposte; che avverso tale decisione CESARE VALTELLINA ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoriaex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Rilevato che risulta effettivamente pendente, innanzi alla sezione tributaria e come evidenziato dalla parte ricorrente con la memoria ex art. 380-biscod. proc. civ., il ricorso iscritto al n. 5897/2020 r.g., avente ad oggetto le riprese originanti la sanzione per cui è causa; che appare dunque opportuno (arg. da Cass., Sez. 6-5, 13.1.2021, n. 331, Rv. 660259-01) rinviare la causa a nuovo ruolo, innanzi alla sezione tributaria, per la trattazione congiunta del presente procedimento e di quello iscritto al n. 5897/2020 r.g. cit.;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, innanzi alla sezione tributaria, per la trattazione congiunta del presente procedimento con quello iscritto al n. 5897/2020 r.g. Così deci