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Ordinanza Interlocutoria — n. 3402/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to lack of proper service of notice to the bankruptcy estate.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3402/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the bankruptcy estate's appeal against a regional tax commission decision due to procedural defects. The tax agency had notified the original company, but the bankruptcy estate was not formally served with the appeal notice as required by law. Consequently, the court ordered the case to be remanded to the tax section for a new hearing to ensure proper service.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the opposing party, specifically the bankruptcy estate in this context, has not been properly notified of the appeal, necessitating remand for regular service.

Parole chiave

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tax appeal admissibility bankruptcy estate service lack of notification remand for new hearing procedural defect dismissal scopi fiscali revisione contabile responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
L .- SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON SOCIO UNICO , nelle more del giudizio subentrato alla COGEST , ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod.
Art. 380 c.p.c.
L .- SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON SOCIO UNICO , nelle more del giudizio subentrato alla COGEST , ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
L .- SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON SOCIO UNICO , nelle more del giudizio subentrato alla COGEST , ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 29031-2021, proposto da: FALLIMENTO COGEST S.R.L. - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON SOCIO UNICO (C.F. 12397430153), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso e decreto di autorizzazione del G.D. dell’11.10.2021, dall’AVV. GIOVANNI D’ABRUZZO, unitamente al qualeè dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1570/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatoreGIAN ANDREA CHIESI;

Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla COGEST S . R . L .- SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON SOCIO UNICO alcuni avvisi di accertamento con cui l’Ufficio aveva provveduto a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente agli anni di imposta 2011-2013; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Milano che, con sentenza n. 5583/2018, previa riunione, rigettò i ricorsi; che la COGEST S . R . L .- SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON SOCIO UNICO propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia, la quale, con sentenza n. 1570/2021, depositata il 26/04/2021 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come risultasse dimostrata l’inesistenza delle operazioni sottese alle riprese per cui è causa, in realtà imputabili ad un unico centro di interesse; che avverso tale decisione il FALLIMENTO COGEST S .

R . L .- SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON SOCIO UNICO , nelle more del giudizio subentrato alla COGEST , ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., non risulta regolarmente costituito il contraddittorio, non risultando che la stessa sia stata comunicata al FALLIMENTO ricorrente; che risulta pertanto necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, innanzi alla sezione tributaria;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, innanzi alla sez