Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 3401/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax audit appeal due to new law requiring suspension of specific proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3401/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the tax audit appeal and remanded the case to the ordinary tax section. The Regional Tax Commission had declared an assessment void because the taxpayer never received a formal record of document acquisition, despite the audit being merely preparatory. The Court applied a new law requiring the suspension of specific tax proceedings, ruling that this case fell under the mandatory suspension category rather than the exemption category.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, comma 10, Law No. 130/2022; Art. 5, comma 6, Law No. 130/2022: The Court suspends proceedings involving tax audits where the taxpayer has not received the acquisition record, remanding the case to the ordinary tax section.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax audit suspension document acquisition record Regional Tax Commission Cassation remand Law 130/2022 procedura fiscale omissione della contabilità garanzia fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 10, Law No. 130/2022
12 cit., non occorrendo la successiva stesura di alcun p.v.c.; che parte controricorrente ha depositato telematicamente (in data 24/25.11.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della l.
Art. 5, comma 6, Law No. 130/2022
12 cit., non occorrendo la successiva stesura di alcun p.v.c.; che parte controricorrente ha depositato telematicamente (in data 24/25.11.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della l.
Art. 360, comma 1, n. 3, Civil Procedure Code
Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 12, comma 7, Law No. 212/2000
civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, nonché degli articoli 32 Dpr n.
Art. 32, D.P.R. No. 600/1973
Art. 51, comma 5, D.P.R. No. 633/1972
art. 380-bis cod. proc. civ
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 20080-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro GIUSEPPE BRUNI (C.F. BRNGPP46C16L063S), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’GIUSEPPE SAITTA, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE, n. 3, presso lo studio dell’AVV.

MASSIMO MELLARO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1328/21/10 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 10/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREACHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a GIUSEPPE BRUNI un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F., I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2006; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Messina che, con sentenza n. 7152/13/2014, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, la quale, con sentenza n. 1328/21/10, depositata il 10/02/2021 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – che, in assenza di redazione e rilascio di p.v.c. di chiusura delle attività di acquisizione documentale eseguite presso i locali ove si svolge l’attività del contribuente, la successiva emanazione dell’avviso di accertamento deve considerarsi affetta da nullità; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., GIUSEPPE BRUNI ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, nonché degli articoli 32 Dpr n. 600/1973 e 51, comma 5, Dpr 633/1972” (cfr. ricorso, p. 7), per avere la C.T.R. ritenuto l’avviso di accertamento illegittimo, per mancanza di previa redazione e consegna al contribuente del p.v.c. relativo alle attività di accertamento compiute, benché (a) si trattasse un accesso mirato alla mera acquisizione di documentazione strumentale ad un successivo accertamento “a tavolino” e (b) in ogni caso, la redazione e consegna al contribuente del verbale di accesso e acquisizione di detta documentazione determini il decorso del termine ex art. 12 cit., non occorrendo la successiva stesura di alcun p.v.c.; che parte controricorrente ha depositato telematicamente (in data 24/25.11.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della l. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima l. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria;

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria.